Colpo di coda. All’Università Kore di Enna: Salerno e Puglisi riconfermati nelle rispettive cariche. Leggi il nuovo statuto

Università Kore di Enna
Salerno e Puglisi riconfermati nelle rispettive cariche

Con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale n. 53 del 4 marzo 2016 del nuovo Statuto della libera Università Kore di Enna si apre una nuova stagione di governance dell’ateneo ennese, che vede la riconferma delle figure apicali. Viene infatti riconfermato Cataldo Salerno alla carica di Presidente dell’UKE e di Giovanni Puglisi alla carica di Rettore. Come ciò sia potuto accadere nel bel mezzo d’indagini giudiziarie e del più incisivo commissariamento della Fondazione Kore è di difficile comprensione per i non addetti ai lavori. Non ci resta che parlarne con Massimo Greco.

 

Da quale organo di governo dell’ateneo sono stati riconfermati Salerno e Puglisi?

Dal Consiglio dei Garanti, un organo di governo dell’Università la cui genesi e composizione è stata rivista dal nuovo statuto dell’UKE.

 

Ma queste figure non dovevano essere nominate dalla Fondazione Kore così come, peraltro ancora illustrato nel sito istituzionale dell’UKE?

Prima sì, adesso non più, con quest’ultima modifica l’Università Kore si è definitivamente emancipata dalla Fondazione Kore e non solo sotto il profilo della governance ma anche sotto l’aspetto fondamentale delle risorse finanziarie. L’Università Kore avrà autonomia politica (in senso decisionale), amministrativa, contabile, e soprattutto finanziaria.

 

…sembra una risposta al commissariamento della Fondazione, ma non ci sono organi di controllo che hanno approvato tali modifiche statutarie?

 Assolutamente sì, il nuovo statuto dell’UKE è stato sottoposte al controllo di legittimità e di merito del competente Ministero dell’Università. E le osservazioni da questo formulate sono state recepite integralmente prima della pubblicazione nella GURI.

 

A questo punto sorgono spontanee alcune riflessioni, che ruolo avrà la commissariata Fondazione Kore?

All’interno della Libera Università Kore non potrà più avere alcun ruolo, ma poiché vi sono delle pendenze finanziarie da gestire i tre commissari prefettizi, verosimilmente, avranno una funzione liquidatrice.

 

Ma se la Fondazione Kore ha finito il suo compito, che senso avrà il ritorno dei Comuni al Consorzio Ennese Universitario?

Sotto l’aspetto formale se non vi è più alcun collegamento funzionale tra la Fondazione e l’Università a maggior ragione non vi potrà più essere collegamento col socio unico fondatore rappresentato dal CEU.

L’aspetto politico rimane certamente un problema la cui soluzione, però, non può trovare sussidiariamente sede in contesti (giudiziari) diversi da quelli propri della politica. Ritornando a Montesquieu e alla sua separazione dei poteri, ognuno deve fare ciò per cui è delegato. Pertanto, questioni a carattere politico vanno affrontate con i tradizionali strumenti della politica.

 

Estratto Gazzetta ufficiale n. 53 del 4 marzo 2016

IL PRESIDENTE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2005 n. 116, con il quale e’
stata istituita la Libera Universita’ della Sicilia Centrale Kore con
sede in Enna ed e’ stato approvato il relativo Statuto;
Viste le successive modifiche statutarie, intervenute con decreti
presidenziali n. 50 del 12 giugno 2008, n. 156 del 16 luglio 2010 e,
in ultimo, con proprio decreto n. 170 del 10 ottobre 2011, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre
2011;
Vista la proposta di modifiche al vigente Statuto, approvata
all’unanimita’ il 16 dicembre 2015 dal Consiglio di amministrazione
dell’Universita’ e trasmessa, ai sensi dell’art. 6 della legge 9
maggio 1989, n. 168, al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca per il prescritto controllo di legittimita’ e di
merito;
Vista la nota prot. n. 2054 del 15 febbraio 2016 del Direttore
generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento
delle istituzioni della formazione superiore del M.I.U.R., pervenuta
via fax il 15 febbraio 2016 ed acquisita al protocollo in pari data
al n. 2628, con la quale sono state comunicate, a norma del citato
art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, le osservazioni formulate a
seguito dell’esame di legittimita’ e di merito;
Richiamata la deliberazione unanime del Consiglio di
amministrazione dell’Universita’ n. 2 del 16 febbraio 2016, con la
quale sono state recepite per intero le osservazioni ministeriali ed
e’ stato quindi approvato il testo dello Statuto coordinato con tale
recepimento;
Dato atto che con la stessa deliberazione di cui sopra il Consiglio
di amministrazione ha autorizzato il Presidente dell’Universita’ ad
emanare il nuovo Statuto dopo averne inviato il testo coordinato al
Ministero, ed a provvedere altresi’ alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Considerato concluso il procedimento amministrativo per l’adozione
dello Statuto con le modifiche introdotte, come definite a seguito
delle osservazioni ministeriali;
Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

1) E’ emanato – nel testo modificato come da premesse, che viene
allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e
sostanziale – il nuovo Statuto di autonomia della Libera Universita’
degli Studi di Enna “Kore”.
2) Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entrera’ in vigore il giorno successiva
alla pubblicazione.
Enna, 22 febbraio 2016

Il Presidente: Salerno

– – –
STATUTO DI AUTONOMIA
della Libera Universita’ degli Studi di Enna “Kore”

Art. 1.
Istituzione
1. La Libera Universita’ degli Studi di Enna “Kore”, in breve
“Universita’ Kore di Enna” o “UKE”, legalmente riconosciuta con
decreto del Ministro dell’istruzione e dell’universita’ 5 maggio 2005
n. 116, e’ dotata di personalita’ giuridica, con autonomia
statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e
contabile, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione della Repubblica
italiana, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e della legge 29 luglio
1991, n. 243.
2. La Libera Universita’ degli Studi di Enna “Kore” appartiene
alla categoria delle istituzioni previste dall’art. 1, punto 2, del
testo unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Il presente statuto si configura
come l’espressione fondamentale del suo ordinamento autonomo.
L’autonomia e’ disciplinata da appositi regolamenti approvati ai
sensi della vigente normativa.
3. Lo status di Libera Universita’ puo’ essere modificato
soltanto con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti in
carica del Consiglio dei Garanti.
4. Costituiscono denominazioni ufficiali dell’UKE l’originaria
intitolazione “Libera Universita’ della Sicilia centrale Kore di
Enna” e, nelle relazioni internazionali, ove necessario,
l’espressione inglese “Kore University of Enna”.
5. Il Logo della Libera Universita’ e’ allegato al presente
statuto e ne fa parte integrante. Esso riporta l’immagine della
divinita’ greca Kore contornata dalla scritta in latino “Studiorum
Universitas Hennae” e dalla dizione in piccolo “Libera Universita’
Kore Enna” a sua volta sormontata dalle dodici stelle della bandiera
dell’Unione Europea.

Art. 2.
S e d e
1. La sede dell’UKE e dei suoi organi centrali e’ nella citta’ di
Enna. L’UKE puo’ inoltre istituire ed attivare Facolta’ e Corsi, nel
rispetto dello Statuto e delle disposizioni vigenti, anche in
localita’ diverse dalla propria sede centrale.
2. L’individuazione della citta’ di Enna quale sede centrale non
e’ soggetta a modifiche statutarie, se non con deliberazione unanime
dei componenti in carica del Consiglio dei Garanti. Delegazioni e
rappresentanze possono essere costituite in Italia e all’estero, al
fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle
finalita’ dell’Ateneo, attivita’ di promozione e sviluppo della
necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.

