Revoca del provvedimento di sospensione della efficacia esecutiva degli avvisi bonari notificati relativi alla TIA 2006 ed attivazione delle procedure di riscossione per il recupero delle somme dovute. È quanto deliberato dalla Commissione di liquidazione di Enna Euno che revoca così la disposizione del 18/02/2013 “Provvedimento di sospensione della efficacia esecutiva degli avvisi bonari”. “Considerato che alla data odierna – scrivono dalla Commissione di liquidazione – nessuna nota è pervenuta alla società da parte del competente assessorato (regionale ndr), che la mancata riattivazione delle procedure di riscossione provocherebbe un danno patrimoniale alla società con conseguente danno erariale ai Comuni soci e ritenuto necessario ed improrogabile procedere alla riattivazione delle procedure di riscossione delle somme relative alla TIA 2006, non più procrastinabile eseguire quanto deliberato dal Collegio di Liquidazione in data 23 Luglio 2013 dispone di revocare, così come di fatto revoca il provvedimento di sospensione della efficacia esecutiva degli avvisi bonari notificati relativi alla TIA 2006, di attivare delle procedure di riscossione per il recupero delle somme dovute”.
A seguito dello “scongelamento” della riscossione relativa alla TIA 2006 operato dal Collegio di liquidazione della società d’ambito “EnnaEuno” dopo 8 mesi di infruttuosa sospensione della sua efficacia, poniamo al Dott. Massimo Greco, studioso di politiche pubbliche locali, alcuni quesiti.
Dopo 8 mesi qual’ è il senso di questa decisione assunta dalla liquidanda società “EnnaEuno”?
La sospensione della riscossione era stata richiesta dall’Assessore regionale Marino nel tentativo di trovare una soluzione che conciliasse le esigenze della società d’ambito, che per l’anno 2006 ha assicurato il servizio, e i contribuenti sempre più esasperati. L’iniziativa aveva un senso se produceva il risultato sperato entro 30 giorni. Ne sono passati 8 di mesi senza nessuna indicazione regionale sulla questione. La società, ancorchè in liquidazione, avendo esigenza di riscuotere le tariffe per il servizio erogato, ha riacceso i motori della riscossione, ma come già detto in altra occasione ha sbagliato i destinatari.
A chi si dovrebbero chiedere i circa 22 milioni di euro che la società d’ambito ha speso per assicurare il servizio per l’anno 2006?
I Comuni dell’ambito territoriale ottimale sono i debitori della società che, a loro volta, quali Enti impositori, sono abilitati ad approvare l’articolazione tariffaria della TIA ed a riscuotere la stessa presso i contribuenti. L’errore che commette la società, peraltro già censurata dalla Corte di Cassazione, è quello di non considerare la TIA un tributo. Solo in presenza di una tariffa (e non di un tributo) la società che gestisce il servizio può riscuotere direttamente.
Quindi la pretesa di EnnaEuno continua a presentare vizi di legittimità?
Esattamente, ma la società d’ambito non sembra affatto intenzionata a rivedere in autotutela la propria decisione, forte anche del fallimento dell’iniziativa regionale che, non riuscendo ad intavolare un ragionamento giuridico all’altezza della complessità del tema, ha preferito chiudersi in un disarmante silenzio per 8 lunghi mesi.
Se la società insiste nel chiedere la TIA 2006, vuol dire che dovremo aspettarci anche una medesima pretesa per gli anni successivi 2007 e 2008?
Penso proprio di sì, a meno che, come spero, il Giudice Tributario si pronunci in tempo censurando questa temeraria, quanto tardiva, pretesa della società EnnaEuno. A quel punto, la società dovrà uniformarsi al giudicato per evitare di incorrere in sanzioni da lite temeraria.
Che tempi ci sono per fare ricorso?
Avevo già a suo tempo suggerito di fare ricorso entro 60 giorni dalla notifica a prescindere della sospensione che la società aveva operato proprio perché la ritenevo una perdita di tempo finalizzata solamente a confondere il contribuente. In teoria i 60 giorni ri-decorrono dalla data di revoca della sospensione operata il 23/10/2013, tuttavia in presenza di un atto nullo, come quello in questione, per difetto di notifica e per carenza assoluta di potere i tradizionali termini di decadenza possono essere superati. Pertanto si può adire il Giudice Tributario anche se l’atto è stato recapitato al contribuente da oltre 60 giorni.
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