Enna. Ato rifiuti. Sindaci nel panico per scongiurare il dissesto finanziario

Ato rifiuti. Sindaci nel panico per scongiurare il dissesto finanziario
di Massimo Greco

Uno dei maggiori problemi che continua a logorare i Sindaci componenti della società d’ambito “EnnaEuno” è la mancata approvazione dei bilanci societari degli ultimi otto anni. Fonti bene informate ci riferiscono che l’omissione di tali adempimenti sia dovuta all’esigenza di evitare l’emersione formale di un debito che obbligherebbe gli Amministratori a depositare i libri contabili al Tribunale fallimentare, con l’effetto domino di fare ripianare la perdita ai singoli Comuni soci, già in prossimità del dissesto finanziario. Pur non essendo emerso ufficialmente si parla di un debito che ad oggi ammonta a circa 160 milioni di euro. Una montagna di soldi che, effettivamente, farebbe paura anche ad una multinazionale.

A questo punto urge una riflessione sull’eventuale esistenza nell’ordinamento di un obbligo dei Comuni soci di finanziare una siffatta perdita.

Orbene, a parere di chi qui scrive, l’art. 6, comma 19, del D.L. 78/10 esclude la possibilità che il Comune effettui finanziamenti straordinari alle società in perdita strutturale e va inoltre escluso che nel caso di specie si possa qualificare l’operazione ai sensi dell’art. 2447 c.c. a tenore del quale “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”, atteso lo stato di liquidazione della società “EnnaEuno” e l’assenza di una prospettiva di continuità aziendale alla luce del subentro della nuova Società di regolamentazione rifiuti (SRR) nella titolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti in provincia di Enna.

Rispetto a tale scenario, difficile sarebbe ipotizzare anche un accollo in quota parte dei singoli soci della liquidanda società per scongiurare l’eventuale responsabilità solidale dei Comuni soci dotati di direzione e coordinamento congiunto ai sensi dell’art. 2497 c.c. alla luce della possibile procedura concorsuale oggi prevista anche per le società pubbliche, considerata la necessità di motivare la rilevanza di un preminente interesse pubblico all’operazione finanziaria, corrispondente alla necessità di perseguire i canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa soprattutto, in termini di razionalità economico-finanziaria.

In tale contesto, mentre appare evidente l’assenza di uno specifico obbligo in capo ai Comuni soci finalizzato a mettere a disposizione della partecipata la liquidità necessaria alla copertura delle perdite in questione – a fronte della quale ogni singolo Comune socio dovrebbe iscrivere contabilmente a bilancio la corrispondente posta creditoria -, i Sindaci non hanno alcun valido motivo per continuare a non approvare i bilanci della liquidanda “EnnaEuno” fermi all’esercizio 2008.

Rimane l’esigenza d’individuare chi dovrà pagare un siffatto debito, ma questo richiede una specifica riflessione.

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