Enna. Rifiuti: sulle società in house “vengo anch’io no tu no”

Rifiuti. Sulle società in house “vengo anch’io no tu no”

di Massimo Greco

La manìa delle società in house per la gestione dei rifiuti in provincia di Enna nasconde delle soprese e, tra queste, quella delle modalità di reclutamento delle risorse umane finirà certamente nelle aule di giustizia. I Sindaci che hanno adottato questo modello sono infatti convinti (beati loro!) che potranno gestire in house anche le assunzioni del personale necessario ad assicurare il servizio nei rispettivi ambiti di raccolta ottimale. Per noi non è così pacifico che le clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali contenute sia nelle norme contrattuali di Federambiente che nelle disposizioni del Codice dell’Ambiente siano in grado di derogare al principio di evidenza pubblica esteso da numerose norme di settore alle società a partecipazione pubblica. Abbiamo infatti più volte sostenuto che la società mista pubblico-privata sarebbe stata la soluzione più funzionale per assicurare gli attuali livelli occupazionali e per superare il famoso giudicato della sentenza del Tribunale di Enna.

Ma sulla questione del reclutamento delle risorse umane in dette società in house incombe un ulteriore problema e concerne la corsia preferenziale creata dal legislatore per quei lavoratori delle società a partecipazione pubblica che hanno cessato la propria attività lavorativa da un periodo non superiore ad anni otto. Trattasi di una recente normativa che va letta (ed applicata) in combinato disposto tra la disposizione regionale (art. 24, l.r. n. 20/2016) e quella statale ( art. 25, d.lgs n. 175/2016). Entrambe le disposizioni obbligano le società a partecipazione pubblica che necessitano di risorse umane ad attivare le procedure di mobilità interaziendale regionale attingendo al bacino di quei lavoratori già dipendenti di società pubbliche che risultano possedere i requisiti per essere ricollocati. La normativa statale prevede altresì la sanzione della nullità per quelle assunzioni fatte dalle società pubbliche senza avere dato preventivamente corso  a detta mobilità.

La distrazione dei Sindaci su questa problematica è dimostrata dalla nota del Comune di Enna (qui consultabile in pdf) attraverso la quale, sostanzialmente, si rigetta la richiesta d’iscrizione di un ex lavoratore della Multiservizi s.p.a. nel citato elenco comunale di mobilità interaziandale perché il Comune non detiene quote di partecipazione in tale società. Il Dirigente comunale che ha firmato l’atto comunale, sembra non avere compreso lo spirito del combinato disposto normativo che, invero, obbliga tutti gli enti locali detentori di partecipazioni in società pubbliche deficitarie di risorse umane a dare corso alla mobilità interaziendale e ciò a prescindere dalla specifica partecipazione nella società pubblica in cui prestava servizio il lavoratore. E comunque, la costituzione degli elenchi (comunali e provinciali e regionale) previsti dalla normativa regionale non ha effetto costitutivo del diritto del lavoratore ad usufruire della mobilità ma più semplicemente ricognitivo, atteso che il diritto del lavoratore prescinde dall’attività, più o meno distratta, della Pubblica Amministrazione.

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