L’istituzione di corsi di laurea di Università straniere è prevista dalla legge italiana
di Massimo Greco
Al netto della questione dei locali, che certamente poteva essere curata con maggiore cautela e professionalità, la vicenda dell’avvio dei corsi di laurea in medicina e in professioni sanitarie decentrati dalla Facoltà di Medicina Dunarea de Jos merita di essere espunta dal calderone mediatico.
Non conoscendo gli atti della specifica attività posta in essere per l’istituzione dei citati corsi di laurea né i pareri dell’Avvocatura distrettuale dello Stato che supportano le diffide del Ministero dell’Università, riteniamo di ritornare astrattamente sul quesito di fondo che caratterizza questa vicenda: è possibile decentrare in Italia un corso di laurea di una Università straniera?
Lo abbiamo sostenuto in altra occasione e lo ribadiamo, questa volta però in punto di diritto, visto che di mezzo ci sono autorevoli Istituzioni.
L’art. 2, comma 1 della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, così recita: “Alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che: a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori; b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori”.
Il comma 2 così dispone: “Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell’inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell’interno e al Ministero degli affari esteri copia dell’atto con il quale è stato deliberato l’insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare l’esistenza delle condizioni di cui al comma 1”.
Il comma 3 così statuisce: “L’attività delle filiazioni è autorizzata con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica. L’autorizzazione si intende comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2”.
Le procedure relative ai provvedimenti di autorizzazione all’attività di filiazione in Italia di Università straniere sono state altresì disciplinate dal Ministero dell’Università con apposita Direttiva del 23 maggio 2000. La giurisprudenza amministrativa (Tar Lazio, sent. n. 2651/2013) ha avuto occasione di affermare che “In buona sostanza non può ritenersi filiazione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 4/1999 quella con cui una Università straniera trasferisca la maggior parte degli insegnamenti qualificanti uno o più corsi di laurea sul territorio nazionale, continuando a svolgersi invece nella nazione di provenienza soltanto materie non caratterizzanti il corso di studi, pretendendo poi che il diploma conseguito sia a tutti gli effetti un titolo di studio estero”.
Corollario del citato quadro normativo, così come intrepretato dalla giurisprudenza amministrativa, è che in Italia è certamente possibile istituire filiazioni di Università straniere rispettando alcune prescrizioni, tra le quali quella di decentrare soltanto lo studio di alcune materie e non di interi corsi di laurea.
In tale contesto di ammissibile istituzione di corsi di laurea decentrati da Università straniere, non può essere di ostacolo neanche la questione del numero chiuso perché già affrontata ed autorevolmente risolta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 1/2015) a tenore della quale l’eventuale richiesta di trasferimento di studenti da Facoltà di medicina straniere (nella specie, facoltà europea) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia delle Università italiane non subisce altre limitazioni – come l’assenza del test preselettivo derivante dal numero chiuso – se non le medesime di quelle previste per gli studenti che chiedono tale trasferimento provenienti da altre Università italiane.
Non avendo, tuttavia, la pretesa di esaustività, ci piacerebbe conoscere secondo quali normative interne e/o comunitarie i tre Magnifici Rettori delle Università metropolitane della Sicilia hanno manifestato il loro disappunto.
“Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano”
Giovanni Giolitti