L’approvazione dei debiti fuori bilancio al Consiglio comunale di Enna ha lasciato uno strascico di polemiche circa la discrezionalità riconosciuta all’organo consiliare di riconoscere tali spese, anche in presenza di manifesti errori dei Funzionari del Comune.
Ne parliamo con Massimo Greco.
In cosa consiste il debito fuori bilancio?
E’ un’obbligazione pecuniaria verso terzi imputabile al Comune e maturata al di fuori del sistema finanziario in quanto si riferisce ad uscite per le quali manca un’originaria previsione di spesa, ovvero ad una spesa effettuata in violazione delle procedure stabilite dalle norme di contabilità. In virtù della deliberazione consiliare, il debito fuori bilancio viene ricondotto all’interno del sistema e, conseguentemente, si rende possibile procedere al pagamento.
E’ obbligato il Consiglio comunale ad approvare i debiti fuori bilancio?
L’organo consiliare, nel riconoscere un debito fuori bilancio – a parte i casi tassativamente regolati e ricadenti in alcune tipologie (sentenze esecutive) – adotta un provvedimento discrezionale che può essere positivo o negativo, ma in entrambi i casi deve indicare espressamente le ragioni per le quali ha riconosciuto o meno l’utilità e l’arricchimento per il Comune e quindi la legittimità o meno del debito fuori bilancio in tutti i suoi aspetti. Così, ad esempio, nell’ipotesi dell’acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dal TUEL, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il Funzionario o l’Amministratore del Comune che ha autorizzato la prestazione. E’ proprio in relazione a quest’ultima ipotesi che tutti i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio vengono trasmessi obbligatoriamente alla Procura della Corte dei Conti.
Mentre nel caso dei debiti nascenti da sentenze esecutive…
In questo caso, a differenza di tutte le altre ipotesi elencate dal legislatore, il riconoscimento del debito fuori bilancio non lascia alcun margine discrezionale al Consiglio comunale, il quale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito. Il Consiglio svolge quindi una funzione meramente ricognitiva, di presa d’atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, ben potendo gli Organi Amministrativi procedere al relativo pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento per evitare la lievitazione del credito.