Enna. Ruolo “pilatesco” del liquidatore ASEN sui licenziamenti
di Massimo Greco
L’illegittimità acclarata dal Giudice del lavoro circa il licenziamento degli operai della liquidanda azienda speciale del Comune di Enna (ASEN), in uno all’obbligo del nuovo gestore del servizio idrico di assunzione dei medesimi operai, non ci coglie affatto di sorpresa, avendo da sempre sostenuto l’ovvietà del trasferimento delle risorse umane dell’ASEN all’Autorità d’ambito titolare del servizio idrico integrato (ATO) e quindi, in forza della sopravvenuta convenzione col soggetto gestore del servizio, alla società AcquaEnna.
Ciò che invece merita risalto è la censura rivolta al liquidatore dell’ASEN dott. Mazzurco dal Giudice del lavoro, reo di avere assunto nella vicenda “un comportamento non proprio improntato a linearità e trasparenza imputabile all’azienda datrice di lavoro….”. Il liquidatore avrebbe infatti in diverse occasioni istituzionali affermato che i licenziamenti sarebbero stati “deliberati da Acquaenna”. Una fattispecie di pilatesca deresponsabilizzazione che ha buttato nel panico i lavoratori dell’ASEN, costretti a rivolgersi al Giudice del lavoro per far valere quelle ragioni che ai più sembravano scontate.
Sorge spontanea una domanda: ma una persona nominata dal Consiglio comunale di Enna per gestire una fase delicata e complessa, qual’è la liquidazione di un’Azienda come l’ASEN (ieri AMAL), poteva permettersi di fare quello che ha fatto?
La discrezionalità che la normativa vigente riconosce al liquidatore dell’ASEN nell’individuazione della scelta più idonea, nel caso concreto, per il perseguimento del pubblico interesse – per essere legittima doveva infatti rispettare i criteri giuridici informatori dell’agire dell’ente strumentale del Comune. Infatti, pur essendo in presenza di una struttura fornita di un’organizzazione autonoma, che è distinta da quella pubblicistica del Comune di riferimento e che opera con modalità e strumenti non dissimili da quelli delle altre organizzazioni imprenditoriali, rimane pur sempre un soggetto giuridico orbitante nell’area pubblicistica e che va più correttamente inquadrato in quell’ente pubblico economico (impresa pubblica) che ha per oggetto esclusivo un’attività economica svolta secondo criteri di economicità della gestione (copertura dei costi con i ricavi).
Pertanto, anche le scelte del liquidatore, dovendo conformarsi ai criteri di legalità ed a quelli giuridici di economicità (ottimizzazione dei risultati in relazione alle risorse disponibili), di efficacia (idoneità dell’azione aziendale alla cura effettiva degli interessi pubblici da perseguire) e di buon andamento, sono soggette al controllo del Comune di riferimento, perché assumono rilevanza sia sul piano della legittimità che su quello della mera opportunità dell’azione aziendale, ancorchè caratterizzata dalla fase di liquidazione. In tale contesto, appare necessaria non solo la verifica se il liquidatore abbia compiuto l’attività per il perseguimento di finalità istituzionali del Comune, ma anche il controllo della giuridicità sostanziale – e cioè l’osservanza dei criteri di razionalità, nel senso di correttezza e adeguatezza dell’agire, logicità, e proporzionalità tra costi affrontati e obiettivi conseguiti, costituenti al contempo indici di misura del potere aziendale.
Orbene, in tale contesto di evidente disfunzione nell’importante gestione del doveroso passaggio del personale dipendente dell’ASEN al nuovo soggetto gestore del servizio idrico, appare evidente l’inadeguatezza del liquidatore nel perseguimento dei compiti allo stesso assegnati dal Consiglio comunale.
Ci aspettiamo, quindi, atti conseguenziali da parte del Comune.
“Se c’è una maniera di rimandare una decisione importante, la buona burocrazia, pubblica o privata, la troverà”. Arthur Bloch