Enna. Sulla TARSU 2009 e 2010 “gatta ci cova”

Enna. Sulla TARSU 2009 e 2010 “gatta ci cova”
di Massimo Greco

Se, come abbiamo già detto, è vero che il Comune non può rinunciare alle somme maturate e maturande a titolo di interessi, per mancato pagamento del tributo TARSU entro le scadenze stabilite ed alle relative sanzioni, è altrettanto vero che il percorso amministrativo che supporta le pretese tributarie richieste ai cittadini/contribuenti deve essere immune da vizi di legittimità. Dopo aver letto con più attenzione gli avvisi di accertamento ci siamo resi conto che la procedura adottata dall’Ufficio Tributi del Comune presenta diverse anomalìe. In disparte la difficile lettura di alcune voci tra loro incomprensibilmente miscelate (“rettifica”, “verifica effettuata”, “beni non denunciati”, “omesso parziale versamento”) nonché l’assurdità generata dalla notifica dell’accertamento anche per quei contribuenti che risultano muniti di sentenza favorevole della Commissione Tributaria per l’anno d’imposta 2009, non si comprende perché il Comune ha ritenuto di utilizzare il veicolo dell’accertamento per richiedere al contribuente l’omesso versamento, gli interessi, e le sanzioni del 30%, previsti dalla legge. L’accertamento viene infatti emesso dal Comune in presenza di omessa denuncia, ovvero di denuncia infedele e non anche nel caso di mero omesso versamento. L’omesso versamento può essere oggetto di accertamento solo se abbinato ad una delle due ipotesi citate, cioè l’omessa denuncia o la denuncia infedele. Invero, se il contribuente è già stato individuato dal Comune quale soggetto passivo d’imposta a seguito di una denuncia non contestata, l’omesso versamento non richiede alcun accertamento. Peraltro, la normativa consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della TARSU ed alla conseguente iscrizione a ruolo quando è determinata attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell’anno precedente e dei dati in essi contenuti, e soprattutto allorquando, come nel caso in specie, il Comune ha già regolarmente notificato un avviso di pagamento che contenga anche la comminatoria della riscossione coatta in caso di omesso pagamento entro i termini previsti. Né può giustificarsi l’uso dell’accertamento per contestare anche la sanzione del 30% e degli interessi maturati a seguito dell’omesso pagamento, atteso che la normativa vigente consente al Comune impositore di irrogare mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi.

A questo punto viene da chiedersi cosa abbia animato l’Ufficio Tributi del Comune a replicare detta pretesa tributaria per la TARSU riferita alle due annualità 2009 e 2010. E’ probabile, ma è solo un’ipotesi che merita di essere approfondita, che l’Ufficio Tributi abbia sentito la necessità di riaprire la procedura di riscossione per non incorrere nella decadenza della fase coattiva della riscossione. Infatti, in mancanza di un atto di accertamento (come nel caso di omesso pagamento della TARSU), la riscossione coattiva del tributo locale, e il relativo titolo esecutivo, deve essere notificato al contribuente entro la fine del terzo anno successivo a quello per il quale la tassa risultava dovuta. Quindi, se il sospetto in questione è fondato, mentre l’azione del Comune sembra più finalizzata a rimediare ad un errore tutto interno all’Ufficio Tributi, al contribuente, non munito di sentenza favorevole della CPT, non rimane che eccepire la tardività della riscossione coattiva allorquando gli sarà notificata la cartella di pagamento dall’Agente di riscossione.

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