Art. 3.
Missione e finalita’ e garanzie
1. Secondo le indicazioni della Fondazione Kore, l’UKE e’
istituita con lo scopo di rendere effettivi e concreti la
cooperazione internazionale e il rapporto tra le storie, le culture,
il patrimonio scientifico delle diverse sponde del bacino del
Mediterraneo, da una parte, e la ricerca e la formazione
universitaria, dall’altra. In particolare, all’UKE e’ assegnato il
compito di implementare questo rapporto e di finalizzarlo allo
sviluppo sociale, economico e scientifico dei singoli cittadini e
delle popolazioni, intervenendo specificamente nei segmenti dell’alta
formazione delle nuove generazioni, della formazione di eccellenza,
della formazione continua e della formazione a distanza anche
mediante procedure e tecniche di e-learning.
2. Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e
studenti, quali componenti dell’UKE, contribuiscono, nell’ambito
delle rispettive funzioni e responsabilita’, al perseguimento della
missione ed al raggiungimento dei fini istituzionali.
3. L’UKE nasce con la finalita’ specifica di dare completa
attuazione a quanto affermato dall’art. 27 della Dichiarazione
Universale dei diritti dell’uomo in materia di istruzione del 10
dicembre 1948.
4. L’Universita’ si dota di un proprio Codice etico, approvato
dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, e
istituisce, con delibera del Senato accademico, il Comitato etico. Il
Comitato etico esplica anche le funzioni di garanzia per le pari
opportunita’, con il compito di prevenire i rischi di discriminazioni
direttamente o indirettamente legate al genere, alle disabilita’,
all’eta’, alle razze, alle etnie, alle lingue ed alle culture, agli
orientamenti sessuali, religiosi e politici. La composizione e il
funzionamento del Comitato sono disciplinati dal presente statuto e
da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di
amministrazione. L’inosservanza di norme contenute nel Codice etico
conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, comporta
l’applicazione di sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione e
alla gravita’ dei fatti, fino alla sospensione dall’Ufficio e dallo
stipendio per i comportamenti piu’ gravi, lesivi del prestigio e del
patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ateneo.
5. L’Universita’ rilascia i seguenti titoli di primo e di secondo
livello:
5.1. laurea (L);
5.2. laurea specialistica o magistrale (LS – LM);
5.3. diploma di specializzazione (DS);
5.4. dottorato di ricerca (DR).
6. L’UKE puo’ istituire altresi’ ogni altra iniziativa formativa
di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Universita’ e
puo’ attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo,
nonche’ corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione
permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o
della laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali
sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
7. L’UKE fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla
ricerca scientifica di base, anche allo sviluppo della ricerca
applicata e dell’innovazione tecnologica e organizzativa.
8. L’UKE cura altresi’ la formazione e l’aggiornamento del
proprio personale e puo’ attivare iniziative editoriali e di sostegno
alla imprenditorialita’ degli studenti c/o dei laureati e diplomati
dell’Ateneo.

Art. 4.
Risorse finanziarie e governance
1. La Libera Universita’ degli Studi di Enna “Kore”, promossa e
fondata dalla “Fondazione per la Libera Universita’ Kore della
Sicilia Centrale con sede in Enna” (di seguito “Fondazione Kore”),
mantiene con la stessa Fondazione, in quanto destinataria del decreto
ministeriale istitutivo dell’Ateneo, i rapporti descritti nel
presente statuto.
2. Il Consiglio dei Garanti assicura il perseguimento dei fini
istituzionali e la governance dell’Universita’ attraverso l’elezione
del Presidente e del Rettore, tra personalita’ di alto profilo
culturale. Designa altresi’ l’Ombudsman e nomina i Revisori dei
conti.
3. Le fonti di finanziamento della Libera Universita’ degli Studi
di Enna “Kore” sono costituite da tasse e contributi degli studenti,
da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni, legati e beni
patrimoniali di sua proprieta’ nonche’ da trasferimenti dello Stato e
di altri soggetti pubblici e privati che, in ragione del loro apporto
finanziario, possono entrare a far parte del Consiglio dei Garanti
complessivamente con non piu’ di tre componenti.
4. L’Universita’ non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche’ fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’UKE, in favore di
amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono
obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle
attivita’ funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di
solidarieta’. L’UKE e’ finanziata principalmente con i proventi
derivanti dall’attivita’ svolta e da contributi privati, ed e’
pertanto governata da un Consiglio dei Garanti la cui composizione e’
prevalentemente privatistica.
5. I finanziatori privati, che assicurino per almeno un triennio
contributi economici in favore dell’Universita’, divengono membri di
diritto della Associazione per lo sviluppo della Libera Universita’
Kore di Enna (ASLUK), impegnandosi a rispettare il relativo
regolamento e il codice etico approvati dall’UKE. Quando la compagine
sociale consegua la rappresentanza di contributi complessivamente non
inferiori alla quota minima fissata dal Consiglio di amministrazione
dell’Universita’, l’Associazione concorre alla formazione del
Consiglio dei Garanti ai sensi del successivo art. 7.

Art. 5.
Relazioni
1. In coerenza con la missione affidata dalla Fondazione e con le
prerogative riconosciute alle universita’, in particolare ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
l’UKE instaura ed intrattiene in linea preferenziale relazioni
culturali, didattiche e scientifiche con istituzioni pubbliche e
private e con le universita’ del Mediterraneo e di altre regioni
geopolitiche. Anche a tale riguardo, promuove e sostiene lo
svolgimento in lingua straniera di corsi o parti di corsi di studio.
2. Per il perseguimento delle proprie finalita’, l’UKE
intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Puo’ stipulare
contratti e convenzioni per attivita’ didattica e di ricerca, di
consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Puo’
costituire, partecipare a, e/o controllare, societa’ di capitali, e
costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e
intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica
e della creazione di imprese. Puo’ altresi’ promuovere consorzi o
partecipare a consorzi con altre universita’ e soggetti pubblici e
privati.

Art. 6.
Organi
1. Sono Organi centrali di indirizzo, di governo e di gestione
dell’Universita’:
1.1. il Consiglio dei Garanti;
1.2. il Consiglio di amministrazione;
1.3. il Presidente;
1.4. il Senato accademico;
1.5. il Rettore;
1.6. il Direttore generale.

Art. 7.
Consiglio dei Garanti dell’Universita’
1. Il Consiglio dei Garanti dell’Universita’ si compone da un
minimo di 19 ad un massimo di 25 membri, e precisamente:
1.1. sei rappresentanti delle Istituzioni pubbliche che a
diverso titolo concorrono allo sviluppo dell’Universita’, designati:
a) uno dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;
b) uno dal Presidente della Regione siciliana;
c) uno dal Legale rappresentante della Provincia regionale di
Enna, ovvero, in mancanza, di analoga struttura territoriale purche’
avente la citta’ di Enna come capoluogo;
d) uno dal Sindaco del Comune di Enna;
e) due dal Presidente del Consorzio Ennese Universitario;
1.2. tre rappresentanti degli ex alunni dell’Universita’
designati dalla Associazione Laureati Kore tra gli studenti che
abbiano conseguito titoli accademici nella sede universitaria di Enna
anche nel periodo in cui essa e’ stata sede decentrata di altri
atenei;
1.3. sei rappresentanti della Comunita’ universitaria dell’UKE
eletti dalle rispettive componenti con le modalita’ stabilite nel
Regolamento generale, nel numero di:
a) due dai Professori e dai Ricercatori;
b) due dal Personale tecnico-amministrativo;
c) due dagli studenti dei corsi di studio di durata almeno
biennale;
1.4. fino a sei rappresentanti dei finanziatori privati
designati dalla Associazione per lo sviluppo della Libera Universita’
Kore (ASLUK);
1.5. il Rettore, che diviene membro del Consiglio dei Garanti
dopo la sua elezione da parte dello stesso Consiglio.
2. Il Consiglio si insedia dopo la designazione o l’elezione di
almeno dieci componenti. Il Presidente e’ eletto dal Consiglio dei
Garanti tra i propri membri nella seduta di insediamento. Egli assume
contestualmente la presidenza e la legale rappresentanza
dell’Universita’. Il procedimento di formazione del Consiglio e’
avviato dal presidente uscente, il quale indice le elezioni, richiede
le designazioni, ove previste, e convoca e presiede la prima seduta
di insediamento fino all’elezione del nuovo presidente. Le
designazioni riscontrate oltre tre mesi dalla richiesta non vengono
prese in considerazione.
3. Il Consiglio dei Garanti e’ integrato, nel numero massimo di
ulteriori tre componenti che, in ragione del loro apporto
finanziario, concorrano significativamente al funzionamento
dell’Universita’ con contributi minimi determinati annualmente dal
Consiglio di amministrazione.

