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Strutturale l’esonero dal contributo di licenziamento in edilizia

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 – Supplemento ordinario n. 57, la Legge di Bilancio 2017 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) nella quale si segnalano, per quanto di interesse, alcune disposizioni introdotte in materia di lavoro.

Esonero dal contributo di licenziamento – Art.1, comma 164
E’ stata introdotta la norma, fortemente auspicata dall’Ance, che, nel modificare l’art. 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Legge c.d. “Fornero”), rende strutturale l’esonero dal versamento del contributo di licenziamento1 nei casi di “interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere” (Cfr. Comunicazione Ance del 28/11/2016).

Sul punto, si rammenta che detto contributo non era dovuto fino al 31 dicembre 2016 per effetto della proroga operata dal decreto legge n. 210/2015 (c.d. “Millleproroghe”), così come richiesto in tale occasione dall’Ance, seppur in via subordinata rispetto alla strutturalità del suddetto esonero.

L’Ance era infatti intervenuta più volte, sia al livello parlamentare che governativo, per rilevare la necessità di esonerare il settore delle costruzioni da tale gravoso onere, in virtù della tipicità delle lavorazioni edili, fortemente caratterizzate dalla mobilità dei lavoratori, dal continuo avvicendarsi delle fasi lavorative e, quindi, dalla frequente apertura e chiusura dei cantieri.

Ciò avrebbe determinato, pertanto, un continuo ed oneroso esborso da parte delle imprese del settore, peraltro già gravate da una forte crisi economica.

Era stato più volte rilevato, inoltre, che la frammentazione nonché la mutevolezza degli insediamenti produttivi, dovuta alla mobilità dei cantieri e alla stagionalità del ciclo produttivo, favoriscono la mobilità dei lavoratori che, seppur licenziati a seguito del completamento di un’attività o per la chiusura di un cantiere, spesso vengono in breve tempo reimpiegati in altri cantieri.

Al riguardo, si rammenta che già l’Aula della Camera dei Deputati aveva approvato, in fase di definizione della Legge di Stabilità 2016, l’ODG n. 9/3444-A/268 che impegnava il Governo a “valutare l’opportunità di intervenire rapidamente, attraverso gli strumenti legislativi che si riterranno più opportuni, per rendere l’esonero del contributo di cui all’art. 2, comma 34, della legge n. 92/2012, permanente e strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile del nostro paese”.

Inoltre, anche nell’ambito del decreto c.d. “Milleproroghe” che, come detto, aveva prorogato l’effetto dell’esonero per tutto il 2016, era stato approvato un ordine del giorno, G2-quater.2 che impegnava il Governo a “porre in essere opportuni provvedimenti normativi, con la predisposizione di apposite risorse, finalizzati alla messa a regime della norma prorogata (…)”.

Da ultimo, le Commissioni Lavoro della Camera e del Senato, nel rendere il parere allo Schema di D.Lgs recante “disposizioni integrative e correttive dei decreti del c.d. Jobs Act” (Atto 311), avevano rilevato l’opportunità di rendere strutturale l’esonero dal versamento del contributo di licenziamento, sia nei casi di cambio appalto che nel settore edile, dato il continuo avvicendarsi delle fasi lavorative.

Pertanto, con l’inserimento, all’art. 1, comma 164 del testo in esame, della norma di modifica della disposizione contenuta nella c.d. Legge Fornero, che prevede la sostituzione, all’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, delle parole: «Per il periodo 2013-2016» con le parole «A decorrere dal 1º gennaio 2013» è stato strutturalmente abrogato il c.d. “contributo di licenziamento” in edilizia.

Ciò determinerà, in tale ipotesi, un risparmio per le imprese quantificabile, per ciascun lavoratore, in una cifra tra 500 € e quasi 1500 €, variabile a seconda dell’anzianità di servizio.


a cura di Gildo Matera

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