Sicilia. E’ caos sulla raccolta dei rifiuti fuori dai centri abitati
di Massimo Greco
I danni che quotidianamente provoca il legislatore regionale ai siciliani sono incalcolabili. Tra i tanti, ne abbiamo scoperto uno che concerne la raccolta dei rifiuti fuori dai centri abitati. In questo settore, già martoriato da una cronica incapacità degli ultimi Governi regionali, si registra un vuoto normativo in ordine all’individuazione dell’Ente pubblico alla cui cura risulta affidata tale incombenza. Se infatti fino a qualche anno addietro risultava chiara la competenza delle Province regionali in forza della specifica previsione di cui all’art. 160 della l.r. n. 25/93, con l’entrata in vigore della riforma del sistema di gestione dei rifiuti in Sicilia n. 9/2010, la nebbia interpretativa ha reso conflittuali i rapporti tra le società/consorzi d’ambito (ATO rifiuti) e le ex Province regionale (oggi liberi Consorzi comunali). Sicuri delle loro ragioni, le società d’ambito non hanno contemplato nelle rispettive pianificazioni (d’ambito e tecniche-economiche-finanziarie) i relativi costi, limitando la gestione integrata del servizio alle sole aree interne dei centri abitati dei Comuni soci.
Invero, la citata fonte normativa di cui all’art. 160 della l.r. n. 25/93, deve ritenersi implicitamente abrogata dal nuovo quadro normativo, non solo in forza del principio di successione delle leggi, ma anche in forza del principio di specialità. Non appare revocabile in dubbio il fatto che la l.r. n. 9/2010 costituisca una legge speciale in materia, che disciplina in maniera completa le competenze delle ex Province regionali nel sistema ordinamentale di gestione dei rifiuti in Sicilia. Sicchè, la mancata conferma di quanto previsto nel citato art. 160 esclude che lo stesso possa ritenersi ancora vigente. Orbene, mentre le ex Province regionali non possono più essere considerati Enti competenti alla raccolta dei rifiuti fuori dai centri abitati, nessuna normativa attribuisce però alle nuove società d’ambito (società di regolamentazione rifiuti – S.R.R-) tale competenza. Il risultato finale è un vuoto normativo che l’illuminato legislatore siciliano non ha pensato di colmare neanche in occasione della riforma degli enti intermedi. Non rileva, in senso contrario, la previsione del tributo provinciale, ancorata anche alla vigente TARI comunale, non solo perché valevole a finanziare le residue competenze programmatorie della ex Provincia regionale, ma per la dubbia legittimità di tale tributo alla luce della trasformazione dell’ente intermedio da ente territoriale di governo ad ente non territoriale di governo. E’ infatti dubbio che i nuovi liberi Consorzi comunali possano ereditare la medesima funzione impositiva delle soppresse Province regionali.
Non c’è altro mezzo per andare al potere che gridando: Popolo, ti stanno ingannando! (Louis Latzarus)