Art. 8.
Competenze del Consiglio dei Garanti
1. Il Consiglio dei Garanti garantisce il legame dell’Universita’
con il territorio. Esso e’ pertanto organo che verifica il
perseguimento degli obiettivi strategici e di indirizzo generale
dell’Universita’.
2. Le sedute del Consiglio dei Garanti sono pubbliche, salvo i
casi nei quali si discuta di persone identificate. L’invito e’
inviato agli altri organi dell’Universita’ unitamente all’elenco
degli argomenti posti all’ordine del giorno. Le sedute sono valide
quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Presidente o
dal Vicepresidente e da almeno la meta’ degli altri componenti in
carica. Le delibere del Consiglio dei Garanti sono sempre adottate
con la maggioranza assoluta dei presenti, con l’eccezione dei casi
per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso
quorum funzionale.
3. Compete al Consiglio dei Garanti dell’Universita’:
3.1. determinare l’indirizzo generale di sviluppo
dell’Universita’, deliberare i relativi programmi pluriennali e i
criteri generali per l’attivazione di strutture e servizi;
3.2. deliberare sulle eventuali modifiche all’art. 1, comma 3,
e all’art. 2, comma 2, del presente statuto secondo quanto in essi
previsto;
3.3. esprimere il parere conforme sulle scelte adottate dal
Consiglio di amministrazione che abbiano valore strategico, con
particolare riferimento agli investimenti immobiliari e mobiliari ed
alle obbligazioni che impegnino l’Universita’ per un periodo di
durata superiore ai cinque anni;
3.4. fissare gli indirizzi generali per i finanziamenti
pluriennali destinati alle attivita’ di ricerca;
3.5. esprimere il parere vincolante sulle modifiche al codice
etico della comunita’ universitaria;
3.6. indicare gli stanziamenti e i criteri entro cui devono
essere deliberati dal Consiglio di amministrazione le indennita’ e i
compensi di cui al successivo art. 9, comma 3, punto 6.
4. Il Consiglio dei Garanti e’ convocato almeno due volte
all’anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita’,
ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 9.
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e’ composto dal Presidente
dell’Universita’, che lo presiede, dal Rettore, da due docenti di
ruolo nell’Ateneo designati dal Presidente e da cinque componenti
nominati dal Presidente anche tra i membri del Consiglio dei Garanti
dell’Universita’. Alle sedute del Consiglio di amministrazione sono
invitati a partecipare inoltre, senza diritto di voto e senza
responsabilita’ contabili, due rappresentanti degli studenti eletti
dalla rispettiva componente. Dei sette membri non di diritto, quattro
devono appartenere ad un sesso e tre all’altro.
2. Il Consiglio di amministrazione e’ organo di governo
dell’Universita’, ha inoltre compiti preparatori rispetto alle
deliberazioni concernenti materie di competenza del Consiglio dei
Garanti, collabora con il Presidente nell’amministrazione
dell’Universita’ ed opera attraverso deliberazioni collegiali, nel
quadro del presente statuto, delle norme di legge, dei regolamenti e
delle linee strategiche e dei piani di sviluppo pluriennali approvati
dal Consiglio dei Garanti. Le sedute del Consiglio di amministrazione
sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal
Presidente o dal Vicepresidente e da almeno la meta’ degli altri
componenti in carica. Le delibere del Consiglio di amministrazione
sono adottate con la maggioranza assoluta dei partecipanti alla
riunione, fatti salvi i casi per i quali il presente statuto impone
espressamente un diverso quorum funzionale.
3. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:
3.1. deliberare, su proposta del Senato accademico, il
regolamento didattico di Ateneo;
3.2. deliberare il Regolamento generale di Ateneo e le relative
modificazioni e integrazioni;
3.3. approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
3.4. deliberare, con il voto favorevole della meta’ piu’ uno
dei componenti in carica, salvo quanto previsto al precedente art. 1,
comma 3, e tenendo conto del divieto contenuto all’art. 2, comma 2,
le eventuali modifiche allo Statuto dell’Universita’, acquisito il
parere della Fondazione Kore nonche’ le proposte del Senato
accademico;
3.5. deliberare in ordine alla determinazione degli organici
del personale non docente, al recepimento dei contratti di lavoro e
al trattamento economico del personale docente, ricercatore e
tecnico-amministrativo;
3.6. deliberare le indennita’ e i compensi connessi alle
cariche ed alle funzioni, inclusi quelli che concernono lo stesso
Consiglio di amministrazione;
3.7. deliberare in ordine a tutto quanto si riferisca ad
acquisizione, cessione, accettazione a qualsiasi titolo del
patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Universita’, previo parere
del Consiglio dei Garanti nei casi previsti all’art. 8, comma 3,
punto 3;
3.8. deliberare in ordine alla costituzione non temporanea di
societa’, consorzi e fondazioni o alla partecipazione ad essi
dell’Universita’;
3.9. approvare il codice etico della comunita’ universitaria su
proposta del Senato accademico.
4. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre poteri deliberanti
sulle seguenti materie:
4.1. sull’istituzione di tutte le strutture dell’Universita’,
nonche’, in base alle proposte del Senato accademico o dei Consigli
di Facolta’, sull’attivazione dei Corsi di studio, tenendo conto
delle linee strategiche dettate dal Consiglio dei Garanti;
4.2. sui regolamenti per i quali non sia espressamente prevista
la competenza del Senato accademico;
4.3. sui settori scientifico-disciplinari ai quali attribuire i
posti vacanti per professori e ricercatori di ruolo o con incarico
pluriennale;
4.4. sulle nomine dei professori di ruolo o con incarico
pluriennale da chiamare alle cattedre stesse, acquisite le proposte
dei Consigli di Facolta’;
4.5. sulla definizione, in base agli ordinamenti dei corsi di
studio, degli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e
degli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento
dell’attivita’ didattica, a professori e ricercatori di altre
universita’ e a persone di alta qualificazione scientifica e
professionale;
4.6. sui criteri generali per l’ammissione degli studenti ai
corsi di studio e per la determinazione delle tasse di iscrizione e
dei contributi a carico degli studenti, degli eventuali esoneri
nonche’ sui criteri per il conferimento di provvidenze e borse di
studio, di perfezionamento e di ricerca;
4.7. sulla costituzione temporanea di societa’, imprese e
consorzi e sulla partecipazione ad essi dell’Universita’;
4.8. sui provvedimenti disciplinari a carico dei docenti e
degli studenti, nel rispetto dell’art. 10 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e delle previsioni contenute nel presente statuto;
4.9. sulle manutenzioni straordinarie degli immobili e le
dotazioni straordinarie afferenti alle strutture didattiche,
scientifiche e tecnico-amministrative, nei limiti degli stanziamenti
di bilancio.
5. Compete al Presidente dell’Universita’, fatte salve le
prerogative degli altri organi, proporre le deliberazioni al
Consiglio di amministrazione. Il Consiglio puo’ in via generale
attribuire al Presidente, in qualita’ di amministratore delegato,
tutte o parte delle proprie competenze, con esclusione di quelle
elencate al comma 3.

