Sindaci sulla graticola per il reclutamento dei Dirigenti

Dopo il Comune di Valguarnera, anche il Comune di Enna sembra essere caduto nella polemica accesa sulle modalità di reclutamento dei Dirigenti. Questo dimostra che la normativa vigente in materia non è poi così chiara. Ne parliamo con Massimo Greco.

Cosa accomuna i due Comuni oggetto di polemiche?

Non conosciamo nel dettaglio gli atti, possiamo però affermare che nell’applicazione dell’art. 110 del Testo Unico degli enti locali, alcuni Sindaci continuano a confondere il conferimento dell’incarico dirigenziale a soggetti interni già muniti di qualifica dirigenziale con le modalità di copertura ex-novo e dall’esterno di posti di Dirigente (a tempo indeterminato o a tempo determinato). Solo per i primi, veri e propri atti gestionali, è previsto un potere fiduciario del Sindaco.

Alcuni avvisi di selezione pubblica prevedono, addirittura, che il colloquio ai candidati viene fatto da un Assessore o dallo stesso Sindaco….

E questo la dice lunga sull’impostazione di dette selezioni pubbliche. Gli organi di governo non possono partecipare alla selezione delle risorse umane né di quelle dirigenziali. La scelta “intuitu personae”, motivata con l’esigenza di un rapporto di fiducia, risulterebbe preordinata non già alla scelta del Dirigente migliore bensì a quello maggiormente affine all’indirizzo politico dell’Amministrazione con grave pregiudizio per lo stesso principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa. E’ stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale che la dipendenza funzionale non può diventare dipendenza politica. Per il medesimo principio, applicato al contrario, il Dirigente non può essere revocato prima della conclusione del contratto se non per oggettive ragioni tra le quali quella disciplinare o il mancato raggiungimento degli obiettivi.

Quindi lo spoil system non esiste più?

Negli enti locali esiste solo per reclutare il Direttore Generale e, a certe condizioni, il Segretario Generale. Per il resto, lo spoil system ha riguardo ai soli incarichi implicanti l’individuazione dell’indirizzo politico-amministrativo dell’ente, senza che se ne possa assumere l’estensione alle figure organizzative cui compete l’attuazione del predetto indirizzo politico-amministrativo, cioè i Dirigenti. Se così non fosse, risulterebbe assai dubbia la compatibilità costituzionale dell’art. 110 del TUEL in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dal momento che il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’Amministrazione comporterebbe, in quanto costitutivo di un rapporto di pubblico impiego, un’aperta deroga al principio costituzionale di accesso tramite pubblico concorso.

… a maggior ragione non può più ipotizzarsi l’attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari sprovvisti della relativa qualifica?

Esattamente, è un capitolo della storia del nostro ordinamento non solo locale (vedasi l’Agenzia delle entrate) che deve ritenersi chiuso. In tale contesto sbaglia chi pensa che la selezione pubblica è stata introdotta solo nell’ultima modifica al TUEL del 2014, trattandosi di una disposizione che non ha carattere innovativo ma confermativo di un principio immanente dell’ordinamento e statuito dalla giurisprudenza costituzionale ben prima della novella normativa.

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