La natura “cangiante” degli enti privati a partecipazione pubblica

La natura “cangiante” degli enti privati a partecipazione pubblica

di Massimo Greco

 

martello-giustiziaLa questione della natura giuridica della galassia (non ancora debellata) degli enti privati a partecipazione pubblica continua a tenere banco sia tra gli operatori della P.A. che tra gli Organi di giustizia chiamati ad applicare le diverse discipline per la cura dei diversi interessi pubblici. Mentre per le società pubbliche affidatarie di servizi pubblici il legislatore sta cercando di definirne i contorni attraverso l’imminente pubblicazione di mirati decreti legislativi, per tutti gli altri ambiti in cui ci si imbatte sulla questione di questi enti, la difficoltà interpretativa permane. Un dato, che sembra essere confermato sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, è che la reale natura giuridica degli enti solo formalmente privati perché partecipati da enti pubblici, è “cangiante” nel senso proprio del termine. Ciò significa che il medesimo ente – solo formalmente privato – può assumere veste – anche sostanzialmente – privatistica per alcuni aspetti e pubblicistica per altri. Quindi un ente “double face”, capace di essere annoverato, sulla base della ratio sottesa all’interesse pubblico chiamato in causa, ora tra gli enti pubblici ora tra quelli privati. Ci saranno quindi enti privati a partecipazione pubblica (società, fondazioni, associazioni, consorzi ecc…) che manterranno la veste privata per la disciplina dei rispettivi rapporti di lavoro, per essere assoggettati alle leggi del mercato concorrenziale e quindi anche alle procedure fallimentari, alle norme sul divieto degli aiuti di Stato alle imprese, alle norme sui rimborsi ai datori di lavoro per l’esercizio di funzioni elettive negli enti locali, per essere annoverati tra i soggetti passivi d’imposta dal Fisco e dagli enti impositori di tributi locali, per stabilire il regime finanziario e contabile da applicare alla propria organizzazione aziendale, per l’imputazione di responsabilità amministrativa derivante da reati e, contestualmente, quella pubblica per le modalità di reclutamento delle risorse umane, per l’acquisizione di beni e servizi, per l’appalto di lavori pubblici, per il controllo della Corte dei Conti, per le modalità di accesso agli atti del procedimento amministrativo, per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, per il rispetto degli obblighi di contenimento dei costi della politica e per il monitoraggio degli aggregati in materia di finanza pubblica.

Per individuare correttamente la natura giuridica di un siffatto ente l’interprete dovrà quindi fare tesoro del proverbio “dimmi cosa fai e con chi vai e ti dirò chi sei”.

 

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