mercoledì , Ottobre 9 2024

Enna. Sui rifiuti è scontro tra Sonia Alfano e i Sindaci

Sui rifiuti è scontro tra Sonia Alfano e i Sindaci

di Massimo Greco

Rifiuti spazzaturaTra gli impegni assunti dal Commissario straordinario della nuova società di regolamentazione dei rifiuti Sonia Alfano vi è quello di indurre i Comuni a pagare i rispettivi corrispettivi per il servizio integrato dei rifiuti reso in conformità al costo del servizio comunicato dalla liquidanda società d’ambito “EnnaEuno”. Annualmente, quasi tutti i Consigli comunali deliberano un proprio costo del servizio puntualmente inferiore a quello comunicato dall’ente gestore del servizio generando un buco finanziario che per il solo Comune di Enna ammonta ad 1 milione di euro l’anno.

 

Questo problema, che ovviamente non è il solo, rappresenta la prova provata dell’incapacità dei Sindaci dell’ambito territoriale ennese di gestire in modo associato un servizio a rilevanza economica come quelle dei rifiuti. E’ infatti difficile comprendere come le scelte di una società d’ambito, la cui governance è curata dai Sindaci dei Comuni soci, vengano poi contrastate dai medesimi Sindaci.

 

In tale contesto se, come abbiamo già detto in altra occasione, il problema è stato generato da un legislatore statale che non è riuscito ad enucleare dai tributi locali la tariffa sui rifiuti, l’assenza di una puntuale ripartizione delle competenze in materia di approvazione del piano economico e finanziario rende più incerto il quadro normativo.

 

Il Consiglio comunale deve infatti approvare, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e quindi, nel nostro caso, dalla società d’ambito “EnnaEuno”. Ne consegue che, laddove la normativa vigente conferisce al Consiglio comunale il potere di determinare le tariffe della TARI, certamente attribuisce nel contempo anche il potere di non approvarle, ma s’intende che la disapprovazione può ammettersi solo in presenza di vizi di legittimità del “piano d’ambito” o del “piano tecnico-economico-finanziario” che portano comunque al riesame dell’atto e non può in alcun caso riferirsi al merito delle decisioni inerenti la gestione del servizio integrato dei rifiuti, essendo questo riservato per legge alla società d’ambito e agli organi della medesima.

 

Ove, infatti, si consentisse la disapprovazione per ragioni di merito, si attribuirebbe ad ogni organo consiliare il potere di veto sulle determinazioni assunte dalla società d’ambito, così dandosi ingresso ad una sorta di parziale cogestione del sistema integrato dei rifiuti che – dato il numero dei Comuni costituenti l’ambito territoriale e la mutevolezza della maggioranze politiche che li governano – renderebbe di fatto impossibile la gestione unitaria e in ambito sovra-comunale della gestione dei rifiuti così vanificando gli obiettivi di unicità del servizio integrato previsti dalla legge.

 

Tuttavia, questo non comporta che i Comuni soci, e di riflesso i cittadini contribuenti, debbano accettare anche  l’imposizione di un costo del servizio ingiusto, anche perché le tariffe della TIA/TARSU/TARI, devono essere calibrate, secondo quanto previsto dalle rispettive normative di riferimento, sugli effettivi costi del servizio reso e non rapportate, di fatto, all’esigenza di sopperire agli oneri economici correlati alla marcata e condizionante utilizzazione di personale in esubero; modello di governance che non appare conforme alla volontà del legislatore di far gravare sull’utenza solamente gli oneri effettivi del servizio (determinati sulla base di reali e dimostrabili oneri d’impresa, in funzione del servizio concretamente assicurato) e non anche oneri diversi e, latu sensu, assistenziali, non coerenti con gli ordinari canoni di un equilibrato esercizio d’impresa (e che dovrebbero trovare, quindi, altre fonti di copertura).

 

E però, quando ciò si verifica, le ragioni del Comune dissenziente vanno fatte valere all’interno dell’organo assembleare della società d’ambito o, all’esterno, solo presso il Giudice ordinario per l’eventuale lesione di diritti sottesi alla posizione di socio. In un simile contesto, i conflitti interorganici che sorgono tra la società d’ambito ed i Comuni che ne fanno parte nella qualità di soci, non possono che trovare la loro composizione attraverso la mediazione politica esplicabile all’interno degli organi dell’organizzazione sovra-comunale; fermo restando che alla fine è la maggioranza che decide, e che i provvedimenti dell’organizzazione sovra-comunale – se adottati nel rispetto del procedimento di formazione della volontà degli organi collegiali, ed indenni da vizi di legittimità – risultano vincolanti anche per la minoranza. Peraltro, il componente di un organismo collegiale, qual’è l’assemblea della società d’ambito, è in un rapporto d’immedesimazione con l’organo di appartenenza che, nonostante la pluralità dei suoi componenti, costituisce un centro unitario di imputazione degli atti adottati.

 

 

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