venerdì , Febbraio 7 2025

Enna. Voci anomale nelle bollette dell’acqua. Dalle parole alle carte bollate

bolletta acquaEnna. Nei giorni scorsi abbiamo assistito ad un confronto tra alcuni rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e l’ente gestore del servizio idrico ennese in merito alla legittimità di alcune voci inserite in fattura, a partire dalle cosiddette “partite pregresse”. Facciamo il punto con Massimo Greco, anche al fine di fare un passo avanti rispetto al dibattito, così da orientare gli utenti sempre più prede di tasse, tariffe e balzelli vari.

L’ente gestore del servizio idrico sembra avere la carte a posto sulla questione delle “partite pregresse”…
E’ raro trovare un ente gestore di un servizio pubblico, soprattutto di natura privatistica, disposto a ritornare sui propri passi allorquando in discussione vi sono pretese economiche. Non bisogna dimenticare che per i gestori privati del servizio idrico l’abrogazione della norma che riconosceva la remunerazione del capitale investito ad opera del referendum è stato un colpo non indifferente. In queste materie i contenziosi si possono evitare solo quando enti gestori e associazioni dei consumatori dialogano prima di fare le scelte, soprattutto quando queste incidono direttamene sui bilanci della famiglie.

Ok, il dialogo non c’è stato e adesso che si fa?
Se le posizioni tra utenti ed ente gestore rimangono distanti non resta che la via giudiziaria. Del resto in materia di rifiuti i cittadini-contribuenti hanno spesso trovato nella giustizia amministrativa e tributaria il sostegno alle proprie ragioni.

In materia di rifiuti gli utenti si sono ormai “fatte le ossa” e sanno come difendersi, in questo caso cosa dovrebbe chiedersi al Giudice?
La strada è quella dell’azione civile da promuovere al competente Tribunale ordinario, trattandosi di materia disciplinata dal contratto d’utenza. Il quesito da porre al Giudice è semplice e concerne la legittimità di tali pretese che, ancorchè “benedette” dall’Autority, assumono la fittizia veste di conguagli, quando invece dovrebbero essere qualificate come aumenti retroattivi e, come tali, illegittimi. Peraltro, nutro forti dubbi sul fatto che il gap generato tra la previsione originaria dei costi del servizio contenuta nel piano d’ambito rispetto al consuntivo dei costi reali debba essere dinamicamente sostenuta dall’utenza. Vero è che la tariffa deve remunerare l’intero costo del sevizio, ma vero è anche che il contratto d’utenza sottoscritto dalle famiglie non prevede affatto una clausola aperta all’alea dell’ente gestore contraente.

Ma questo percorso è stato condiviso dall’Autority…
Questo è un fatto positivo perché esclude ipotesi di arbitrarietà, ciò non toglie che tale percorso sia viziato. Non dimentichiamo che la medesima legge Galli che disciplina la gestione del servizio idrico venne mutilata nella parte in cui inseriva in tariffa la voce del canone di depurazione anche per quei territori non serviti. Quindi massimo rispetto per l’Autority, ma a questo punto l’approfondimento della questione è inevitabile.

Quali sono gli strumenti giudiziari che l’utente può attivare?
Le soluzioni giudiziarie sono tre: 1) Il ricorso individuale del singolo utente al giudice di Pace; 2) la class action in presenza di una pluralità di consumatori e utenti che si trovano nella medesima situazione; 3) l’azione civile promossa da una delle Associazioni dei consumatori riconosciute, le sole legittimate ad agire in via cautelare d’urgenza.

Il singolo utente può attivare la procedura d’urgenza ex art. 700 C.C.?
Si può farlo, ma deve dimostrare il carattere d’urgenza tale da scongiurare un grave danno. Certamente può essere chiesto dall’utente che si è visto interrompere dall’ente gestore la fornitura idrica, ma parte della giurisprudenza riconosce i motivi di urgenza anche in presenza della sola diffida-minaccia all’interruzione della fornitura. In ogni caso come già detto in altra occasione, il mancato pagamento dell’importo relativo alle “partite pregresse”, qualora correttamente contestato dall’utente all’ente gestore, non giustifica l’interruzione unilaterale della fornitura per inadempimento contrattuale. Peraltro, l’autotutela che il Codice civile riconosce all’ente gestore contraente in presenza di inadempimento contrattuale è un eccezione e come tale va interpretata restrittivamente.

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