Il contenzioso tra contribuenti e Comune di Enna in ordine alla legittimità della pretesa tributaria riferita al servizio di raccolta dei rifiuti sembra non limitarsi al più noto e vessato biennio 2009/2010. Infatti i ricorsi, ancorchè in numero decisamente inferiore, risultano giacenti nelle competenti Commissioni tributarie di 1° e di 2° grado anche per gli anni d’imposta successivi. Ora, mentre l’Ufficio mediazioni del Comune è sempre più ingolfato nel tentativo disperato di formalizzare a tutti i contribuenti ricorrenti la propria proposta di mediazione, si è aperto un altro fronte. Ne parliamo con Massimo Greco.
Cos’è successo?
E’ successo che la Commissione Tributaria Provinciale di Enna con sentenza depositata nei giorni scorsi ha, finalmente, accolto il ricorso di un contribuente avverso l’illegittima applicazione dell’addizionale ex ECA introdotta dal Comune anche per l’anno d’imposta 2013 nonostante la stessa fosse stata soppressa con decorrenza 1 gennaio 2013.
Questo cosa significa?
Che questa addizionale, che per il contribuente pesa in misura del 10%, è illegittima e va rimborsata a tutti i contribuenti che invece l’hanno indebitamente pagata in uno al tributo locale.
Sarà il Comune a rimborsare o dovrà essere il contribuente a presentare istanza di rimborso?
Se il Comune non dovesse appellarsi, dovrebbe estendere gli effetti di tale giudicato non tanto per ragioni giuridiche – i cui effetti valgono solo per il contribuente vittorioso – ma per evidenti ragioni di equità politica e sociale.
Questo potenziale buco per il Comune a quanto ammonterebbe?
Nel costo del servizio determinato per l’anno 2013 l’ex ECA è stata calcolata in euro 353.334,12.
Quindi il Comune potrebbe avere interesse ad appellarsi?
Certo, ma il fatto che l’addizionale ex ECA risultava applicabile fino al 31 dicembre 2012 risulta anche confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, per cui il Comune rischia seriamente di essere condannato al pagamento delle spese legali.