Art. 10.
Presidente dell’Universita’
1. Il Presidente dell’Universita’ esercita tutte le funzioni
attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell’UKE. Ha,
con firma libera, la rappresentanza dell’Universita’ di fronte ai
terzi ed in giudizio con facolta’ di promuovere azioni ed istanze
giudiziali, ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed
anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all’uopo
avvocati e procuratori alle liti.
2. Il Presidente dell’Universita’ e’ il garante del rispetto
dello Statuto e dell’adempimento delle finalita’ in esso previste ed
esercita funzione di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.
3. Spetta tra l’altro al Presidente:
3.1. emanare lo Statuto dell’Universita’;
3.2. emanare i Regolamenti, fatta eccezione per il Regolamento
didattico di Ateneo;
3.3. vigilare sul rispetto dei Programmi di sviluppo
dell’Universita’ e disporre i relativi provvedimenti;
3.4. impartire le direttive necessarie ad assicurare la
realizzazione dei programmi e dei progetti dell’Universita’;
3.5. emanare i provvedimenti di istituzione delle strutture
dell’Universita’, fatte salve le competenze del Rettore in ordine
alla istituzione dei Corsi di studio;
3.6. disporre l’attivazione di tutte le strutture
dell’Universita’, con l’eccezione dei Corsi di studio attivati con
delibera del Consiglio di amministrazione, ed assegnare ad esse le
relative risorse umane e, ove necessario, finanziarie e strumentali;
3.7. emanare i bandi pubblici per le assunzioni del personale
docente e non docente a tempo determinato ed indeterminato e per il
conferimento di contratti di lavoro;
3.8. conferire incarichi professionali e di consulenza ad
esperti di fiducia, anche esterni all’Universita’ qualora non sia
possibile od opportuno provvedere con personale interno;
3.9. provvedere, sentito il Consiglio di amministrazione nelle
materie di pertinenza del Consiglio stesso, alle nomine, alle
designazioni e alle revoche interne ed esterne, riferite alla
competenza dell’Universita’, ivi comprese quelle degli organi
individuali e collegiali e del personale assunto o incaricato a
qualsiasi titolo, fatte salve le prerogative della Fondazione Kore;
3.10. provvedere in ordine alla determinazione delle tasse e
dei contributi a carico degli studenti, degli esoneri, delle
esenzioni e delle premialita’ in favore degli stessi, sulla base dei
criteri deliberati dal Consiglio di amministrazione;
3.11. promuovere indagini e verifiche amministrative
sull’attivita’ delle strutture, dei servizi e degli uffici, nonche’
assumere o conferire poteri sostitutivi nei casi di inerzia,
nell’interesse del buon funzionamento dell’Universita’.
4. Spettano infine al Presidente tutte le competenze che nel
presente statuto non sono espressamente attribuite ad altri Organi
individuali e collegiali, fatte salve le competenze del Rettore in
materia didattica e scientifica.
5. Nell’eventualita’ che non sia possibile la regolare
convocazione del Consiglio dei Garanti o del Consiglio di
amministrazione, il Presidente, nelle materie di competenza degli
stessi organi, puo’ adottare provvedimenti di necessita’ e d’urgenza
che saranno comunque portati a ratifica degli organi collegiali
competenti.
6. Il Presidente designa, tra i membri del Consiglio di
amministrazione, il Vice Presidente, che lo sostituisce
nell’ordinaria amministrazione nei casi di assenza o di impedimento.
Il Presidente puo’ di volta in volta delegare i poteri di firma e di
rappresentanza, attribuitigli dallo Statuto, al Vice Presidente, al
Rettore o, ai sensi del successivo art. 13, al Direttore generale.

Art. 11.
Senato accademico
1. Il Senato accademico e’ composto dal Rettore, che lo presiede,
dai Presidi delle Facolta’ istituite, da tre rappresentanti degli
studenti, eletti ogni due anni, ma si riunisce con la sola componente
togata quando siano in discussione aspetti che riguardino le
procedure di reclutamento e i procedimenti disciplinari dei docenti.
Le sedute del Senato sono valide quando sia conseguito il quorum
costitutivo, formato dal Rettore o dal Pro-Rettore e da almeno la
meta’ degli altri componenti in carica aventi diritto a partecipare
alla trattazione dei singoli punti all’ordine del giorno. Le delibere
del Senato accademico sono sempre adottate con la maggioranza
assoluta dei presenti, fatti salvi i casi per i quali il presente
statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale.
2. Il Senato accademico esercita tutte le competenze in materia
di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e
didattico che gli sono attribuite dalle norme dell’ordinamento
universitario.
3. In particolare il Senato accademico:
3.1. detta gli indirizzi generali per la gestione delle
strutture didattiche e scientifiche;
3.2. propone l’istituzione dei Corsi di studio ed interviene
sulle modificazioni che li riguardano:
3.3. delibera sui programmi di ricerca e sugli indirizzi
generali per la ricerca scientifica:
3.4. propone i criteri per l’assegnazione dei finanziamenti
interni per la ricerca scientifica;
3.5. fissa i criteri generali per l’ammissione degli studenti
ai corsi di studio e per la valutazione del rendimento negli studi in
itinere e finale;
3.6. formula proposte agli altri Organi dell’Ateneo in ordine
al programma generale di sviluppo dell’Universita’, alla formulazione
dello schema di Bilancio, alla determinazione degli organici del
personale docente, alle modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti.
4. Il Senato elabora il Regolamento didattico di Ateneo ed
approva i Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, previo
parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
5. Il Senato esprime il gradimento sulla designazione del Rettore
prima della elezione da parte del Consiglio dei Garanti.

Art. 12.
Rettore
1. Il Rettore, eletto con il procedimento disciplinato nel
Regolamento generale di Ateneo dal Consiglio dei Garanti dura in
carica tre anni, con possibilita’ di riconferma. Dopo l’elezione da
parte del Consiglio dei Garanti, il Rettore deve ricevere il
gradimento del Senato accademico, espresso con la maggioranza
assoluta dei componenti, escluso lo stesso Rettore. A tal fine, la
riunione del Senato e’ convocata e presieduta dal Preside piu’
anziano per ruolo.
2. Il Rettore:
2.1. rappresenta l’Universita’ nelle cerimonie e nel
conferimento dei titoli accademici;
2.2. firma con il Direttore generale i titoli accademici;
2.3. sovrintende e coordina le attivita’ didattiche e
scientifiche dell’Universita’ e vigila sui finanziamenti destinati
alla ricerca;
2.4. assicura il coordinamento dei lavori del Senato accademico
con il Consiglio di amministrazione;
2.5. cura l’osservanza di tutte le norme in materia scientifica
e didattica e provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Senato
accademico, del Consiglio dei Garanti e del Consiglio di
amministrazione in materia scientifica e didattica;
2.6. propone i docenti per gli incarichi di coordinamento delle
strutture didattiche e scientifiche, dei corsi di laurea e di laurea
magistrale e dei corsi di dottorato di ricerca e puo’ conferire
incarichi di studio senza oneri per l’Universita’;
2.7. esercita, nell’ambito delle previsioni contenute nel
presente statuto e secondo le modalita’ previste all’art. 10 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, le proprie competenze in ordine
all’azione disciplinare sui docenti e sugli studenti e propone i
relativi provvedimenti al Consiglio di amministrazione;
2.8. riferisce con relazione annuale al Consiglio dei Garanti
sull’attivita’ scientifica e didattica dell’ateneo;
2.9. designa, tra i membri del Senato accademico, il
Pro-Rettore, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.
3. A conclusione dei relativi procedimenti di competenza degli
altri Organi centrali dell’Universita’, spetta inoltre al Rettore
provvedere a:
3.1. emanare, con proprio decreto, il Regolamento didattico di
Ateneo e le integrazioni e modificazioni che lo riguardano;
3.2. decretare l’istituzione dei Corsi di studio e degli
eventuali insegnamenti integrativi;
3.3. esercitare le competenze attribuitegli dai regolamenti di
Ateneo concernenti il reclutamento dei docenti di ruolo.
4. Nei casi di necessita’ e di urgenza, il Rettore puo’ adottare
gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella
prima seduta immediatamente successiva.

