Dopo le due sentenze emesse nei giorni scorsi dal Giudice di Pace del Tribunale di Enna, stimolate dall’Associazione dei consumatori in ordine alla legittimità delle “partite pregresse” inserite unilateralmente e in modo indifferenziato dal soggetto gestore del servizio idrico “AcquaEnna” in tutte le “bollette” degli utenti, è arrivata anche la terza il cui giudizio è stato promosso da Massimo Greco.
Ne parliamo con lui.
E’ una sentenza fotocopia delle altre due?
No, questa redatta dal Giudice Dott. Amico, aggiunge un ulteriore profilo d’illegittimità di queste “partite pregresse” pretese da “AcquaEnna” da tutti gli utenti della provincia di Enna. La violazione sia dei principi di trasparenza e buona fede sottesi al contratto d’utenza che del medesimo dettato di cui alle delibere dell’Autorità per l’Energia e l’Ambiente – AEEGSI, per l’assenza di qualsiasi indicazione idonea all’esplicitazione di questa voce di costo indicata solo con la laconica indicazione “Conguaglio anni 2005-2010”. In sostanza, rimanendo criptate le ragioni per le quali l’Ente gestore richiede queste somme perché non adeguatamente illustrate alla parte che ha sottoscritto il contratto d’utenza, è difficile sia accettarle che contestarle.
E’ solo questo il profilo d’illegittimità rilevato dal Giudice di Pace?
Sì, gli altri motivi puntualmente eccepiti e altrettanto pregnanti sono stati implicitamente assorbiti. Questo però non significa che la patologia della pretesa sia solo questa acclarata da quest’ultima sentenza. E’ probabile che in altre occasioni possano essere accolte ulteriori argomentazioni a supporto dell’illegittimità di queste voci di costo (prescrizione, natura tributaria della pretesa, ecc…).
…anche perché “AcquaEnna” hà già annunciato di appellare queste sentenze del Giudice di Pace.
Sì certo, però questa sentenza irrobustisce le altre due, peraltro emesse da un Giudice di Pace diverso, e consente agli utenti di attivare con maggiore serenità non solo l’interruzione di questi periodici ed incontrollati addebiti ma anche la restituzione di quanto indebitamente già versato all’Ente gestore del servizio idrico.
Cosa dovranno fare quindi gli utenti?
Dovranno, alla luce delle sentenze già emesse dal Giudice di Pace, indirizzare una nota formale all’Ente gestore chiedendo l’interruzione immediata dell’inserimento di tali voci di costo in fattura e la restituzione di quanto già versato opportunamente quantificato.