domenica , Ottobre 13 2024

Crisafulli querela Cimino. Ancora una querela per diffamazione a mezzo stampa…

liberta stampa  (2)Dopo l’annunciata presentazione di una querela da parte del sen. Crisafulli per quanto pubblicato dal prof. Cimino nei giorni scorsi in questo notiziario, poniamo al dott. Massimo Greco, giornalista pubblicista e studioso di politiche pubbliche locali alcune domande.

 

Ancora una querela per diffamazione a mezzo stampa…

Purtroppo la diffamazione a mezzo stampa è uno dei reati più diffusi e la giurisprudenza formatasi è vastissima sia nel campo penale che in quello civile. Dopo il caso Sallusti il legislatore ha cercato di introdurre dei rimedi ma solo per la parte sanzionatoria, il precetto della norma penale è invece rimasto intatto.

Ma così diventa difficile esercitare il diritto di cronaca…

Attenzione, bisogna differenziare il diritto di critica, come quello oggetto della querela, dal più generale diritto di cronaca. Il diritto di cronaca rappresenta l’esposizione dei fatti ed il suo fine è informare il lettore, la critica consiste, invece, in un’attività prettamente valutativa, in dissenso o consenso per lo più ragionati rispetto alle condotte o alle opinioni altrui. Dal concetto di critica esula, quindi, il requisito dell’obiettività perchè si risolve in un’interpretazione soggettiva ed è, quindi, manifestazione di una lettura individuale dei fatti, la quale, secondo la giurisprudenza della Cassazione “non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente, purchè non leda la integralità morale del soggetto”.

Ma è difficile, se non impossibile, essere pungenti senza ledere l’integrità morale del soggetto…

Il Giornalista, o colui che veicola all’esterno il suo pensiero attraverso l’uso dello strumento informativo (televisione, radio, carta stampata, web ecc…), deve tenere costantemente presente l’esigenza di bilanciare l’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse pubblico, cioè nell’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma nell’interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica. Secondo la giurisprudenza, “il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dell’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato”.

E quindi? Ha ragione il prof. Cimino che ha ritenuto di informare l’opinione pubblica nell’esercizio di un suo diritto di critica o il sen. Crisafulli stanco di essere “sbattuto” sui giornali per fatti che lo hanno visto estraneo e/o puntualmente assolto?

In presenza di una querela, cioè di una richiesta rivolta all’Autorità Giudiziaria e finalizzata ad ottenere una valutazione giudiziaria dei fatti, è opportuno evitare di entrare nel merito della questione e lasciare che la giustizia faccia il suo corso. Aspettiamo quindi che sia un Giudice terzo a stabilire chi ha ragione. Possiamo invece facilmente individuare chi ha torto. In questa vicenda infatti il Partito democratico, al quale risultano iscritti i due storici dirigenti della sinistra ennese, ha mostrato il suo lato più curioso. Come possono gli organi decisionali del partito di maggioranza relativa nel Paese stabilire che un dirigente di partito è candidabile (ovvero presentabile), a corrente alternata, due volte sì e due volte no, poi una volta sì e una volta no?


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