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L’Autodromo di Pergusa negoziato come la fontana di Trevi

L’Autodromo di Pergusa negoziato coma la fontana di Trevi

di Massimo Greco

 

fontana_trevi_totoSe nei giorni scorsi abbiamo espresso non poche riserve in ordine all’ipotesi di regionalizzare la gestione dell’Ente Autodromo di Pergusa, dopo la lettura del disegno di legge governativo esaminato dalla Giunta di governo ci è subito apparsa la scena del film di Totò che trattava con l’ignaro turista americano la vendita della fontana di Trevi. Infatti, a parte il legittimo tentativo di recuperare i fondi annuali messi a repentaglio dalle nuove disposizioni normative sostitutive della più famosa tabella “H”, il comma 3 dell’articolo unico di tale ddl prevede la trasformazione dell’Ente autodromo di Pergusa in fondazione, dando mandato all’Assessorato regionale al turismo, “che esercita funzioni di tutela e vigilanza”, di procedere e dare attuazione mediante nomina di commissario ad acta.

 

Da chi esercita il nobile e sovrano potere legislativo ci saremmo aspettati decisamente di più, non fosse altro perché attraverso il veicolo legislativo si stabiliscono le regole di una società civile. Orbene, la disposizione in questione presenta almeno due “strafalcioni” giuridici che, verosimilmente saranno evidenziati (ma non è affatto detto!!) durante il percorso di approvazione legislativa del disegno di legge.

1) Ogni Amministrazione è libera e autonoma di decidere “a casa propria” gli strumenti più adeguati per assicurare quegli interessi pubblici alla cui cura è preposta per legge. Orbene, la Regione non può decidere di trasformare un qualcosa che non gli appartiene, atteso che l’Ente Autodromo di Pergusa è un azienda speciale consortile dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale la cui governance è affidata agli Enti Soci che ne esercitano il controllo analogo congiunto. In tale contesto istituzionale, la Regione, così come peraltro affermato dall’Ufficio legislativo e legale della medesima con parere del 1998, non ha alcuna competenza sull’Ente autodromo le cui uniche fonti sono la legge, la convenzione e lo statuto. E’ stato altresì aggiunto che “la qualità di maggior finanziatore dell’attività dell’Ente non attribuisce alla Regione competenze non espressamente previste né dalla legge né dallo statuto, approvato nel rispetto del disposto legislativo”. Pertanto, quanto affermato nel citato ddl in ordine all’esercizio della funzione di tutela e controllo della Regione sulle attività dell’Ente autodromo di Pergusa è totalmente errato.

2) E comunque, ammesso che tale trasformazione venisse deliberata dall’Ente autodromo medesimo, l’ipotesi di mutazione diretta da azienda speciale consortile a fondazione è comunque irrealizzabile poiché il procedimento normativamente previsto per la costituzione della fondazione è incompatibile con la preesistenza di una struttura consortile, non operando in questa materia né l’analogia, né le nuove disposizioni del Codice civile in materia di trasformazioni eterogenee, atteso che l’Azienda consortile, costituita ex art. 25 della legge n. 142/90, non è annoverabile tra le persone giuridiche previste dal Codice civile.

(clicca e guarda il video)
[youtube]https://youtu.be/A-XRndpPPxI[/youtube]

Più corretto sarebbe invece procedere a detta trasformazione – non certo ope-legis e senza alcun titolarità a farlo – solo attraverso un procedimento ordinario, indiretto e mediato che venga promosso all’interno della medesima base consortile dell’Ente autodromo, attraverso l’estinzione dell’azienda speciale consortile (previa liquidazione del patrimonio e soddisfacimento degli eventuali creditori di quest’ultima) e la costituzione ex novo della fondazione. Solo così si darebbe vita ad un soggetto giuridico nuovo ed estraneo alle pregresse vicende giuridiche dell’azienda speciale consortile.


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