Corre voce negli ambienti della politica locale che con il recentissimo disegno di legge approvato all’ARS, non ancora pubblicato nella GURS, si potranno sfiduciare i Sindaci dei Comuni con un quorum inferiore rispetto a quello precedente e senza attendere i 24 mesi dall’insediamento prima previsti dalla normativa. La rimozione del Sindaco è altresì prevista nel caso in cui non risulti adottato lo schema di bilancio di previsione dalla Giunta comunale entro il termine annualmente previsto.
Ne parliamo con Massimo Greco.
Sono vere queste voci?
Alcune sì, altre no. Per i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti il quorum di 2/3 per sfiduciare il Sindaco scende al 60%. L’istituto della sfiducia non potrà essere attivato prima dei 24 mesi dall’insediamento del Sindaco. Tale norma non mi pare che sia stata modificata dal disegno di legge in questione.
…e la rimozione del Sindaco se non risulta approvato dalla Giunta comunale il bilancio di previsione?
Questa era un’ardita previsione contenuta nel testo originario del disegno di legge che in aula è stata opportunamente soppressa. La disposizione presentava infatti diversi profili d’illogicità e irragionevolezza, primo fra tutti il fatto che l’organo competente per l’approvazione del bilancio di previsione non è la Giunta ma il Consiglio. E’ stata invece estesa anche al Sindaco l’ipotesi di decadenza dell’organo consiliare, già esistente nell’ordinamento degli enti locali, per la mancata adozione dello strumento finanziario. Disposizione discutibile sotto il profilo costituzionale visto che potrebbe configurarsi come una mozione di sfiducia al Sindaco “mascherata” e che si aggirerebbe il vincolo dei 24 mesi.
Questo significa che, ad esempio, se il Consiglio comunale di Enna non dovesse approvare il bilancio di previsione, decadrebbe anche il Sindaco eletto poco più di un anno fà?
Esattamente. C’è comunque da dire che la decadenza non sarebbe automatica ma seguirebbe ad una procedura sollecitatoria andata a vuoto dell’Assessorato reg.le alle Autonomie locali.
Queste norme saranno applicabili anche agli organi comunali recentemente eletti?
Certo, il legislatore regionale non ha previsto una traslazione nel tempo dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Cosa che in altre occasioni si è invece verificata. Quindi tempus regit actum.