Enna. Potremmo esordire esclamando che piove sul bagnato, visto che ad una situazione geneticamente complessa come quella della gestione del servizio integrato dei rifiuti si aggiunge il pressapochismo di una Istituzione regionale che sembra fare di tutto per inceppare gli ordinari meccanismi della macchina pubblica. Infatti l’odierna questione del cambio del Commissario del Consorzio di Comuni ennese, già Provincia regionale, rappresenta l’ennesimo pasticcio operato dal Governo regionale nel contesto di una riforma tanto ingarbugliata quanto incompleta.
Avendo letto la nota del Commissario straordinario del Consorzio posso dire che:
a) se il Dott. Caccamo è stato eletto Presidente del c.d.a. della nuova SRR nella qualità di persona giuridica, alla cessazione del suo incarico di Commissario straordinario al 31 ottobre segue la cessazione delle altre cariche istituzionali compresa quella rivestita in seno alla nuova società d’ambito; viceversa se lo stesso è stato eletto Presidente del c.d.a della SRR come persona fisica potrà mantenere tranquillamente la carica;
b) in attesa che si insedi il nuovo Commissario nominato dalla Regione, l’uscente potrà tranquillamente operare in prorogatio all’interno dell’organo di governo della SRR assicurando gli atti di ordinaria amministrazione atteso altresì che le vicende (certamente atipiche) che riguardano gli atti di investitura nei pubblici uffici non hanno rilievo sulla legittimità degli atti emanati nell’esercizio delle funzioni. La cura per l’essenzialità, l’indifferibilità e la continuità della funzione pubblica assume rilievo preminente: la stabilità dell’azione amministrativa è interesse pubblico primario e a fronte di essa non c’è, d’ordinario, utilità riconoscibile come meritevole per mettere in discussione la legittimità dell’investitura, soprattutto se, come nel caso in specie, il Dott. Caccamo si limiterebbe ad assumere atti di ordinaria amministrazione.
c) nel nostro ordinamento vige una disciplina generale che proroga di 45 giorni gli organi amministrativi non ricostituiti. In detto periodo, tali organi possano adottare esclusivamente gli “atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili”, con indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità e prescrive, altresì, la decadenza degli organi non ricostituiti entro il termine massimo di proroga, con conseguente nullità degli atti adottati dagli organi decaduti. Questa disciplina non si applica agli enti territoriali di governo ma, com’è già noto, il Libero Consorzio di comuni, a differenza della soppressa Provincia regionale, non è un ente territoriale di governo ma un ente pubblico strumentale dei Comuni dotato di autonomia amministrativa e finanziaria e sprovvisto di autonomia politica.
Massimo Greco
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