Anche il nodo della residenza universitaria Domus Kore arriva al pettine della natura giuridica del libero Consorzio comunale

Anche il nodo della residenza universitaria Domus Kore arriva al pettine
della natura giuridica del libero Consorzio comunale

di Massimo Greco

La proposta transattiva avanzata nei giorni scorsi al libero Consorzio comunale di Enna dal neo Commissario dell’ERSU e finalizzata a chiudere il contenzioso, a completare tutti i lavori e a gestire la Residenza universitaria Domus Kore non è affatto da sottovalutare.

Se, infatti, è certamente vero che l’insorgenza di una grave difficoltà finanziaria, come quella che sta caratterizzando l’ex Provincia regionale di Enna, impone di adottare tutti quei provvedimenti atti a ridurre la spesa ed a liberarsi di tutti gli oneri che non deve necessariamente sopportare per il perseguimento di inderogabili finalità istituzionali, è altrettanto vero che una corretta gestione del patrimonio immobiliare richiede valutazioni ed analisi costi/benefici, atteso che, comunque, all’ente proprietario ricade l’onere di adottare le misure necessarie per evitarne il fisiologico depauperamento.

In tal contesto, l’ipotesi di affidare in comodato d’uso gratuito all’ERSU l’abbandonata Residenza universitaria Domus Kore, al netto dell’offerta all’evidenza vantaggiosa, sembrerebbe non ostacolare in alcun modo la conservazione del complesso immobiliare medesimo alla propria destinazione a finalità pubbliche. Il libero Consorzio comunale dunque, sotto tale profilo, può concedere in comodato all’ERSU beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss. Codice Civile. La gratuità – intesa come assenza di corrispettivo – nel caso di specie si giustifica anche per l’assenza di elementi ostativi alla gratuità dell’operazione prospettata. La normativa relativa allo sviluppo, valorizzazione, tutela ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, ad esempio, individua ipotesi e condizioni alle quali beni immobili appartenenti allo stato possono essere concessi in uso gratuito, o in locazione a canone ridotto, a soggetti tra i quali figurano anche enti territoriali.

Peraltro, l’ente territoriale di governo non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato soltanto economico in senso stretto nell’utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, come ente a fini generali, deve anche curare gli interessi a promuovere lo sviluppo della comunità amministrata. L’eventuale scelta di disporre di un bene pubblico ad canone di importo diverso da quello corrispondente al suo valore di mercato deve però avvenire a seguito di un’attenta ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici in gioco rimessa esclusivamente alla sfera discrezionale dell’ente, in cui deve comunque tenersi nella massima considerazione l’interesse alla conservazione ed alla corretta gestione del patrimonio pubblico, in ragione della tutela costituzionale di cui questo gode.

A questo punto, a parere nostro, la domanda a cui si dovrebbe rispondere non è se il libero Consorzio comunale possa accettare la proposta dell’ERSU, ma se il libero Consorzio comunale è un ente territoriale di governo a fini generali. Solo quest’ultimo infatti può perseguire finalità di sviluppo della propria comunità a prescindere dall’attribuzione di specifiche funzioni amministrative.

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