Art. 13.
Direttore generale
1. Il Direttore generale sovrintende, sulla base degli indirizzi
programmatici stabiliti dal Consiglio di amministrazione e delle
direttive del Presidente, alla complessiva gestione e organizzazione
dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo dell’ateneo e ne risponde direttamente al
Presidente.
2. Nell’ambito delle funzioni delineate nel comma precedente, il
Direttore generale:
2.1. ha ampi poteri di proposta in ordine al ruolo assegnato;
2.2. formula proposte agli organi di governo anche ai fini
della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti e cura
l’attuazione dei programmi stessi nell’ambito delle sue competenze;
2.3. firma con il Rettore i titoli di studio, rilascia le
relative certificazioni e svolge in materia, compatibilmente con le
previsioni del presente statuto, le funzioni che gli sono attribuite
dalle disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali;
2.4. opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe
conferitegli.
3. Il Direttore generale e’ nominato dal Presidente
dell’Universita’, sentito il Consiglio di amministrazione, sulla base
di idoneo curriculum professionale, tra soggetti che abbiano
rivestito incarichi dirigenziali in universita’ o in enti pubblici o
aziende private per almeno un biennio. L’incarico e’ conferito con
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata
non inferiore a due anni rinnovabile.
4. Il Direttore generale partecipa alle sedute degli organi di
governo dell’Ateneo senza diritto di voto e ne redige i verbali,
eventualmente anche mediante delega ad un dirigente o ad un
funzionario, in ogni caso dell’Universita’.

Art. 14.
Facolta’ e loro articolazione interna
1. La promozione e l’organizzazione delle funzioni finalizzate
allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita’
didattiche e formative, nonche’ delle attivita’ rivolte all’esterno
ad esse correlate o accessorie, competono alle singole Facolta’
dell’Ateneo.
2. Alle Facolta’ compete, inoltre, l’organizzazione delle altre
attivita’ didattiche e scientifiche previste dalla legge, dallo
Statuto e dai regolamenti.
3. L’Universita’ Kore di Enna comprende le Facolta’ previste
all’art. 1 del Regolamento didattico di Ateneo in vigore. Esse
comprendono a loro volta i corsi di studio indicati nella Tabella A
allegata al medesimo Regolamento. Le modificazioni intervenute al
riguardo nel Regolamento didattico di Ateneo non comportano la
modifica del presente statuto. Le Facolta’ possono assumere la
denominazione di Dipartimenti.
4. Nell’ambito delle singole Facolta’, le strutture di ricerca e
i corsi di studio omogenei possono essere costituiti in Scuole. Una
Scuola deve comprendere almeno una struttura di ricerca e strutture
didattiche che complessivamente coprano un arco di non meno di cinque
annualita’. Il coordinamento di una Scuola e’ assegnato ad un
Comitato costituito dai responsabili delle strutture didattiche e
scientifiche afferenti, diretto da un professore, di norma di prima
fascia, nominato per due anni dal Presidente sentito il Rettore.
5. Le Facolta’ hanno autonomia scientifica e didattica
nell’ambito del presente statuto.
6. Sono organi della Facolta’:
6.1. il Consiglio di Facolta’;
6.2. il Preside;
6.3. le Commissioni paritetiche docenti-studenti.

Art. 15.
Composizione e funzioni degli organi di Facolta’
1. Il Consiglio di Facolta’ e’ istituito in ogni Facolta’ attiva
ed e’ composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e
seconda fascia assegnati alla medesima facolta’. Fanno parte inoltre
del Consiglio di Facolta’ i rappresentanti dei ricercatori
universitari, individuati con le procedure previste nel Regolamento
generale di Ateneo, i Direttori delle Scuole e due studenti eletti
dagli studenti della Facolta’.
2. Sono compiti del Consiglio di Facolta’:
2.1. sovrintendere all’organizzazione generale ed al
funzionamento didattico e scientifico della Facolta’;
2.2. formulare proposte al Senato accademico in ordine al
Regolamento didattico di Ateneo ed ai Regolamenti didattici dei
singoli Corsi di studio;
2.3. approvare le proposte di sviluppo della Facolta’, ai fini
della definizione dei piani di sviluppo dell’Ateneo;
2.4. definire gli elementi programmatici per le attivita’
didattiche e scientifiche, in conformita’ con le deliberazioni del
Consiglio dei Garanti, del Consiglio di amministrazione e del Senato
accademico e nel rispetto della liberta’ di insegnamento e di ricerca
dei singoli docenti;
2.5. formulare proposte al Senato accademico in ordine alla
copertura dei settori scientifico-disciplinari con professori e
ricercatori di ruolo;
2.6. deliberare i criteri generali di Facolta’ per l’ammissione
degli studenti ai corsi di studio, la frequenza delle attivita’
didattiche, la valutazione degli apprendimenti e l’organizzazione
degli esami finali;
2.7. svolgere tutte le altre attribuzioni ad esso demandate
dalle norme sull’ordinamento universitario, fatte salve le competenze
degli altri organi previsti dal presente statuto.
3. Con riferimento ai singoli corsi di studio, il Consiglio di
Facolta’ cura inoltre gli adempimenti necessari relativi alle
seguenti materie:
3.1. schema di ordinamento degli studi;
3.2. criteri dettagliati di ammissione degli studenti;
3.3. criteri di organizzazione e funzionamento delle attivita’
didattiche, nel rispetto della liberta’ di insegnamento dei singoli
docenti;
3.4. proposte di eventuali attivita’ didattiche integrative;
3.5. organizzazione delle attivita’ di valutazione degli
apprendimenti;
3.6. assistenza scientifica agli studenti laureandi.
4. Il Consiglio cura inoltre il coordinamento dei piani di studio
e dei programmi di insegnamento dei singoli docenti. Nel rispetto
della liberta’ di insegnamento garantita ai singoli docenti, il
coordinamento e’ volto esclusivamente ad evitare sovrapposizioni od
incongruenze programmatiche ed e’ basato fondamentalmente sulla
preventiva circolazione delle informazioni tra gli stessi docenti.
5. Il Consiglio di Facolta’ puo’ delegare ai Comitati di
coordinamento delle Scuole le competenze previste ai precedenti commi
2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 3 e 4 riferite all’ambito delle singole Scuole.
In tal caso i Direttori delle Scuole ne coordinano le attivita’ con
riferimento ai Corsi di studio ed alle strutture di ricerca
scientifica ad esse afferenti.
6. Il Preside attende all’ordinato svolgimento delle attivita’
didattiche e scientifiche della Facolta’, ne promuove e coordina le
iniziative, presiede al regolare funzionamento della Facolta’ e dei
Corsi di studio e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di
Facolta’. Il Preside, inoltre:
6.1. vigila sull’osservanza delle norme di legge, di Statuto e
di regolamento in materia didattica e scientifica;
6.2. e’ membro di diritto del Senato accademico;
6.3. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono
nell’ambito del presente statuto e dei regolamenti dell’Universita’.
7. I Presidi di Facolta’ sono nominati, con provvedimento del
Presidente dell’Universita’ su proposta del Rettore, di norma tra i
professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo
all’elettorato passivo in base al Regolamento generale di Ateneo. Il
Preside dura in carica due anni accademici ed il suo incarico puo’
essere rinnovato.

Art. 16.
Organi di controllo, valutazione, verifica e consultazione
1. L’Universita’ si dota di un sistema interno volto a verificare
e valutare l’efficienza, l’efficacia, l’economicita’ e la qualita’
complessiva delle misure finanziarie, logistiche, organizzative e
gestionali poste in essere per il perseguimento delle finalita’
istituzionali dell’ateneo. 11 sistema e’ inoltre volto a consentire
la piu’ ampia e consapevole partecipazione degli studenti alla vita
dell’Universita’, il rispetto dei loro doveri e la tutela dei loro
diritti.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, sono
istituiti i seguenti organi interni di controllo, valutazione,
verifica e consultazione:
2.1. l’Ombudsman o Difensore civico della Comunita’
universitaria dell’UKE;
2.2. il Presidio di Qualita’ di Ateneo;
2.3. il Comitato Etico;
2.4. le Commissioni paritetiche docenti-studenti;
2.5. l’Assemblea dei Rappresentanti degli studenti;
2.6. il Nucleo di valutazione di Ateneo;
2.7. il Collegio dei revisori dei conti;
2.8. il Collegio di disciplina per i docenti.

