Enna. Il flop sulla mediazione TARSU 2009/10 è servito
di Massimo Greco
I 90 giorni concessi dalla legge al Comune di Enna per attivare il processo di mediazione sui contenziosi attivati dai 1900 contribuenti in ordine alla legittimità dell’articolazione tariffaria della TARSU per il biennio 2009/2010 stanno infruttuosamente scadendo! E’ questo il dato che speravamo di non dover registrare anche se avevamo il timore, più che fondato, che il disimpegno dell’Amministrazione non poteva non avere contraccolpi sul buon funzionamento della macchina organizzativa. Alla richiesta di potenziamento dell’Ufficio mediazione il Segretario Generale del Comune ha, infatti, laconicamente risposto che non era possibile distrarre risorse umane da altri settori del Comune. In sostanza, il Dirigente incaricato della mediazione – Avv. Termine Elvira – avrebbe dovuto “arrangiarsi” con quelle poche unità di personale (non tutte a tempo pieno) di cui dispone. Il disinteresse manifestato dall’Amministrazione comunale, pertanto, non rileva solo ai fini del discutibile difetto funzionale di competenza circa i criteri individuati per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia con i contribuenti, ma per non avere creato una task force per la gestione della mediazione che, all’evidenza, si presentava complessa e non solo per l’elevato numero di ricorrenti.
L’omessa attivazione di una struttura organizzativa adeguata ad assicurare la cura dell’interesse pubblico sotteso all’emergenziale fase precontenziosa potrebbe generare quel “danno da disservizio” che sempre più spesso la Corte dei Conti imputa in capo a chi ha l’obbligo giuridico di adottare comportamenti virtuosi nell’ambito dell’ottimizzazione delle risorse umane. Peraltro, la mancata attivazione dell’importante strumento deflattivo del contenzioso rischia altresì di generare un danno erariale per le casse del Comune, posticipando all’incerta e dispendiosa fase giurisdizionale l’accertamento in ordine alla legittimità delle pretese tributarie e quindi la relativa riscossione del tributo locale. In questo contesto, in cui appare curioso che a formalizzare l’indisponibilità di altre risorse umane da impegnare sia stato proprio il Segretario Generale che, nell’ambito del Comune, è anche Responsabile dell’Anticorruzione, ci imbarazza dovere ricordare che ai sensi dell’art. 40 del C.P., “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.
A questo punto non ci resta che suggerire ai ricorrenti interessati alla proposta di mediazione di considerare ordinatorio il termine dei 90 giorni e di recarsi comunque presso l’Ufficio tributi per avere formalizzata la mediazione, nella speranza (almeno questo…!!!) di non trovare Funzionari che si trincerano dietro la “giornata di ricevimento”.