La seduta di insediamento del Consiglio comunale di Enna prevista per il pomeriggio di oggi 3 luglio, presenta un primo scoglio politico: l’elezione del Presidente del consiglio e del suo Vice. Se per il primo non dovrebbero, a meno di clamorose sorprese, esserci dubbi attesa la netta maggioranza numerica in capo ai Consiglieri appartenenti alle tre liste di appoggio a Crisafulli, per la seconda si presenta un problema connesso alla corretta applicazione dell’art. 21 dello Statuto comunale secondo cui “Il Vice Presidente eletto con le modalità stabilite dal regolamento comunale, deve essere espressione della minoranza consiliare”. Il rischio di incorrere in una violazione della norma statutaria è elevato. Ne parliamo con Massimo Greco.
Chi può ascriversi alla cosiddetta “minoranza consiliare”?
Le norme non indicano il criterio in base al quale, nell’ambito di un Consiglio comunale, debbano individuarsi i soggetti appartenenti alla maggioranza e quelli appartenenti alla minoranza. Occorre quindi riferirsi all’usuale concetto di maggioranza e di minoranza, la prima da identificare, in astratto, in quella coalizione che, avendo vinto le elezioni per avere ottenuto il maggior numero di voti, ha conquistato la maggior parte dei seggi; la seconda da identificarsi nell’altra coalizione che, avendo ottenuto un numero inferiore di voti, ha conquistato i seggi rimanenti. Tale parametro di giudizio, che offre un criterio definitorio sicuro ed ancorato al dato sistematico del sistema elettorale, risulta senz’altro preferibile a quello che ammette una qualificazione della “minoranza” con riguardo ad eventi politici successivi alle elezioni e che, in mancanza di paradigmi valutativi certi e di univoci fondamenti letterali positivi, si rivela inammissibilmente esposto ad interpretazioni arbitrarie circa la nozione di “minoranza” e, quindi, di opposizione al Sindaco eletto.
Ok, ma in questo caso ha vinto il Sindaco Dipietro che però non possiede una maggioranza numerica in Consiglio comunale…
Nel sistema elettivo maggioritario delineato dall’art.71 d. lgs n.267/00, la minoranza va definita con esclusivo riferimento alle liste collegate al candidato Sindaco non eletto e che, quindi, nel confronto elettorale sono risultate sconfitte (non avendo riportato il maggior numero di voti). Nel sistema elettorale proporzionale (come quello che ha riguardato il Comune di Enna) nel quale, peraltro, il legislatore regionale ha cassato il collegamento tra il voto di lista e il voto al Sindaco di riferimento (c.d. effetto traino), la minoranza consiliare si riferisce a quella uscita perdente dal dato elettorale avendo ottenuto un numero di seggi inferiori. E ciò a prescindere dal risultato ottenuto dal Sindaco di riferimento. Se così non fosse si arriverebbe all’assurdo, certamente non coerente con il principio democratico voluto dalla disposizione statutaria e sotteso all’esigenza di tutela delle minoranze nei sistemi elettivi di governo di eleggere il Presidente del Consiglio comunale e il Vice Presidente appartenenti alla medesima coalizione politico-elettorale.
… e quindi?
E quindi il Vice Presidente del Consiglio dovrà essere scelto tra quei neo Consiglieri comunali eletti nelle liste concorrenti a quelle che, avendo conquistato il maggior numero di seggi, rappresentano inequivocabilmente la “maggioranza consiliare”.
…anche un Consigliere del M5S appartiene alla minoranza consiliare?
Se ha un senso il ragionamento qui fatto certamente.