Continua il balletto giurisprudenziale in ordine allo status della tariffa d’igiene ambientale. La Commissione tributaria provinciale di Pisa con la sentenza n. 259/04/2008 respinge il ricorso cumulativo presentato da 213 contribuenti sancendo il principio secondo il quale l’imponibile rappresenta una tariffa e non una tassa che deve essere pagata da chi produce rifiuti a fronte del servizio di raccolta, recupero e smaltimento e, come tale, assoggetabile ad IVA.
Massimo Greco
pubblicato il 10 febbraio 2009