sabato , Febbraio 8 2025

Comuni ennesi allo sbando su gestione servizio idrico

acqua pubblica non si vendeIn questi giorni, buona parte dei consigli comunali sono stati impegnati per decidere, entro i termini previsti dalla recente legge regionale, la gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, attraverso la costituzione di sub-ambiti comunali. Il comune di Enna, il cui Sindaco si è definito in campagna elettorale il Sindaco dell’acqua pubblica, non è riuscito a trovare la disponibilità di una maggioranza consiliare dopo avere preso atto di una nota-circolare dell’Assessorato Reg.le ai servizi pubblici che scoraggiava l’adozione di tali atti in pendenza di un’impugnativa della legge per incostituzionalità di numerose disposizioni.

Ne parliamo con Massimo Greco.

Com’è possibile che su questo argomento le cautele di cui si è parlato anche in questa rubrica non sono state prese in considerazione dai consigli comunali?
Non mi meraviglierei. Se coloro che esercitano il nobile e sovrano potere legislativo all’ARS brancolano costantemente nel buio, cosa ci si può aspettare dai consigli comunali. Il calo qualitativo della classe politica, al netto di poche eccezioni, è uno dei fattori che contribuiscono non poco ad alimentare la crisi del sistema e non solo in Sicilia ovviamente. E comunque su questa questione soffia ancora forte il vento referendario tanto suggestivo ma poco efficace sul piano giuridico.

Ma ritornando sulla questione, perché i Comuni non avrebbero dovuto applicare una legge regionale che risulta regolarmente vigente?
Per almeno tre ragioni. La prima, perché la legge regionale abilita i Comuni a riappropriarsi del servizio rimodulando l’ambito territoriale di riferimento nel caso in cui non vi sia già una gestione del servizio idrico in essere che opera sulla base di un piano d’ambito territoriale provinciale. Enna, Caltanissetta e Agrigento sono infatti le province in cui la gestione del servizio idrico risulta operativa perché affidata in concessione a privati. La seconda, perché la frammentazione dell’ambito territoriale ottimale operata dal legislatore è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri presso la Corte costituzionale per violazione del principio di unicità contenuto nella legge Galli prima e nel Codice dell’Ambiente dopo. Anche se vigente la legge regionale, la cautela nell’adozione di atti amministrativi applicativi sarebbe stata cosa buona e giusta. La terza, perché in disparte le prime due considerazioni, la scelta di qualsiasi modello di gestione del servizio idrico (pubblico, misto o privato) va adeguatamente motivata. Mi chiedo come possa essere motivata una delibera di gestione del servizio idrico su un ambito territoriale piccolo qual’è quello della maggior parte dei Comuni d’Italia in cui è scientificamente improbabile fare economie di scala. Occorre qui evidenziare che la gestione del servizio idrico (pubblica o privata poco importa) richiede comunque un ambito territoriale ottimale, la cui ampiezza su base provinciale è stata censurata anche dall’Autorità nazionale per la concorrenza e il mercato perché considerata troppo piccola. Figuriamoci un’estensione comunale….

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