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Enna. Discutibili le Ordinanze di demolizione per i commercianti di S. Anna

Discutibili le Ordinanze di demolizione per i commercianti di S. Anna

di Massimo Greco

abusivo-demolizioneL’abusivismo edilizio è stato sempre un problema per il nostro Paese e, soprattutto, per i territori del Mezzogiorno, ancora oggi presi di mira dall’Arena domenicale di Giletti. Non sono infatti bastati tre condoni edilizi (’85, ’94 e 2003) per debellare un fenomeno che sembra avere contagiato anche gli aspetti identitari di alcune comunità locali. L’abusivismo edilizio ha infatti tradizionalmente trovato terreno fertile nell’assenza di adeguati controlli dei Comuni ai quali s’intesta la competenza in materia di governo del territorio.

 

Una rinnovata riflessione sull’argomento ci viene offerta dalle recenti ordinanze attraverso le quali il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Enna ingiunge ai titolari delle strutture prefabbricate di S. Anna adibiti ad esercizi commerciali la rimozione delle stesse. La questione incuriosisce per almeno due ragioni: a) appare curioso accorgersi solo adesso di abusi edilizi realizzati in una zona così manifestamente visibile, visto che, almeno a memoria di chi qui scrive, tali strutture risultano in situ da almeno 30 anni; b) la curiosità diventa sorpresa, soprattutto per i destinatari delle ordinanze di demolizione, nel momento in cui viene formalizzato nel corpo delle ordinanze che l’area di sedime abusivamente occupata risulta essere di proprietà della Libera Università Kore di Enna.

 

Ora, al netto delle inevitabili conseguenze di natura civilistica che intercorrono tra i titolari delle citate struttura commerciali e il nuovo (quanto ignoto) proprietario, anche in termini di occupazione di suolo altrui, ciò che ci piace qui evidenziare è la cura dell’interesse pubblico alla cui cura è preposto il Comune e che viene in rilievo in presenza di un abuso edilizio accertato dopo tantissimo tempo.

 

Orbene, mentre non è dubitabile che l’ingiunzione di demolizione si configuri per il Comune un atto dovuto e vincolato in presenza della constatata realizzazione dell’opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso e che la sola affermazione dell’accertata abusività sia bastevole ai fini motivi del provvedimento inibitorio, diverso è il caso, come quello che qui ci occupa, in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell´Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato. Ipotesi questa in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, l’attualità di quel pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.

 

Pertanto, qualora le opere abusivamente realizzate siano di limitata entità per consistenza edilizia e per carico urbanistico e sia trascorso un notevole lasso di tempo dal supposto abuso, non ci sembra immune da vizi di legittimità amministrativa l’adozione di un ordine di demolizione che non fornisca alcuna adeguata motivazione sull’esigenza della demolizione nonostante il tempo trascorso e il conseguente affidamento ingeneratosi in capo al privato. E tale adeguata motivazione, nei sensi di cui sopra, non si rinviene affatto nel provvedimento oggetto della presente riflessione.

 

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