Detto, Fatto! Il Comune di Enna è andato K.O. anche sulla TARSU 2010. Lo ha stabilito nei giorni scorsi la Commissione Tributaria Provinciale su un ricorso-pilota presentato da Massimo Greco nella qualità di semplice contribuente. La batosta era annunciata, tanto da avere incoraggiato centinaia di ennesi a presentare ricorso avverso una pretesa tributaria palesemente illegittima, avendo il Comune tentato di sanare gli atti amministrativi viziati da incompetenza funzionale l’anno successivo a quello d’imposta 2010. Quindi stessa sorte di quella già segnata per l’annualità 2009. Ma vi è di più, secondo Massimo Greco: “Il Giudice tributario, nell’accogliere anche il difetto di motivazione per l’individuazione dell’articolazione tariffaria sottesa al costo del servizio, ha statuito che a seguito dell’annullamento della TARSU riferita all’anno 2010 il Comune non dovrà applicare al contribuente la TARSU dell’anno precedente 2009 ma quella del 2003. In sostanza, per le annualità 2009 e 2010, è stato messo in discussione anche il costo del servizio individuato dalla società d’ambito “EnnaEuno”, e recepito acriticamente dal Comune, quale presupposto tecnico necessario alla ripartizione delle tariffe tra i contribuenti”. A questo punto la difesa che più volte l’Amministrazione comunale ha sostenuto in Consiglio comunale in sede di attività ispettiva perde decisamente consistenza a favore della tesi di coloro che in più occasioni hanno parlato di politiche discriminatorie adottate dal Comune. Sempre più spesso infatti la comunità ennese si divide, suo malgrado, tra contribuenti fortunati (quelli che pagano di meno per avere vinto il ricorso) e contribuenti sfortunati (quelli che hanno pagato regolarmente e con puntualità, magari perché non adeguatamente informati). Essendo questo un ricorso-pilota è facile pensare che le motivazioni contenute nella sentenza saranno verosimilmente riprodotte nei numerosissimi contenziosi promossi dai contribuenti per contestare la legittimità della TARSU per l’anno 2010. La palla passa quindi nuovamente al Comune che dovrà decidere se appellare questa sentenza, tenendo però nella dovuta considerazione che per la TARSU 2009, che presenta le medesime anomalie, il Giudice d’Appello ha confermato le sentenze della CPT di Enna. Se in primo grado la CPT è stata clemente nel compensare le spese, in 2° grado l’eventuale soccombenza graverà certamente sulla casse del Comune.
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