Lo scontro istituzionale tra l’Università Kore e la Prefettura di Enna ha fatto registrare due fatti importanti e, verosimilmente, tra loro legati. L’avvio del procedimento amministrativo di commissariamento della Fondazione Kore a cura del Prefetto Guida e il trasferimento del medesimo ad Isernia. La materia, oltre ad essere scottante, è oscura per la maggioranza dei cittadini. Proviamo a fare luce con Massimo Greco.
Cosa c’entra il Prefetto con le fondazioni?
A differenza delle associazioni, che sono enti a forte base personalistica, i cui organi direttivi rimangono sotto il controllo della base associativa, le fondazioni sono enti a forte base patrimoniale, soggetti, in quanto privi di base associativa, ad attività di controllo e vigilanza da parte dell’Autorità governativa. Nel caso delle fondazioni tali funzioni sono esercitate dalla medesima Autorità governativa che ne ha riconosciuto la personalità giuridica, quindi Regione o Prefetto. Se la fondazione Kore è stata riconosciuta dal Prefetto allora le funzioni di controllo spettano al Prefetto.
Ciò indipendentemente dalla natura giuridica della fondazione, privata o pubblica?
Dunque, le fondazioni sono di diritto privato o di diritto pubblico. Quelle tradizionali sono di diritto privato, quelle create da enti pubblici sono di diritto pubblico. Nel primo caso la funzione di controllo è esercitata dal solo Prefetto, nel secondo caso la funzione di controllo si sdoppia.
In che senso?
La funzione di controllo più propriamente amministrativa rimane in capo al Prefetto, quella più politica rimane in capo all’Ente pubblico che ha generato la fondazione. Questo perché la fondazione pubblica altro non è che uno strumento operativo dell’Ente (o degli Enti) che l’hanno creata per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali. L’Ente pubblico esercita sulla sua fondazione il cosiddetto controllo analogo, cioè il medesimo controllo che esercita sulle proprie articolazioni amministrative. E questa funzione di controllo può essere esercitata congiuntamente nel caso di più enti pubblici che hanno istituito la fondazione. Questo tipo di fondazione pubblica assume la denominazione di fondazione di partecipazione con un controllo penetrante degli enti pubblici territoriali sull’attività svolta dalla fondazione. Si tratta di un controllo che, in uno con la designazione dei membri del c.d.a. da parte degli enti pubblici territoriali, definisce una governance “pubblica” della fondazione.
Ma una volta costituita la fondazione è ipotizzabile un’emancipazione della stessa da chi l’ha creata?
Nel caso di fondazione privata certamente sì, nel caso di fondazione pubblica ho più volte manifestato le mie perplessità per il semplice fatto che il nostro ordinamento non abilita gli enti pubblici a generare partecipate (fondazioni, associazioni, società ecc..) per immetterle poi sul mercato. Al contrario, la partecipazione degli enti pubblici in soggetti di natura privatistica si giustifica solo nella misura in cui la scelta è finalizzata ad una gestione più efficiente dei servizi d’interesse generale e, comunque, per il perseguimento di finalità strettamente connesse alle attività istituzionali degli enti pubblici interessati. Ovviamente questo è il mio parere che non ha alcuna pretesa di esaustività.
Ritornando alla funzione di controllo governativa sulle fondazioni….
L’art. 25 del codice civile così recita: “L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge”. E’ una disposizione che va applicata con molta cautela, atteso che siffatti interventi esterni potrebbero ledere le prerogative di una fondazione che, ancorchè a partecipazione pubblica, gode comunque di un’autonomia privata costituzionalmente garantita.
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