Un contenzioso iniziato male che rischia di finire peggio è quello che vede scontrare contribuenti e Amministrazioni comunali in ordine alla legittimità della pretesa tributaria riferita alla tassa sulla raccolta dei rifiuti (TARSU). I contenziosi presso le Commissioni Tributarie della Sicilia sono migliaia così come comunicato in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Nulla di strano, tutto sommato, se non fosse per i repentini cambiamenti d’opinione che si registrano sempre più numerosi all’interno delle Commissioni Tributarie d’Appello. Ma questa volta Massimo Greco, anch’egli vittima di sentenze schizzofreniche, ha deciso di denunciare quanto sta accadendo alle competenti Autorità.
Che sta succedendo?
Sul contenzioso in materia di TARSU si registra una produzione anomala di sentenze a macchia di leopardo non tanto nelle Commissioni Tributarie Provinciali, ma paradossalmente in quelle d’Appello in cui l’indirizzo dovrebbe uniformarsi. Ma l’aspetto più grave è che i revirement avvengono anche nella medesima Sezione della Commissione Tributaria ogni qualvolta cambia il Giudice relatore. Addirittura, in una delle Sezione della CTR di Palermo si assiste al revirement del revirement pur in presenza dei medesimi contenziosi originati da ricorsi identici.
Ma è possibile che questo accada in uno Stato di diritto?
Ciò che si sta verificando appare emblematico di un modo di essere dell’ermeneutica giuridica contemporanea, che produce l’esatto contrario dello storico postulato di certezza del diritto. Un modo d’essere ascrivibile al cd. metodo umanistico, ossia alla tesi che il diritto – in quanto scienza sociale – si sottragga ai metodi di studio propri delle scienze esatte e sia caratterizzato da ampi margini di opinabilità.
E quindi potrebbe essere giusto mantenere un sistema cronicamente in oscillazione?
Assolutamente no, perchè non è rispettoso del principio euro-unitario, di matrice giurisprudenziale, della certezza del diritto di cui al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nonché dei principi che ne derivano, come la parità di trattamento, il legittimo affidamento e la non discriminazione.
In cosa consiste quindi la condotta colposa dei Giudici tributari tale da richiedere una denuncia all’Autorità Giudiziaria competente?
Nel non avere attivato gli strumenti che l’ordinamento della giustizia mette a disposizione delle giurisdizioni allorquando vi è la necessità di dirimere una questione avente valore di massima in quanto riferibile ad una larga serie di controversie pendenti. Anzichè certificare sine die la deprecabile oscillazione giurisprudenziale anche all’interno delle medesima Sezione tributaria, si dovrebbero favorire soluzioni plenarie al pari di quanto avviene nelle altre giurisdizioni. Questo eviterebbe di sottoporre il diritto del contribuente ad una vera e propria “roulette”, più funzionale a Paesi in via di sviluppo democratico.
Anche per il caso della TARSU ennese si registrano queste anomalìe?
Esattamente, negli ultimi giorni la Sezione di Caltanissetta della Commissione Tributaria Regionale, melius re perpensa, ha cambiato idea rispetto alla sua stessa giurisprudenza riferita alla TARSU per il biennio 2009/2010 ribaltando a favore del Comune la tesi in ordine alla legittimità dell’organo comunale competente all’approvazione dell’articolazione tariffaria.
Siamo alle comiche con questo tipo di giustizia!!