Liberi Consorzi: in cosa consiste l’impugnativa del Consiglio dei Ministri

Come ampiamente previsto e annunciato, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale la legge siciliana di riforma dell’ente intermedio. A questo punto occorre capire cosa accadrà e soprattutto se rimane confermata la data già fissata al 29 novembre 2015 per l’elezione degli organi di governo dei sei Liberi Consorzi comunali e delle tre Città metropolitane. Ne parliamo con Massimo Greco.

In cosa consiste l’impugnativa del Consiglio dei Ministri?

Viene rilevato che la legge regionale non si adegua ai principi della legge statale Delrio, eccedendo dalle competenze statutarie speciali della Regione. Viene censurata l’assenza di elementi di ponderazione a garanzia della rappresentanza dei territori per l’elezione indiretta degli organi di governo sia delle Città metropolitane che dei Consorzi comunali, la mancata coincidenza del Sindaco della Città metropolitana col Sindaco del capoluogo di provincia, la mozione di sfiducia al Sindaco di un organo di secondo grado, una diversa distribuzione delle competenze fra i diversi organi della Città metropolitana, la previsione delle indennità agli amministratori non prevista nella legge statale, l’attribuzione ai Comuni dei Consorzi comunali di funzioni amministrative sussidiarie a quelle delle Autorità d’ambito per la gestione dei servizi integrati in materia di acqua e rifiuti e una generica competenza in capo alla Regione in materia di ambiente.

Tutto qui?

E’ un’impugnativa sostanzialmente politica, per salvare l’impianto della riforma. Sul piano strettamente giuridico è un’impugnativa scadente e parziale perché non eccepisce i veri vulnus ai principi costituzionali e, di contro, pretende un’applicazione “copia-incolla” della legge statale Delrio per una Regione a Statuto speciale come la Sicilia, dimenticando che le norme di grande riforma economico e sociale direttamente incidenti sull’ordinamento siciliano non sono affatto tutte quelle indicate dalla legge Delrio. Ad esempio la pretesa coincidenza del Sindaco della Città metropolitana con il Sindaco del Comune capoluogo non può considerarsi una norma di principio a cui attenersi obbligatoriamente.

Cosa non è stato impugnato che invece meritava di esserlo?

Intanto avere istituito, nella sostanza, dei super enti territoriali di governo (solamente denominati Liberi Consorzi comunali) non solo non previsti dallo Statuto siciliano, ma in contrapposizione netta con lo svuotamento delle funzioni degli enti intermedi che la legge Delrio ha operato nel contesto della programmata espunzione dalla Costituzione. Questo sì che è un principio annoverabile tra le norme di grande riforma di natura ordinamentale ma anche di natura finanziaria, atteso che un ente svuotato di funzioni non può mai avere la stessa considerazione di spesa di un ente, come quello qui concepito, potenziato di funzioni ammnistrative all’inverosimile. Ma vi è di più, l’impugnativa non tiene conto della mancata copertura finanziaria della legge che attribuisce nuove funzioni amministrative ai Liberi Consorzi comunali prima di competenza regionale.

Se quindi l’impianto regge l’ARS cosa farà?

Ritoccherà le disposizioni impugnate, adeguandosi all’impugnativa e facendo così cadere i motivi del contendere. Su alcune disposizioni come quella della coincidenza del Sindaco metropolitano col Sindaco capoluogo potrà decidere di resistere e far decidere alla Consulta.

E su quelle in materia di acqua e rifiuti?

Qui la questione è un po’ più complessa perché, al di là delle specifiche disposizioni impugnate, che possono essere facilmente cassate, il monito per l’ARS è chiaro e netto e concerne l’illegittimità costituzionale delle normative in materia di rifiuti e risorse idriche per violazione del principio di unicità degli ambiti territoriali ottimali. Il legislatore siciliano ha invece fatto di tutto, prima per frammentare la gestione integrata dei rifiuti attraverso la creativa formula dell’ambito di raccolta ottimale (A.R.O.), poi per frammentare la gestione integrata del servizio idrico consentendo ai singoli Comuni una gestione autonoma del servizio. Ora, mentre la normativa sui rifiuti è passata indenne, grazie a un distratto Commissario dello Stato, quella in materia di risorse idriche, come annunciato, sarà stoppata nei prossimi giorni dal medesimo Consiglio dei Ministri.

Per concludere la data del 28 novembre sarà prorogata?

E’ molto probabile che l’ARS, nell’adeguarsi all’impugnativa, rinvii per opportunità organizzativa la data per l’elezione degli organi di governo dei nuovi enti.

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