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Che fine ha fatto il commissariamento della Fondazione Kore?

Che fine ha fatto il commissariamento della Fondazione Kore?

di Massimo Greco

nodo gordianoAl netto del tentativo di ribaltare in sede d’appello l’esito della decisione del TAR di Catania resa in sede cautelare, nessuna notizia trapela in ordine all’avvenuto commissariamento della Fondazione Kore operato dalla Prefettura di Enna. Non si è a conoscenza neanche dell’avvenuto insediamento della triade di esperti nominati. E questo non è certo un buon segnale se rapportato alla nuova funzione di controllo sociale sull’operato di chi maneggia denaro pubblico affidata ai cittadini dalle norme sulla prevenzione dei fenomeni corruttivi. L’assenza di adeguata pubblicità sulla questione è verosimilmente dovuta al nodo gordiano che caratterizza questa vicenda. Non è infatti da escludere che il silenzio sia dovuto alla presunta natura giuridica della Fondazione Kore; quella stessa natura giuridica che ha abilitato la Prefettura a commissariarla, avendola considerata una fondazione di diritto privato al pari di quelle indicate nel codice civile e sottoposte al controllo prefettizio.

 

Ora, senza ritornare nel merito del commissariamento – solo per motivi di opportunità viste le indagini in corso – riteniamo di poter confermare quanto già in altra occasione argomentato. E cioè che non tutte le fondazioni, ancorchè formalmente di diritto privato, sono sottoposte alle procedure di cui all’art. 25 cod. civ. e del d.P.R 10 febbraio 2000, n. 361. Invero, siamo convinti che la funzione di controllo (e di indirizzo politico) nelle fondazioni costituite da enti pubblici (rectius, fondazioni pubbliche) sono esercitate dal socio pubblico fondatore che, in questa tipologia di fondazioni, non cessa di alimentare la propria partecipazione sia in termini finanziari che di governance.

 

Pertanto, per le fondazioni pubbliche, sia lo scioglimento del c.d.a. che il connesso commissariamento non competono alla Prefettura bensì al suo fondatore che, nella fattispecie relativa alla Fondazione Kore, è il Consorzio Ennese Universitario. In tale contesto a nulla rileva il fatto che la Fondazione Kore non è stata istituita per legge poiché la natura giuridica di un ente può ben essere individuata sulla base di indicatori funzionali che, per il caso che ci occupa sono tutti presenti:

1. la strumentalità rispetto al Consorzio Ennese Universitario, come risulta dal fatto che i componenti del consiglio di amministrazione risultavano originariamente nominati dal medesimo CEU (socio fondatore);
2. il controllo pubblico, quale diretta conseguenza del momento genetico;
3. la totale provenienza pubblica delle risorse finanziarie;
4. la finalità di interesse pubblico perseguita, volta a sostenere e garantire il consolidamento, lo sviluppo, la promozione nazionale e internazionale e la piena autonomia amministrativa, finanziaria, infrastrutturale, scientifica e didattica della Libera Università della Sicilia centrale Kore di Enna.


Ad irrobustire questa tesi è il Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 3387 del 28/04/2016 che si segnala agli interessati e/o ai più curiosi.

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