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Per “Riscossione Sicilia” centinaia di Consiglieri comunali sono incompatibili

Per “Riscossione Sicilia” centinaia di Consiglieri comunali sono incompatibili

Riscossione SiciliaA surriscaldare il clima dei Comuni, già incandescente per le note difficoltà finanziarie in cui versano i rispettivi bilanci, sta contribuendo non poco una recente missiva del Presidente di “Riscossione Sicilia” Antonio Fiumefreddo attraverso la quale viene evidenziata l’incompatibilità di numerosi Consiglieri comunali in carica per lite tributaria pendente col Comune in cui esercitano la relativa funzione. I numerosi Consiglieri comunali interessati dovranno infatti sciogliere quanto prima l’incompatibilità, rinunciando al contenzioso ovvero alla carica elettiva. Ne parliamo con Massimo Greco.

E’ un fulmine a ciel sereno o è il frutto di una nuova normativa?

La normativa a cui fa riferimento “Riscossione Sicilia” è una legge statale che disciplina la casistica delle incompatibilità per i consiglieri delle regioni a statuto ordinario. Le incompatibilità dei consiglieri degli enti locali, disciplinate dal Testo Unico degli enti locali e in Sicilia da una specifica normativa, escludono le liti tributarie.

Quindi la normativa statale che include tra le incompatibilità anche le liti temerarie si riferisce solo ai consiglieri delle regioni?

Sono almeno tre gli aspetti che portano alla non applicazione della norma in questione: 1) la norma statale disciplina le incompatibilità solo dei consiglieri regionali; 2) la Sicilia gode di autonomia statutaria in materia; 3) In Sicilia le incompatibilità dei consiglieri degli enti locali risultano disciplinate da una specifica normativa regionale che esclude espressamente le liti tributarie.

Ma è possibile che si possa mantenere un sistema così differenziato tra regioni ed enti locali?

E’ possibile perchè le funzioni dei consiglieri regionali risultano differenziate da quelle dei consiglieri degli enti locali, essendo essenzialmente caratterizzate dall’esercizio di poteri legislativi. Inoltre sia la legislazione costituzionale che quella ordinaria più recente hanno distinto maggiormente che in passato le funzioni e lo status delle diverse categorie dei componenti dei Consigli degli enti regionali e locali, ripartendo inoltre in modo differenziato la stessa titolarità della disciplina legislativa relativa alle rispettive cause di incompatibilità. E comunque, ammesso che vi siano esigenze di uniformità del sistema istituzionale in materia di restrizione del diritto di elettorato passivo, queste andrebbero valutate in sede di scrutinio di costituzionalità e non certo attraverso forzature interpretative dell’attuale quadro normativo.

Chi può sollevare l’ipotesi d’incompatibilità di un consigliere comunale?

Chiunque, anche il semplice cittadino al quale l’ordinamento riconosce pure il potere di agire in giudizio all’occorrenza. All’interno dell’Istituzione comunale può essere sollevata da un Consigliere comunale. Ma da un paio d’anni, la figura istituzionale che ha l’obbligo di verificare i casi d’incompatibilità è il Responsabile Anticorruzione nominato dal Sindaco che, nella maggior parte dei casi, coincide con il Segretario Generale.

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