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Tarsu 2010 e 2013, Massimo Greco: quattro profili di illegittimità

tarsu1In attesa di conoscere l’ammontare della tassa sui rifiuti solidi urbani che sarà richiesta ai contribuenti ennesi attraverso la TARI, il Comune di Enna sta notificando in questi giorni la pretesa tributaria relativa alle annualità 2013 e 2010.
Chiediamo a Massimo Greco se tali pretese risultano legittime ovvero se sono suscettibili di essere annullate dal Giudice Tributario.

Cominciamo dalla TARSU per l’anno 2013. Cosa c’è che non va e quali possibilità ha il contribuente di rivolgersi alla Commissione Tributaria?
In questa pretesa emergono almeno quattro profili di illegittimità. Il primo è relativo alla mancata sottoscrizione dell’atto ed all’assenza degli estremi dell’autorizzazione per l’indicazione a stampa del nominativo, avvertenza invece presente nell’annualità 2011. Il secondo è riferito alle modalità di notifica. Le vie postali sembrano infatti essere escluse per le notifiche degli atti tributari. Il terzo si riferisce all’irretroattività: l’approvazione delle tariffe deliberata dal Consiglio comunale ha efficacia per l’anno successivo e non per quello corrente. Il quarto è relativo all’addizionale ECA. Questa addizionale, ancorchè enucleata all’interno della TARSU, è stata espressamente soppressa legislatore, come recentemente affermato dal TAR di Lecce. Le probabilità di vincere un ricorso alla CPT sono buone.

Ok, adesso passiamo alla TARSU per l’anno 2010.
Qui i profili di illegittimità sono più robusti ma i due che appaiono ormai inconfutabili sono quello relativo alla ratifica con effetto retroattivo delle tariffe approvate dalla giunta comunale e quello della mancata illustrazione delle ragioni di dissenso rispetto al parere della Corte dei Conti richiesto espressamente dal medesimo Comune di Enna. La Corte dei Conti ha infatti negato la possibilità per il Comune di Enna, ancorchè in dissesto finanziario, di approvare retroattivamente le tariffe della TARSU. E questo parere è stato fatto proprio dalla Commissione Tributaria Regionale. Pertanto, l’oscillazione che sull’argomento si è registrata recentemente presso alcune sezioni della Commissione Tributaria Provinciale è da intendersi assorbita. In questo caso le possibilità di vincere un ricorso alla CPT mi sembrano ottime.

Quali sono i tempi per fare ricorso?
Bisogna notificare al Comune il ricorso entro 60 giorni dalla notifica e depositarlo presso la Commissione Tributaria Provinciale nei successivi 30 giorni.

Andiamo ai costi.
Per importi medio-bassi si paga il contributo unificato di 30 euro con l’avvertenza di farsi assistere da un difensore solo nel caso in cui la pretesa tributaria superi i 2.500 euro.

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