L’anno 2014 si è chiuso con la notifica ai contribuenti della tassa sui rifiuti, adesso denominata TARI. A Massimo Greco chiediamo un approfondimento di questo vessato tributo locale anche per comprendere se i contribuenti hanno margini per contestarlo come avvenuto negli anni precedenti.
Ha studiato la TARI?
Sì, è una normalissima tassa sui rifiuti che va a sostituire le precedenti TARSU, TIA e TARES. La differenza di fondo, che si ripercuote sulle tasche dei contribuenti, deriva dall’obbligo della copertura integrale del servizio attraverso l’articolazione tariffaria. In sostanza il costo del servizio, rispetto alla TARSU, deve essere coperto interamente dai contribuenti.
Il percorso amministrativo adottato del Comune è corretto?
In linea di massima sì, anche se ho registrato per le utenze domestiche numerosi errori nella individuazione dei componenti del nucleo familiare che incidono sull’ammontare della quota variabile e nel calcolo indiscriminato della superficie da tassare. Le pertinenze vengono infatti tassate allo stesso modo delle superfici residenziali e questo non mi sembra né giusto né legittimo.
Ma per le utenze non domestiche c’è una fortissima polemica….
Sì, in effetti il problema di questa TARI per l’anno 2014 riguarda la categoria delle utenze non domestiche rappresentata in particolare da studi professionali, uffici privati ed agenzie. Per questa categoria si registra un aumento della tassazione pari al 100% rispetto a quanto pagato nell’anno 2013. E questo aumento non solo non risulta motivato negli atti amministrativi presupposti all’imposizione tributaria ma risulta anomalo a fronte di un costo del servizio sostanzialmente uguale a quello dell’anno 2013: circa 4.200.000,00 euro.
Per queste categorie suggerisce quindi di impugnare gli avvisi di pagamento?
Sì, penso che per questa specifica categoria i margini per un annullamento della pretesa tributaria ci siano.
Suggerisce la strada del TAR o della Commissione Tributaria?
Anche se certamente più utile per la comunità dei contribuenti, escludo la strada del TAR perché nel bilanciamento dei contrapposti interessi la giurisprudenza cautelare fa prevalere quello del Comune alla certezza delle entrate tributarie piuttosto che quello dei privati, anche tenuto conto che l’interesse proprio di questi è di carattere meramente patrimoniale e dunque sempre reintegrabile. La strada della Commissione Tributaria mi sembra più efficace anche perché possono essere censurati i vizi propri dell’avviso di pagamento.