E’ caos sulla natura giuridica dell’Ente Autodromo di Pergusa

E’ caos sulla natura giuridica dell’Ente Autodromo di Pergusa

di Massimo Greco

 

Per alcune tipologie di enti, la cui collocazione giuridica (pubblica o privata) non si presenta in modo nitido e certo, è obiettivamente difficile convivere con l’esigenza di adeguare di volta in volta la propria mission alle diverse finalità che l’ordinamento presenta. E’ infatti ormai pacifico accettare la natura giuridica cangiante di un ente che può, nello stesso tempo, per alcune finalità definirsi pubblico e per altre privato. Quindi, a titolo esemplificativo, applicare le regole pubblicistiche per l’acquisizione di beni e servizi e quelle privatistiche per disciplinare il rapporto di lavoro dei propri dipendenti. Postulato di questo assunto è che bisogna pure accettare le conseguenze di una camaleontica natura giuridica.

 

Il caso che ci piace qui evidenziare è quello dell’Ente Autodromo di Pergusa, sul quale ci siamo già in precedenza soffermati. Pur in presenza di una storicizzazione del contributo regionale annualmente ricevuto dalla Regione perché inserito tra le attività ordinariamente finanziate, l’Ente Autodromo di Pergusa si è visto revocare il medesimo contributo stanziato nell’anno 2014 per assenza del requisito soggettivo espressamente previsto nell’avviso pubblico appositamente emanato. In sostanza, la Regione, dopo essersi munita del parere dell’Ufficio legislativo e legale, ha revocato la concessione del contributo finanziario di euro 255.000,00 a seguito di un accertamento postumo della natura giuridica dell’Ente Autodromo di Pergusa.

L’avviso pubblico emanato dalla Regione per l’anno 2014 mirava infatti a finanziare attività turistico-sportive promosse da enti privati, escludendone espressamente tra i soggetti destinatari gli enti pubblici e loro enti strumentali. Ora, poiché l’Ente Autodromo di Pergusa è stato considerato un “azienda speciale consortile” e come tale un ente pubblico economico, la sua natura giuridica propende per un modello più pubblicistico che privatistico, ancorchè con spiccate peculiarità imprenditoriali per la cura degli interessi pubblici assegnati allo stesso dagli Enti pubblici soci.

 

A questo punto però bisogna anche pretendere coerenza dalla stessa Regione che nel tempo ha sempre assicurato il contributo finanziario annuale all’Ente Autodromo di Pergusa. Delle due infatti l’una. Se l’Ente Autodromo non è un soggetto privato non vi è alcuna difficoltà istituzionale ad essere individuato dal legislatore regionale quale Ente destinatario di un ausilio finanziario ordinario (ex tabella H), perché non si incorrerebbe in alcuna ipotesi di illegittimo “aiuto di Stato”.

Se invece l’Ente Autodromo è un soggetto privato contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio legislativo e legale il contributo richiesto non può essere revocato e per il futuro al medesimo Ente non potrà essere negata la partecipazione a bandi riservata ai soggetti privati.

 

La morale di questo ragionamento è che la coerenza istituzionale deve trovare ospitalità anche in chi la pretende dagli altri.

 

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