Calascibetta: delibera approvazione TARI illegittima (?) come farà Comune a chiudere bilancio

Ci siamo occupati della TARI adottata tardivamente dal Comune di Calascibetta guardando agli interessi del contribuente. Adesso cerchiamo di approfondire con Massimo Greco la questione mettendoci nei panni degli Amministratori locali che, occorre qui ricordarlo, finalizzano (non sempre) la propria azione di governo a tutela degli interessi della comunità xibetana.

Se, come pare, la delibera di approvazione della TARI è illegittima come farà il Comune a chiudere il bilancio di previsione venendo a mancare un’entrata tributaria così consistente?
Se, come già detto, il Consiglio comunale decide di annullare in autotutela quanto tardivamente deliberato, in sede di bilancio di previsione dovrà inserire l’entrata tributaria relativa all’anno d’imposta precedente. Non dimentichiamo due cose: a) che il servizio per l’anno 2014 è regolarmente reso dalla società d’ambito; b) che il contribuente in presenza di una pretesa tributaria illegittima è onerato di versare l’importo dell’anno precedente. Non conosco il costo del servizio, ma in teoria potrebbe anche convenire al Comune nel caso in cui il costo del servizio relativo all’anno 2013 risulti superiore a quello del 2014.

E se il Comune decide di mantenere in vita la delibera di approvazione della TARI ancorchè illegittima?
Libero di farlo. Se per l’anno 2014 la TARI risulta inferiore alla TARSU 2013 il contribuente non avrà alcun interesse a fare ricorso alla CPT, anche perché in caso di accoglimento del ricorso sarebbe costretto a pagare l’importo dell’anno precedente che, paradossalmente, risulta superiore.

Sembra che il Comune stia aspettando una proroga pera sanare il problema della tardività…
Non credo che il legislatore abbia interessa a fare una proroga di questo tipo, intanto perché come detto ben potrà il Comune inserire in bilancio la voce relativa al costo del servizio dell’anno precedente e poi perché lo Statuto del Contribuente vieta espressamente interventi, anche legislativi, dagli effetti retroattivi per materie tributarie. Non conviene neanche interpellare il Ministero delle Finanze, perché quest’ultimo potrebbe impugnare al TAR la delibera in questione essendo previsto in capo allo stesso una legittimazione generale a contestare atti in materia di tributi adottati dall’ente locale per motivi di legittimità.

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