Art. 17.
Ombudsman o Difensore civico della Comunita’ universitaria dell’UKE
1. L’Ombudsman collabora con gli organi di governo e di gestione
dell’UKE. Egli opera secondo criteri di indipendenza, di obiettivita’
e di discrezione per assistere, mediare e proporre soluzioni agli
organi competenti dell’UKE nei casi di disfunzioni o di
conflittualita’ che gli vengano sottoposti.
2. L’Ombudsman ha poteri di ispezione e di libero accesso
all’Universita’, puo’ essere consultato da qualsiasi membro della
comunita’ dell’UKE, ha titolo a porre domande e ad ottenere
informazioni volte a risolvere problemi.
3. Nelle sue funzioni, l’Ombudsman:
3.1. ascolta e dibatte lamentele, suggerimenti, stati di
insoddisfazione e simili, con particolare riferimento al diritto allo
studio;
3.2. fornisce risposte alle richieste o indica le persone che
possono darle;
3.3. instaura canali di comunicazione e facilita la risoluzione
dei conflitti;
3.4. media nelle eventuali dispute proponendo soluzioni
accettabili da tutte le parti;
3.5. formula pareri nei casi in cui una soluzione non e’ nei
suoi poteri o possibilita’;
3.6. ha potere di iniziativa nel caso di violazione del codice
etico dell’Ateneo.
4. L’Ombudsman ha un ruolo assolutamente indipendente. Pertanto
egli non puo’ essere chiamato in causa da alcuna parte in conflitto
nei procedimenti formali o legali. Con riguardo a procedimenti di
contestazione, di reclamo, di rivalsa o simili, sia di natura
giudiziale che extragiudiziale, l’eventuale notifica all’Ufficio
dell’Ombudsman non ha in alcun caso valore di notifica per alcuno
degli organi di rappresentanza, di governo o di gestione dell’UKE.
5. L’Ombudsman e’ nominato dal Consiglio dei Garanti. Il suo
incarico dura tre anni, puo’ essere riconfermato ma non puo’ essere
revocato.

Art. 17-bis.
Presidio di Qualita’ di Ateneo
1. Il Presidio di Qualita’ dell’Ateneo ha la responsabilita’
dell’Assicurazione della Qualita’ (AQ) nell’Universita’ e la
vigilanza sulla qualita’ dei processi e dei risultati della
formazione e della ricerca dipartimentale.
2. Il Presidio attua la politica per la qualita’ definita, ai
vari livelli, dal Senato Accademico e dai Consigli dei corsi di
studio sulla base dei programmi e degli obiettivi strategici
approvati dal Consiglio dei Garanti ed implementati dagli organi
esecutivi di Ateneo.
3. Nel quadro del complessivo sistema di assicurazione della
qualita’, e fatte salve le prerogative degli Organi di governo e del
Nucleo di Valutazione, il Presidio di Qualita’ di Ateneo attende in
particolare ai seguenti compiti:
3.1. controlla il funzionamento complessivo del sistema di
valutazione interna dell’Ateneo e fornisce agli organi di governo
dati aggregati atti ad orientare le politiche;
3.2. assicura la verifica regolare e sistematica della qualita’
dei programmi di formazione messi in atto dai Corsi di studio tenendo
conto di tutti i portatori di interesse (studenti, docenti, personale
di supporto, ex allievi e rappresentanti del mondo del lavoro);
supporta i Presidi di Qualita’ dei Corsi di studio nelle attivita’ di
autovalutazione e di riesame;
3.3. analizza i rapporti di Riesame dei Corsi di studio e tiene
conto delle raccomandazioni provenienti da docenti, studenti e
personale di supporto ai medesimi Corsi;
3.4. valuta l’efficacia degli interventi di miglioramento posti
in essere dalle strutture formative e i loro effettivi risultati;
3.5. concorre ad orientare i Corsi di studio al perseguimento
del piu’ alto equilibrio possibile tra il soddisfacimento dei
requisiti predeterminati e la capacita’ di porsi obiettivi formativi
costantemente aggiornati e tarati sulle migliori pratiche espresse a
livello nazionale e internazionale, come impegno al miglioramento
continuo della qualita’;
3.6. acquisisce pareri, raccomandazioni e indicazioni dal
Nucleo di Valutazione e dalle Commissioni Paritetiche
Docenti-Studenti e mette in atto adeguate misure migliorative
consequenziali.
4. Il Presidio della Qualita’ di Ateneo e’ composto dal
Pro-rettore con delega alla Ricerca, che lo presiede, dal Direttore
Generale dell’Ateneo, da un professore ordinario e da un
rappresentante degli studenti, nominati dal Presidente
dell’Universita’. Puo’ articolarsi in Presidi di singole strutture se
previsto nel Manuale della qualita’ dell’Ateneo.

Art. 17-ter.
Comitato etico
1. Il Comitato etico e’ presieduto dall’Ombudsman e composto
inoltre da due professori universitari di cui almeno uno di ruolo
nell’UKE.
2. Il Comitato etico puo’ essere integrato, per gli aspetti
relativi a specifiche richieste di valutazione etica preventiva della
ricerca, da un professore universitario di prima fascia dell’area
scientifico-disciplinare interessata nel caso tale area non sia gia’
rappresentata dai membri effettivi. Il membro aggregato non concorre
al numero legale.
3. Il Comitato etico opera sulla base di un apposito regolamento
approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17-quater.
Commissioni paritetiche docenti-studenti e Gruppi di riesame
1. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti sono costituite in
ciascun corso di studi. Nel caso in cui tutti i corsi di studio di
una Facolta’ afferiscano a due o piu’ Scuole, le Commissioni
paritetiche studenti-docenti si costituiscono a livello di ciascuna
Scuola invece che a livello di corso di studi. Ciascuna commissione
paritetica e’ costituita dal Presidente e dal Vicepresidente e da due
rappresentanti eletti degli studenti di ciascun Corso di laurea o di
laurea magistrale afferente alla Facolta’ o alla Scuola, ed e’
presieduta dal presidente di Corso o dal direttore della Scuola, se
costituita.
2. Le Commissioni paritetiche concorrono, insieme con il Presidio
di qualita’ di Ateneo, l’Ombudsman, il Collegio dei revisori dei
conti, il Comitato etico, l’Assemblea dei rappresentanti degli
studenti, i Collegi di disciplina e il Nucleo di valutazione di
Ateneo, al sistema di assicurazione della qualita’. In particolare le
Commissioni paritetiche hanno il compito di prevenire, monitorare,
esaminare e risolvere, ove possibile congiuntamente tra docenti e
studenti, problemi relativi allo svolgimento delle attivita’
didattiche. Esprimono, tra l’altro, parere circa la compatibilita’
tra i crediti assegnati alle attivita’ formative e gli obiettivi
formativi programmati dalle strutture didattiche e circa il numero
degli esami e la loro distribuzione nelle annualita’ che compongono i
singoli corsi.
3. Nell’ambito di ciascun Corso di studio e’ costituito il Gruppo
di riesame, che partecipa al processo di assicurazione della Qualita’
secondo le linee guida dell’Agenzia nazionale e i documenti
ministeriali e di ateneo che le recepiscono. Il Gruppo e’ composto
dal docente coordinatore del Corso, dal vice-coordinatore, dal
docente responsabile della Qualita’, da una unita’ del Personale
tecnico-amministrativo di supporto al Corso e da uno studente.

Art. 18.
Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti
1. L’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti e’ organo
consultivo dell’UKE e di coordinamento dell’attivita’ di
partecipazione democratica degli studenti alla vita dell’Universita’
e del territorio.
2. L’Assemblea e’ composta dai rappresentanti eletti in ciascun
organo collegiale presente nell’UKE e per il quale sia prevista la
partecipazione degli studenti.
3. L’Assemblea, tenendo conto delle competenze dei diversi organi
di governo dell’Universita’:
3.1. formula proposte e, se richiesto dal Presidente o dal
Rettore, esprime parere su questioni attinenti all’attivita’
didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;
3.2. esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a
tempo parziale degli studenti per attivita’ di supporto alla
didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
3.3. esprime proposte e formula progetti su iniziative
culturali collaterali e su attivita’ ricreative, ivi comprese le
attivita’ sportive, sia dilettantistiche che agonistiche;
3.4. predispone il Regolamento per il proprio funzionamento,
che dovra’ essere approvato dal Consiglio di amministrazione;
3.5. elegge al proprio interno il Presidente.
4. L’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti puo’ deliberare
di costituire Commissioni interne permanenti o temporanee.
5. L’Universita’ assicura all’Assemblea un budget annuo per il
suo funzionamento. Il budget assegnato e’ gestito in totale
autonomia, con il solo obbligo che il relativo rendiconto annuale sia
approvato dall’Assemblea e trasmesso al Consiglio di amministrazione.

