venerdì , Gennaio 17 2025

Danno da disservizio all’Ospedale di Nola

Danno da disservizio all’Ospedale di Nola

di Massimo Greco

Depurata dalla suggestione mediatica, la notizia della sospensione del Direttore sanitario e dei Responsabili di Pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’Ospedale di Nola dall’Asl Napoli 3 Sud per non avere impedito ai numerosi pazienti di essere assistiti pazienti di essere assistiti non sulle barelle né sui letti, bensì sul pavimento durante il weekend della scorsa Epifania, merita di essere argomentata con parametri diversi. Al netto del carattere straordinario ed insolito del sovraffollamento, la questione verte sulla qualità del servizio reso e, nel contempo, sull’individuazione delle responsabilità che, per il caso di specie potranno anche essere – qualora accertate – personali, ma verosimilmente interessano gli aspetti organizzativi della struttura sanitaria, la cui efficienza non ricade certamente in capo ai singoli medici impegnati nelle attività di soccorso.

 

Il perseguimento di un fondamentale interesse pubblico come quello strettamente connesso alla salute dei cittadini richiede un rigoroso rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità quali corollari del costituzionale principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Il management della Struttura sanitaria deve quindi riuscire ad assicurare il rispetto dei citati principi nel contesto degli obiettivi assegnati dall’organo di governo regionale, ottimizzando risorse strumentali, umane e finanziarie. Peraltro, l’art. 13 del DPR n. 3/57 ancora vigente, impone alle PP.AA. il preciso obbligo, promanante dal rapporto di servizio, di agire in conformità delle leggi, con diligenza, così da curare l’interesse dell’Amministrazione per il bene pubblico.

 

All’insuccesso di tali obiettivi consegue inevitabilmente la disorganizzazione e il disservizio nell’amministrazione. La disorganizzazione interna alla PA è un concetto che rivela confusione, disordine, sfacelo amministrativo e inefficienza e quindi l’esatto contrario di ciò che si chiama buon andamento, produttività, buona performance, qualità. Si è quindi in presenza di un “servizio apparente” perché manca il collegamento teleologico tra l’utilità connessa al servizio ed il bene che ne sarebbe dovuto derivare. In altri termini può aversi disservizio allorchè l’azione non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall’impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse. Si tratta quindi di un pregiudizio effettivo, concreto ed attuale che, sotto il profilo erariale, coincide con il maggior costo del servizio, nella misura in cui si rilevi non adeguato per l’utenza, mentre dal punto di vista istituzionale si configura un “disservizio da pubbliche funzioni” che si risolve in una mancata connessione tra il potere esercitato ed il fine istituzionale attribuito ad esso dall’ordinamento.

 

Orbene, utilizzando le illustrate chiavi di lettura al caso di Nola, la violazione delle regole di buon andamento costituisce una presunzione semplice di colpa di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. che la Struttura sanitaria non potrà superare adducendo disfunzioni derivanti dall’organizzazione dei propri servizi, incombendo, invece sul management della medesima, per sottrarsi alla propria responsabilità, l’onere di provare che i fatti verificatisi non gli sono imputabili, avendo esso adottato modelli di organizzazione aziendale e di gestione delle prestazioni sanitarie conformi alle regole di proporzionalità, affidamento, ragionevolezza, buon andamento e imparzialità, idonei a prevenire fenomeni da disorganizzazione o disservizio.

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