Enna. Giustizia tributaria nel caos
di Massimo Greco
Uno dei pilastri di ogni sistema democratico è rappresentato dal potere giudiziario e dalla sua capacità di mantenersi autonomo e indipendente dagli altri due poteri (legislativo ed esecutivo). Ma vi è di più, a risentire particolarmente del buon funzionamento del sistema giudiziario è la competitività di ogni Paese. Uno scarso funzionamento della giustizia viene infatti considerato come un costo di transazione per i processi produttivi. Ora, al netto della giustizia civile i cui tempi sono notoriamente insopportabili per qualsiasi Paese civile, anche la giustizia tributaria sembra fare i capricci.
L’occasione ci viene offerta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna che negli ultimi due mesi ha fatto registrare una curiosa oscillazione giurisprudenziale, tra le sue tre Sezioni, in ordine alle legittimità della tassazione sui rifiuti del Comune di Enna per l’anno d’imposta 2010. In sostanza, l’esito dei ricorsi (molti dei quali identici per forma e per contenuto) è dipeso dalla triste sorte di fine anno. I ricorsi trattati dalla Sezione 1° sono stati tutti accolti mentre quelli trattati dalla Sezione 2° sono stati tutti rigettati.
Comprensibile lo stato d’animo dei ricorrenti che hanno dovuto registrare un vero e proprio sorteggio nel medesimo condominio, piuttosto che nella stessa famiglia. A quanto pare la causa di ciò che si sta verificando è connessa all’arrivo di un nuovo Presidente di Commissione (Dott. Palma) a, al contempo, al trasferimento del precedente Presidente (Dott. Raffiotta) al quale va dato atto di avere saputo mantenere (non senza sforzi) l’uniformità dell’indirizzo tra le tre Sezioni.
Nel merito la questione concerne l’annosa questione dell’organo competente all’approvazione delle tariffe della TARSU per gli anni 2009 e 2010 e alla legittimità della ratifica consiliare operata successivamente all’anno d’imposta. Una Sezione della medesima Commissione Tributaria sostiene che la competenza in ordine all’approvazione delle tariffe TARSU sia del Consiglio comunale, un’altra sostiene invece che la competenza sia della Giunta se espressamente previsto dallo dallo Statuto.
Ciò che si sta verificando appare emblematico di un modo di essere dell’ermeneutica giuridica contemporanea, che produce l’esatto contrario dello storico postulato di certezza del diritto. Un modo d’essere ascrivibile al cd. metodo umanistico, ossia alla tesi che il diritto – in quanto scienza sociale – si sottragga ai metodi di studio propri delle scienze esatte e sia caratterizzato da ampi margini di opinabilità. E tutto questo sta esponendo a tempo indefinito la posizione giuridica del contribuente sulla base di un’interpretazione giuridica creativa ed altalenante dei medesimi fatti amministrativi che finisce col calpestare non solo, “a valle”, lo Statuto del contribuente, ma, più “a monte”, la “certezza del diritto” quale pilastro di uno Stato democratico.
Orbene, per evitare questo triste e indecoroso spettacolo, non sarebbe più utile per tutti cercare di uniformare l’indirizzo delle tre Sezioni Tributarie ennesi magari attraverso una valutazione congiunta delle più complesse questione di diritto ?