Art. 19.
Nucleo di valutazione di ateneo
1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo e’ organo di verifica delle
attivita’ di valutazione.
2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite le funzioni indicate
all’art. 2, come 1, lettera r) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
successive modificazioni e integrazioni, secondo le competenze
indicate nel Manuale della qualita’ di Ateneo.
3. Il Nucleo e’ composto da un minimo di cinque ad un massimo di
nove membri, compreso il presidente, dei quali almeno due esterni
all’Universita’, in possesso della laurea e provvisti di adeguato
curriculum professionale che dimostri competenze in valutazione dei
sistemi formativi complessi, e due docenti di cui almeno uno di ruolo
nell’Universita’. Il Nucleo e’ integrato, per gli aspetti istruttori
relativi alla valutazione della didattica, da uno studente
dell’Universita’ eletto dall’Assemblea dei rappresentanti degli
studenti, il quale concorre al numero legale solo se presente.
4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo opera su indicazione degli
organi centrali di governo dell’UKE ai quali riferisce con relazione
annuale. I suoi componenti sono invitati, mediante notifica dell’atto
di convocazione, ad assistere alle sedute del Consiglio dei Garanti.

Art. 20.
Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti e’ composto da tre membri
effettivi, trai quali il Presidente, scelti dal Consiglio dei Garanti
fra persone dotate di elevate capacita’ tecnico-professionali nel
settore dell’amministrazione finanziaria e contabile, dei quali uno
scelto tra dirigenti in servizio o in quiescenza del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Tutti i componenti
devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili. Il
Collegio resta in carica per tre anni, rinnovabili. La carica di
revisore contabile e’ incompatibile con qualsiasi altro incarico
nell’Universita’.
2. Ai Revisori dei conti compete il controllo di legittimita’
degli atti riguardanti la gestione finanziaria e contabile della
Libera Universita’ degli Studi di Enna “Kore”, secondo le modalita’ e
le procedure indicate nell’apposito Regolamento di Ateneo. I Revisori
dei conti sono invitati alle sedute del Consiglio dei Garanti
dell’Universita’.

Art. 21.
Collegio di disciplina dei docenti
1. Presso la Libera Universita’ degli studi di Enna “Kore” e’
istituito un Collegio di disciplina dei docenti, competente a
svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari rimessigli
dal Rettore quando ricorrono le condizioni di cui al successivo comma
4 e ad esprimere in merito parere conclusivo.
2. Il collegio e’ composto da tre professori di prima fascia, tre
professori di seconda fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato
nominati per due anni rinnovabili dal Presidente sentito il Senato
accademico. Ne coordina i lavori il professore di prima fascia piu’
anziano nel ruolo. I docenti nominati membri del Collegio non possono
fare parte del Consiglio di amministrazione o del Nucleo di
valutazione dell’Ateneo ne’ ricoprire la carica di Preside di
Facolta’ o di Direttore di Scuola. La partecipazione al collegio di
disciplina non da’ luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,
indennita’ o rimborsi spese.
3. Il Collegio opera nel rispetto del contraddittorio e secondo
il principio del giudizio fra pari: pertanto in caso di procedimenti
a carico di professori di prima fascia il Collegio e’ costituito
esclusivamente dai professori di ruolo di prima fascia; in caso di
procedimenti a carico di professori di seconda fascia, il Collegio e’
costituito esclusivamente dai professori di ruolo di prima e di
seconda fascia; in caso di procedimenti a carico di ricercatori, il
Collegio si costituisce nella composizione integrale. Le sedute del
Collegio di disciplina sono valide quando sia conseguito il quorum
costitutivo, formato dalla meta’ piu’ uno dei componenti convocati.
Le delibere del Collegio di disciplina sono sempre adottate a
maggioranza assoluta dei componenti.
4. L’avvio del procedimento disciplinare concernente il personale
docente di ruolo e non di ruolo spetta al Rettore che, per ogni fatto
che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione piu’ grave della
censura tra quelle previste dall’art. 87 del testo unico delle leggi
sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti,
trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata
proposta.
5. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo
delegato, nonche’ il professore o il ricercatore sottoposto ad azione
disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia,
entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal
Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano
disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e
trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l’assunzione
delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio
resta disciplinato dalla normativa vigente.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio
di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone
l’archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante
espresso dal Collegio di disciplina.
7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma
precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla
data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il
termine e’ sospeso fino alla ricostituzione del collegio di
disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui
siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso
che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e’ altresi’
sospeso, per non piu’ di due volte e per un periodo non superiore a
sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio
ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi
istruttori. Il Rettore e’ tenuto a dare esecuzione alle richieste
istruttorie avanzate dal Collegio.

Art. 22.
Norme comuni agli Organi collegiali
1. Tutti gli Organi collegiali sono convocati dal rispettivo
presidente, che fissa l’ordine del giorno e presiede le riunioni. In
caso di assenza o di impedimento del presidente, presiede il vice
presidente o, in mancanza, il componente piu’ anziano per eta’, ad
eccezione del Senato accademico e degli organi di Facolta’, nei quali
l’anzianita’ e’ riferita al ruolo.
2. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle
riunioni di tutti gli Organi collegiali di governo e ne firma i
verbali e le deliberazioni insieme con il presidente. Le funzioni di
segretario delle riunioni degli altri Organi collegiali sono affidate
dal presidente ad uno dei membri presenti.
3. Le deliberazioni del Consiglio dei Garanti, del Senato
accademico e dei Consigli di Facolta’ sono assunte a maggioranza
assoluta dei presenti, salvo quando diversamente previsto nel
presente statuto. In caso di parita’ di voti prevale il voto espresso
da chi presiede la seduta.
4. Tutti gli Organi collegiali sono tenuti a dotarsi di un
proprio Regolamento di funzionamento, in coerenza con le previsioni
del Regolamento generale di Ateneo.
5. Se non diversamente previsto nel presente statuto, tutti i
componenti degli Organi collegiali rimangono in carica tre anni e
possono essere riconfermati. Coloro che, nel corso del periodo di
validita’ di un organo collegiale, subentrano ad un componente
cessato, rimangono in carica per l’intera durata dell’organo del
quale entrano a fare parte.
6. Indipendentemente dalla durata degli organi di cui fa parte,
il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.
7. Il Presidente dell’Universita’ ha diritto di partecipare alle
riunioni di tutti gli organi collegiali dell’Ateneo. I Presidi hanno
diritto di partecipare alle riunioni di tutti i Comitati di Scuola
afferenti alla Facolta’. La partecipazione prevista nel presente
comma, ove riferita ad organi dei quali non si e’ formalmente
componenti, e’ limitata al diritto di parola.

Art. 23.
Attribuzione degli incarichi di insegnamento
1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento
didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di
prima e di seconda fascia e da ricercatori di ruolo, da docenti a
tempo determinato e da esperti idoneamente qualificati sulla base
delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti
di diritto privato.
2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare
anche moduli di insegnamento corrispondenti a temi specifici
nell’ambito dell’insegnamento ufficiale.
3. Alle procedure per il reclutamento dei professori e dei
ricercatori e per il conferimento di incarichi di insegnamento e di
ricerca presiedono gli organi di governo e gli organi interni di
Facolta’, secondo le competenze indicate nel presente statuto.

