Enna. Sulla TARSU 2009/2010 è balletto giurisprudenziale

Enna. Sulla TARSU 2009/2010 è balletto giurisprudenziale

di Massimo Greco

Il balletto giurisprudenziale sulla legittimità della TARSU del Comune di Enna per il biennio 2009/2010 continua a ritmi schizzofrenici. Al netto della tristissima gestione del tentativo di mediazione con i contribuenti ancora in corso in questi giorni presso gli uffici comunali sulla quale torneremo per un doveroso resoconto, la questione di merito circa la legittimità dell’atto di ratifica operato dal Consiglio comunale per sanare l’approvazione dell’articolazione tariffaria della TARSU operato dalla Giunta comunale rimane al centro del dibattito giurisprudenziale. Da una parte la sezione di Caltanissetta della Commissione Tributaria Regionale che, dopo avere cambiato orientamento rispetto ad un ad una propria decisione, ha pensato bene di accogliere la tesi del Comune di Enna riformando le sentenze di primo grado favorevoli ai contribuenti. Dall’altra la Commissione Tributaria Provinciale di Enna che, dimostrando coerenza d’indirizzo, mantiene ferma la propria posizione riuscendo con argomentazioni giuridiche a confutare anche il nuovo orientamento della Commissione Regionale. Ovviamente ci convince di più la tesi della Commissione Ennese e non certo perché più favorevole ai contribuenti, ma perché è certamente possibile mutare opinione (come, del resto, ci insegnano periodicamente le Sez. Unite della Cassazione), ma il nuovo arresto, per non ingenerare sospetti, deve essere anche persuasivo e convincente e, soprattutto, le ragioni a supporto del revirement devono essere illustrate nel corpo della nuova decisione. E così non appare nelle sentenze della Commissione Regionale, nelle quali, non solo non si dà conto e ragione del cambio d’indirizzo effettuato, ma, nel legittimare l’operato del Comune, ratione temporis in stato di dissesto finanziario, espone a tempo indefinito la posizione giuridica del contribuente sulla base di un’interpretazione quasi creativa del “tempo ragionevole” entro cui operare la ratifica di un atto viziato da incompetenza funzionale. In sostanza, per la CTR di Caltanissetta il Comune, che ha trattato come carta straccia sia lo Statuto del contribuente che uno specifico parere della Corte dei Conti, ben poteva approvare le articolazioni tariffarie della TARSU anche a distanza di due, tre, quattro e anche cinque anni, per il solo fatto di versare in stato di dissesto finanziario.

Che dire, citando Mike Bongiorno, alleluia

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