In attesa di conoscere il dato definitivo del numero dei ricorsi – mediazione presentati dai contribuenti ennesi avverso la pretesa tributaria riferita alla TARSU per il biennio 2009/2010 e soprattutto l’orientamento ufficiale del Comune facciamo il punto con Massimo Greco.
Quale sarà il primo adempimento del Comune?
Quello di individuare uno staff di risorse umane per la gestione della fase precontenziosa che ovviamente dovrà fare capo al Servizio Tributi, magari con l’ausilio dell’Avvocatura comunale. Maggiori saranno i ricorsi presentati, maggiore dovrà (dovrebbe) essere il numero delle risorse umane impegnate in questo progetto, atteso altresì che il Comune ha soli 90 giorni per pronunciarsi sui singoli ricorsi-mediazione.
L’ipotesi di un accordo collettivo applicando le tariffe del 2003 è percorribile?
Sul versante politico sarebbe l’ideale, il Comune limiterebbe i danni finanziari riferiti ad un servizio che per il biennio in questione è stato comunque assicurato dalla società d’ambito “EnnaEuno” e regolarmente pagato. I contribuenti pagherebbero una tariffa depurata da un incremento spropositato che si è verificato proprio a partire dall’anno 2009.
Sul versante giuridico …
E’ un po’ più complesso atteso che il Comune non ha la disponibilità di negoziare i tributi e una scelta affrettata potrebbe dare luogo a responsabilità per danno erariale. Tuttavia, nella sede del reclamo/mediazione il Comune potrebbe essere indotto a fare una vera e propri analisi costi-benefici così, come, del resto, ha suggerito l’esperto a cui si sono rivolti. Le questioni controverse in ordine alla legittimità di siffatte pretese tributarie sono diverse e non riguardano sola la questione più nota della sanabiltà del difetto funzionale di competenza dell’organo comunale che ha approvato l’articolazione tariffaria per gli anni in questione per la quale si registrano acrobazie giurisprudenziali delle Commissioni Tributarie.
Quali sono gli altri punti deboli?
a) Il regime di prelievo per gli anni 2009 e 2010 non può essere considerato la TARSU bensì la TIA;
b) Non risulta alcuna motivazione a supporto dell’aumento tariffario né, tanto meno, la nota questione del dissesto finanziario risulta citata negli atti presupposti alle pretese tributarie. La motivazione doveva essere ancora più robusta per il 2009 in cui risulta violato anche il principio di irretroattività della pretesa tributaria;
c) Il Comune è decaduto dal potere di riscuotere i meri omessi versamenti e l’atipico accertamento utilizzato per l’applicazione delle sanzioni non ha alcun potere interruttivo.
d) A serio rischio di decadenza sono anche le pretese relative alle omesse denunce e alle denunce infedeli perché nella maggior parte degli accertamenti è indicata una data “accertata” di inizio occupazione anteriore al quinquennio dalla notifica.
e) Gli accertamenti riferiti all’omessa denuncia e alla denuncia infedele contengono un’applicazione continuata delle sanzioni anche per l’anno successivo a quello in cui risultava necessaria la denuncia. La sanzione invece va applicata una sola volta e per gli anni successivi il Comune può pretendere solo il tributo evaso e gli interessi relativi.
f) Tutti gli avvisi, paradossalmente, citano a supporto delle pretese tributarie solo le delibere della giunta comunale e non anche quelle di convalida del consiglio comunale.
Questo significa che il Comune prima di non accettare la mediazione del 2003 dovrebbe pensarci 100 volte …
Dovrebbe pensarci almeno tante volte quanti sono i punti deboli qui evidenziati, anche perché in caso di soccombenza il Comune non solo non incasserebbe il tributo ma sarebbe condannato ad ulteriori spese.
Ultima domanda, la tariffa del 2003 sarebbe estesa anche a tutti coloro che hanno regolarmente pagato?
Purtroppo no, gli spazi stretti ed angusti della circostanza consentono al Comune di mediare solo in presenza di un contenzioso attivato e non manifestamente temerario. E’ uno dei casi in cui le calde risposte politiche non trovano il conforto delle fredde risposte giuridiche.