Art. 24.
Ricerca scientifica
1. L’attivita’ di ricerca e’ compito primario di ogni docente e
ricercatore dell’Universita’. La ricerca scientifica, organizzata
dalle Facolta’, si svolge prevalentemente nell’ambito di apposite
strutture, Istituti, Centri e Laboratori di ricerca, secondo i
programmi e gli indirizzi generali fissati dal Senato accademico.
2. L’Universita’ impegna una parte significativa delle proprie
risorse per porre i professori e i ricercatori nelle condizioni
migliori per lo svolgimento della ricerca di base e applicata.
L’Universita’ favorisce inoltre l’attivita’ di ricerca, di consulenza
professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi
contratti e convenzioni.
3. L’Universita’ collabora con Organismi nazionali e
internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di
cooperazione scientifica e di formazione. A tal fine l’UKE puo’
stipulare accordi e convenzioni con Universita’ e Istituzioni
culturali e scientifiche italiane e straniere e promuove e incoraggia
scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti.

Art. 25.
Professori e Ricercatori di ruolo
1. Sono docenti strutturati nell’Ateneo i professori di prima e
di seconda fascia di ruolo e i ricercatori a tempo determinato e
indeterminato, anche ad esaurimento, che risultino regolarmente
registrati quali docenti dell’Universita’ di Enna nell’apposita banca
dati del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
2. Per il reclutamento, l’assunzione, lo stato giuridico ed il
trattamento economico e di quiescenza dei professori e dei
ricercatori di ruolo si osservano le norme legislative e
regolamentari vigenti in materia per il personale docente e
ricercatore di ruolo delle Universita’ statali.
3. I professori trasferiti dalle Universita’ statali e non
statali entrano in ruolo con l’anzianita’ maturata alla data del
trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime
Universita’ statali e non statali.

Art. 26.
Docenti a contratto
1. Possono essere proposti, per la nomina a professori a
contratto, professori di ruolo in altre Universita’ liberi docenti, o
studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica
o tecnica.
2. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a
docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
3. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi
didattici, indicano se previsto l’eventuale compenso e in caso
affermativo le relative modalita’ di corresponsione.
4. I contratti di cui al presente articolo vengono conferiti e
stipulati secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Art. 27.
Ricercatori a tempo determinato
1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione,
al fine di svolgere attivita’ di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, l’Universita’ stipula
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, le cui modalita’
sono stabilite con apposito regolamento.
2. I contratti di cui al comma 1 si conformano alle previsioni
contenute nell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
successive integrazioni e modificazioni.

Art. 28.
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
1. La consistenza, l’assegnazione alle strutture,
l’organizzazione ed il reclutamento del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario dell’UKE sono determinati dagli organi di
governo dell’Universita’, secondo le rispettive competenze. Il
rapporto di lavoro del personale impiegato negli uffici e nei servizi
amministrativi, tecnici, contabili ed ausiliari e’ disciplinato da
appositi Regolamenti, dalle leggi vigenti e dai contratti.

Art. 29.
Studenti
1. Sono studenti della Libera Universita’ degli Studi di Enna
“Kore” coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea,
di laurea magistrale, di master universitari di I e II livello, di
specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad
ogni altra attivita’ di formazione superiore.
2. Agli studenti vengono garantiti i diritti riportati nel
Contratto dello studente della Libera Universita’ degli Studi di Enna
“Kore”.
3. Gli studenti partecipano alla gestione dell’Universita’
attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove
previsto dal presente statuto. L’elettorato passivo e’ attribuito ai
soli studenti in corso ed a quelli che si trovino non oltre il primo
anno fuori corso o che non siano ripetenti per piu’ di una volta.
4. Gli studenti godono dei servizi e dell’assistenza previsti
dalla Libera Universita’ degli Studi di Enna “Kore” e dagli enti
preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle
disponibilita’ e delle finalita’ previste.
5. Gli studenti sono tenuti a contribuire all’ordinato
funzionamento delle attivita’ universitarie, alla partecipazione agli
organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunita’
culturali loro offerte.
6. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a
programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che
svolgano attivita’ di tirocinio, i partecipanti ai corsi di
aggiornamento, perfezionamento e Master, limitatamente al loro
periodo di permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con
esclusione dall’elettorato attivo e passivo per la designazione dei
rappresentanti negli organi accademici.
7. I soggetti che frequentano la Libera Universita’ degli Studi
di Enna “Kore” per attivita’ di formazione, aggiornamento e
perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall’Universita’
in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione
finalizzata al conseguimento della loro formazione.

Art. 30.
Azioni e servizi a sostegno del diritto
allo studio e del successo formativo
1. L’Universita’ Kore di Enna considera che le culture di
provenienza, le diverse etnie, le credenze religiose, le differenze
di genere, lo status socio-economico, le situazioni personali di
disabilita’ non possono costituire motivo di limitazione all’accesso
agli studi. A tale riguardo l’UKE si adopera, anche con specifici
servizi e misure organizzative e finanziarie, affinche’ tutti gli
studenti abbiano pari opportunita’ e pari condizioni di esercizio del
diritto allo studio.
2. L’Universita’ si impegna specificatamente a favorire tutto
quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti
nell’Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel
mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne
all’Universita’. Per tali finalita’, l’UKE puo’ integrare le proprie
strutture funzionali attraverso societa’ controllate e/o mediante
convenzioni con altre istituzioni, anche per fornire servizi
residenziali. L’Universita’ puo’ gestire, per affidamento dalla
Regione e in regime di convenzione con la stessa, i servizi per il
diritto allo studio di competenza regionale.
3. Al fine di sostenere concretamente le proprie finalita’
educative, l’UKE realizza e regolamenta, anche con la collaborazione
di enti pubblici e privati, appositi centri e servizi interfacolta’ a
supporto degli studi, in particolare per l’orientamento universitario
e professionale prima e durante i percorsi didattici, il tutorato, le
attivita’ di tirocinio pre- e post-laurea, le iniziative per
l’inserimento nel mondo del lavoro e per la costituzione e lo
spin-off di nuove imprese, con particolare riguardo a quelle
costituite in prevalenza da propri studenti e laureati. L’Universita’
favorisce ed incoraggia inoltre l’acquisizione, prioritariamente da
parte degli studenti, delle lingue straniere richieste dagli
ordinamenti dei Corsi e dalla realta’ mondiale, ed attiva in
proposito specifiche strutture di ateneo.

Art. 31.
Conferimento di incarichi di collaborazione a tempo parziale
1. L’UKE puo’ avvalersi dell’opera degli studenti attivando forme
di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale per
attivita’ di supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo
studio e ai servizi dell’Ateneo.
2. Le modalita’ e i compensi per tali collaborazioni sono
definiti in apposito Regolamento approvato dal Consiglio di
amministrazione avendo cura di precisare che le collaborazioni non
devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato,
ne’ a tempo indeterminato.

Art. 32.
Norme transitorie e finali
1. L’entrata in vigore del presente statuto determina la
cessazione del mandato del Consiglio dei Garanti e del Consiglio di
amministrazione con effetto dal rinnovo del Consiglio dei Garanti che
dovra’ avvenire entro quarantacinque giorni. Il nuovo Consiglio dei
Garanti si insedia nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma
2.
2. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette
entro trenta giorni dalla emanazione del Regolamento generale di
Ateneo, nel testo reso coerente con il presente statuto.
3. Entro novanta giorni dall’emanazione del presente statuto. il
Rettore provvede ad adeguare il Regolamento didattico di Ateneo alle
previsioni contenute nel presente statuto e, previo parere favorevole
del Consiglio di amministrazione, lo inoltra al Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Analogamente il
Presidente provvede ad adeguare tutti gli altri regolamenti vigenti e
li emana nel testo coerente, previo parere favorevole del Consiglio
di amministrazione.

Art. 33.
Norme finali
1. Quando l’UKE dovesse, per qualsiasi motivo, cessare
l’attivita’ o essere privata della personalita’ giuridica o
dell’autonomia, il suo patrimonio sara’ interamente devoluto alla
Fondazione Korc.

Art. 34.
Entrata in vigore dello Statuto
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione del decreto del Presidente dell’Universita’ di
emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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