giovedì , Aprile 18 2024

Enna. Lo scontro tra Prefettura e Università Kore non ci piace

KaleidoscopioSe per il cittadino essere fedele alla Repubblica è un dovere civico, per il cittadino che esercita funzioni pubbliche la fedeltà alla Repubblica è un dovere istituzionale. Il cittadino può infatti anche permettersi, esasperando le libertà che gli sono riconosciute dalla Costituzione, di trattare con indifferenza le Istituzioni democratiche. Per il cittadino che agisce in nome e per conto delle medesime Istituzioni, simile comportamento non è ritenuto ammissibile. Ma vi è di più, la Costituzione prescrive anche il dovere di leale collaborazione tra le Istituzioni pubbliche. Non è, quindi, neanche ipotizzabile l’assenza di dialogo tra le diverse Istituzioni nell’ottica del perseguimento degli interessi pubblici. Bene, la lettura del combinato disposto di questi due principi costituzionali aiuterebbe non poco le Istituzioni locali che a vario titolo si stanno in questi giorni “punzecchiando” sull’annosa vicenda della gestione dei tre plessi immobiliari di proprietà della ex Provincia regionale di Enna meglio conosciuti come “cittadella degli studi”.

Al netto delle specifiche questioni attenzionate dagli Organi di polizia giudiziaria che, qualora accertate, concernerebbero comunque profili di responsabilità personale, ciò che a noi interessa fare emergere, anche fornendo il proprio contributo in termini di partecipazione, è la qualità della decisione pubblica e la connessa responsabilità politica, ovvero d’apparato della P.A.. Le Istituzioni pubbliche sono infatti caratterizzate da un doppio legame, uno verso l’alto con lo Stato-apparato e uno verso il basso con i cittadini/contribuenti. Se il legame con lo Stato-apparato c’è sempre stato, quello con i cittadini si è irrobustito sempre più negli ultimi anni. Lo Statuto del contribuente, la carta dei servizi, l’accesso civico, l’obbligo di pubblicazione degli atti amministrativi e delle modalità di gestione delle risorse finanziarie nei siti web istituzionali, sono nuovi presìdi introdotti nell’ordinamento per dotare i cittadini amministrati degli strumenti necessari sia per l’esercizio della funzione sociale di controllo, che per quella di partecipazione alla costruzione della decisione pubblica.

Ora, poiché della problematica di che trattasi ce ne siamo già occupati, ritornarci può essere utile. Il comodato d’uso gratuito degli immobili concesso dalla Provincia al Consorzio Ennese Universitario (CEU) ha avuto un senso se contestualizzato nel tempo. Infatti la Provincia regionale di Enna è stata l’Istituzione promotrice del CEU con una quota di responsabilità, e quindi di governo, proporzionata alle risorse finanziarie fornite per il raggiungimento della mission.
Bisogna infatti ricordare che per diversi anni il Presidente della Provincia era, di diritto, il Presidente dell’assemblea dei soci del CEU, dotato statutariamente di importanti poteri decisionali. Con la progressiva emancipazione della istituita Libera Università Kore dal CEU, anche a seguito della costituzione della Fondazione Kore, l’impegno finanziario diretto e indiretto della Provincia doveva ovviamente ridursi fino ad esaurimento. Pertanto, non poteva più giustificarsi il comodato d’uso gratuito perché si sarebbe configurato una forma di utilizzo infruttifero della “cittadella degli studi” non in linea con la tradizionale redditività dei beni patrimoniali, peraltro, in un contesto di sopravvenuta sofferenza finanziaria che imponeva all’Ente Provincia di liberarsi di tutti gli oneri (diretti ed indiretti) che non aveva la necessità di sopportare per il perseguimento di inderogabili finalità istituzionali. Era stato quindi suggerito agli organi di governo della Provincia di valutare l’opportunità/necessità di optare per un canone di locazione ridotto rispetto al valore di mercato atteso che la Provincia regionale non aveva comunque la necessità di perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato economico in senso stretto nell’utilizzazione di tali immobili ma, come Ente a fini generali, aveva anche l’obbligo istituzionale di curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata. Noto era infatti il principio, avvalorato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, secondo cui la redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni. Cosa sia stato fatto negli ultimi due anni dall’ex Provincia regionale non ci è dato sapere. Così come non sappiamo se l’illuminato legislatore regionale si è reso conto dei danni, non solo istituzionali, che si avranno con la perdita dello status di ente territoriale di governo. Il “libero consorzio di comuni” infatti, non essendo un ente locale, a differenza della Provincia regionale, non potrà agire più a fini generali per lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio.

Massimo Greco

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