ViviEnna. L’assoluzione del Direttore Primavera e il diritto di critica
di Massimo Greco
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Se questi sono i principi contenuti nell’art. 21 della costituzione, i postulati teorici e pratici distinguono il diritto di cronaca da quello di critica. A differenza del diritto di cronaca, che si esercita attraverso la narrazione fedele dei fatti, il diritto di critica consiste in un’attività prettamente valutativa, in un dissenso o consenso per lo più ragionati rispetto alle condotte o opinioni altrui. Dal concetto di critica esula, quindi, il requisito dell’obiettività, perchè si risolve in un interpretazione soggettiva ed è, quindi, manifestazione di una libera lettura individuale dei fatti.
Peraltro, quando essa poi si rivolge a strutture che operano in delicati settori della vita pubblica, la critica costituisce uno strumento di controllo democratico indispensabile, soprattutto oggi in cui il legislatore, per arginare il diffuso fenomeno corruttivo, chiede l’aiuto dei cittadini per un controllo sociale sull’operato di chi esercita funzioni pubbliche e amministrative (Freedom of Information Act). In questo senso, va quindi evidenziato che allorquando si verta in tema di critica politica, il limite entro cui questa può essere legittimamente esercitata è più ampio del consueto per la necessità di una più ampia base di informazione di cui ha bisogno la collettività per poter valutare criticamente l’azione delle forze politiche, la gestione dell’apparato politico-amministrativo e ogni altro fatto o evento rilevante di natura politica. Pertanto, in materia di critica politica, l’interesse all’informazione, per la maggior rilevanza del suo oggetto, comprime la tutela della reputazione e legittima la critica di un fatto anche ancora da verificare, ma probabile in base alla ragionevole valutazione di altri fatti invece certi. Maggiore è il valore dell’attività esercitata più grande è, d’altra parte, la imprescindibilità del dibattito pubblico. La libertà di espressione (e di critica), garantita dal citato articolo della Costituzione, costituisce, all’evidenza, uno dei cardini della democrazia ed è uno dei più potenti fattori di sviluppo culturale dei cittadini.
In tale contesto si colloca la “diffamazione a mezzo stampa”, a cui si ricorre fin troppo spesso e fin troppo impropriamente. Infatti non appare né giuridicamente né logicamente corretto pensare di far prevalere il diritto all’onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero pure in chiave critica, anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza. Ed invero, qualunque critica che concerna persone è idonea ad incidere in qualche modo in senso negativo anche sulla reputazione altrui, tuttavia, escludere il diritto di critica ogni qual volta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare di manifestare liberamente il proprio pensiero.
Non a caso la giurisprudenza della Cassazione ha più volte affermato che “il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dell’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato”. Ma vi è di più, la stessa Cassazione ha altresì statuito che “alla critica dura ed aspra si deve rispondere con argomenti e con l’azione, ma non con querele per fatti e parole, che legittimamente non si condividono, ma che non hanno alcun rilievo penale”, magari facendo buon uso dell’istituto della “rettifica”. Il diritto di risposta e rettifica svolge una funzione riparatoria il cui esercizio non è suscettibile di lasciare spazio ad un danno ulteriormente risarcibile. Si tratta di un diritto che la legge attribuisce all’interessato di vedere ristabilita la verità dei fatti qualora, tramite l’informazione giornalistica, gli siano attribuiti comportamenti o lo si coinvolga in vicende pubbliche o personali, in termini difformi dalla realtà o che egli ritenga lesivi dell’onore, della reputazione od anche solo dell’identità personale.
Non sappiamo perché il Direttore di ViviEnna, Giuseppe Primavera, sia stato assolto dall’accusa di diffamazione, ma abbiamo sufficienti elementi per potere affermare che attraverso la sua linea editoriale le nostre comunità sono più informate e dotate di maggiori strumenti di partecipazione alla vita pubblica.