sabato , Ottobre 5 2024

Rifiuti. La vita corta delle società pubbliche “usa e getta”

Rifiuti. La vita corta delle società pubbliche “usa e getta”

di Massimo Greco

Uno degli errori più consistenti che stanno commettendo alcuni Sindaci della nostra provincia è quello di prefigurare il ritorno municipale del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti attraverso l’affidamento diretto (in house) a società interamente partecipate dai medesimi Comuni. I Sindaci, evidentemente mal consigliati, ritengono di poter derogare al mercato concorrenziale optando per la scelta pubblicistica dell’affidamento in house a delle società create per l’occasione. Ed è proprio questo l’errore che, verosimilmente, finirà per inficiare alcune di queste iniziative.

Se è certamente vero che la normativa comunitaria, ripresa dal più recente Testo Unico in materia di servizi pubblici locali, non propende per un particolare modello di gestione dei servizi pubblici (gara aperta, affidamento in house, società mista pubblico-privata) è anche vero che il Comune deve indicare espressamente in delibera le ragioni che sottendono la scelta del modello pubblicistico dell’in house rispetto a quello privatistico concorrenziale. Ora, occorre molta creatività per dimostrare che un contenitore vuoto, qual’è una società pubblica creata ex-novo, sia dotato di quella capacità operativa, di quell’esperienza, di quelle risorse strumentali e di quelle risorse umane tali da rappresentare un vantaggio competitivo. Le società pubbliche costituite per queste occasioni (rectius, “usa e getta”), sono, paradossalmente, sprovviste di tutto e soprattutto sono sprovviste di quelle risorse umane che dovrebbero assicurare il servizio. In tale contesto, l’utilizzo delle risorse umane attualmente in carico presso la liquidanda società d’ambito “EnnaEuno” in posizione di comando presso le nuove società pubbliche di scopo dimostra, all’evidenza, l’inadeguatezza dello strumento dell’in house.

Infatti, la necessaria strumentalità della società interamente partecipata presuppone evidentemente la sua capacità di svolgere le funzioni attribuitegli in via di delega dal Comune vigilante, il quale dal canto suo non può prescindere da tale doverosa verifica preventiva, al fine di evitare che l’attribuzione di compiti d’interesse pubblico rimanga una mera enunciazione formale, per la cui concreta attuazione occorre comunque rivolgersi altrove. In altri termini, è insito nella decisione di affidare un servizio in house l’idoneità dell’ente strumentale a svolgerlo compiutamente, potendosi giustificare la deroga all’ipotesi della gara aperta ai privati, appunto, solo in virtù di una concreta e reale capacità di autoproduzione interna mediante strutture su cui l’Autorità pubblica affidante ha un controllo di tipo organico analogo a quello svolto sui propri uffici. Per contro, il ricorso ad enti solo formalmente istituiti ma privi delle necessarie risorse operative, tecniche e strumentali riproduce lo schema di base dell’Amministrazione pubblica che per svolgere le proprie funzioni deve procacciarsi i mezzi relativi presso il mercato concorrenziale.

In questo scenario, solo apparentemente legittimo, appare del tutto fondata la lamentela di alcune imprese private operanti nel settore in ordine alla lesione del principio della concorrenza e dell’agire imparziale dell’Amministrazione Pubblica.

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