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Approvoato definitivamente il ddl Banche

Approvoato definitivamente il ddl Banche
novità per anatocismo

ddl Banche soldiL’Aula del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto legge 18/2016 recante “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”.

Tra le principali modifiche approvate nel corso dell’iter viene introdotto l’articolo 17-bis che a modifica dell’articolo 120 del D.Lgs. 385/1993 (TUB), prevede che nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori che comunque non può essere inferiore ad un anno.
Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti.
Viene, altresì, previsto che gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
Inoltre si prevede che per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli sconfinamenti, sia per assenza di fido sia per superamento del fido contratto:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo; in caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto nel momento in cui diventano esigibili. In tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. L’autorizzazione è revocabile in ogni momento purché prima che l’addebito abbia luogo.

Sulla tematica, nel corso dell’esame in Aula della Camera, è stato accolto dal Governo l’ordine 9/3606-A-19 (testo modificato in corso di seduta) che, con riferimento alla predetta norma (art. 17-bis) relativa alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi, impegna il Governo “ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a introdurre adeguate misure di vigilanza in merito all’utilizzo della clausola con la quale il cliente potrà autorizzare l’addebito sul conto degli interessi maturati, al fine di evitare abusi ed elusioni del divieto di anatocismo da parte degli istituti di credito”.

Cionondimeno appare necessrio evidenziare che nella stipula dei contratti bancari occorre avere cura con riguardo alla clausola autorizzatoria sopraevidenziata (punto 2) in quanto una sua sottoscrizione nei fatti esplica effetti anatocistici diretti sul rapporto di ccb, autorizzazione che in caso di rapporti correnti può essere revocata entro il 1 marzo dell’anno successivo a quello cui gli interessi debitori sono maturati.

a cura di Gildo Matera

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