I Commissari ad acta nominati dalla Regione il mese scorso per accompagnare l’approvazione degli strumenti finanziari sono già all’opera in tutti quei Comuni che non hanno adottato i relativi atti entro il 30 aprile 2016. Attraverso questi procedimenti la Regione cerca di evitare l’attivazione del potere sostitutivo e, soprattutto, lo scioglimento degli organi del Comune inadempienti (Giunta e Consiglio comunale).
Ma ne parliamo con Massimo Greco.
A cosa servono questi Commissari nominati dalla Regione?
A verificare se siano stati, o meno, predisposti gli atti finalizzati all’approvazione del bilancio di previsione. Sia quelli propedeutici (schema di bilancio) che quelli connessi (parere dei revisori dei conti), che quelli finali (approvazione dell’organo consiliare), dandone all’occorrenza impulso nel rispetto della filiera procedimentale.
Se le inadempienze dovessero permanere nonostante gli impulsi del Commissario?
Il Commissario, dopo essersi fatto un’idea dei momenti di criticità, formalizzerà apposite diffide minacciando l’attivazione dei poteri sostitutivi che saranno, all’occorrenza, dallo stesso attivati per espressa volontà della Regione.
Cosa accade nel caso in cui lo schema di bilancio risulta essere stato trasmesso al Presidente del Consiglio comunale?
Nel momento in cui lo schema di bilancio risulta dotato dei prescritti pareri e in carico alla Presidenza del Consiglio comunale il Commissario ad acta assegna a tutti i Consiglieri comunali un termine massimo di giorni trenta, dalla data di prima adunanza, entro il quale si dovrà deliberare lo strumento finanziario.
E se non viene approvato entro questi trenta giorni?
L’infruttuosa decorrenza di questo termine comporterà l’automatica attivazione del potere sostitutivo ed il conseguente avvio delle procedure sanzionatorie previste dalla legge (sospensione e scioglimento).
Ma così i tempi di riflessione del Consiglio comunale si stringono parecchio?
I tempi risultano più dilatati solo nel caso in cui il Commissario ad acta è stato nominato successivamente alla delibera di mancata approvazione del bilancio di previsione. In questa fase infatti è mancata a monte la procedura sollecitatoria e quindi al tempo già infruttuosamente impegnato dal Consiglio comunale si aggiunge quello dei trenta giorni assegnato dall’intervenuto Commissario ad acta. E questo è corretto perché i Consiglieri devono essere preventivamente messi al corrente di ciò che consegue alla mancata approvazione del bilancio di previsione al trascorrere dei trenta giorni assegnati dal Commissario ad acta. Bisogna comunque evidenziare che il termine di approvazione dello strumento finanziario è scaduto il 30 aprile scorso e pertanto i tradizionali spazi temporali per la negoziazione politica sono inevitabilmente compressi.