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Enna. L’ATO può fallire, ma dopo l’attivazione della SRR

Enna. L’ATO può fallire, ma dopo l’attivazione della SRR

Lo spettro del fallimento della liquidanda società d’ambito “Enna-Euno” sembra riaffacciarsi e a tremare sono i Comuni che attraverso i rispettivi Sindaci hanno, di fatto, impedito l’approvazione dei bilanci consuntivi fermi all’anno 2008. E’ infatti prevista per il prossimo 20 marzo l’assemblea dei Sindaci che dovrà, tra gli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno, valutare l’ipotesi di portare i libri contabili in Tribunale.
Ne parliamo con Massimo Greco.

Ci risiamo…..è credibile questa ipotesi?

Certo, i Sindaci hanno pure perso troppo tempo, un’azienda privata sarebbe già fallita da anni. La partecipazione pubblica all’interno di un modulo societario non può diventare uno strumento per derogare a tutte le norme dell’ordinamento né a respingere, sine die, le giuste pretese dei creditori che ammontano ad oltre 160 milioni di euro. Ciò che rileva ai fini dell’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale non è il tipo dell’attività esercitata, ma la natura del soggetto. Una volta adottato da parte dei Comuni – in questo caso per obbligo di legge – il modello societario mutuato dall’ordinamento privatistico, la scelta di consentire l’esercizio di determinate attività a società di capitali (e dunque di perseguire l’interesse pubblico con tale strumento) comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza.

Peraltro l’ipotesi del fallimento delle società pubbliche è stata introdotta per legge…

Sì, l’art. 14 del d.lgs. n. 175/2016, con disposizione che prende sostanzialmente atto di un indirizzo maturato nella giurisprudenza concorsuale prevalente, ha precisato che le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi….anche se…

Anche se?

Continuo a sostenere che le società d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia siano dotate di una particolarità che le distingue dalla generalità delle società pubbliche, perché oltre a gestire il servizio “a valle” ne sono anche titolari “a monte” e questo rileva ai fini della necessaria continuità della funzione istituzionale quale corollario del principio costituzionale di buon andamento della P.A..

Quindi nella sostanza “EnnaEuno” non può essere dichiarata dal Tribunale fallita?

Secondo me l’istanza di fallimento può essere presentata ma la sentenza di fallimento potrà essere emessa solo il giorno successivo all’avvenuto trasferimento delle funzioni amministrative di autorità d’ambito alla costituita società di regolamentazione rifiuti (SRR). Non bisogna dimenticare che le funzioni amministrative sono affidate dal legislatore e solo quest’ultimo può toglierle e trasferirle in capo ad un altro ente pubblico.

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