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Il “germanellum” al vaglio popolare e costituzionale

Il “germanellum” al vaglio popolare e costituzionale

di Massimo Greco



L’accordo raggiunto dalle maggiori forze politiche sul nuovo sistema elettorale va salutato positivamente visto che in un sistema democratico le regole del gioco vanno stabilite da ampie maggioranze parlamentari. E tuttavia, l’esperienza più recente insegna che agli attuali partiti politici, che da diversi lustri non godono più di un sufficiente indice di gradimento, non può essere data alcuna delega in bianco, soprattutto in una materia come quella elettorale in cui si deve prestare particolare attenzione nel miscelare i diversi interessi costituzionali in gioco. Oggi, evidentemente più che in passato, i cittadini sono chiamati a vigilare e, all’occorrenza, tutelare i rispettivi diritti costituzionali di voto non solo successivamente alle elezioni, attraverso l’impugnazione dei risultati elettorali, ma anche prima del concreto svolgimento di esse, nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio. E’ stato infatti affermato dalla Corte Costituzionale nelle due ultime sentenze emesse in materia elettorale (sul “porcellum” n. 1/2014 e sul “l’italicum” n. 35/217) che l’espressione del voto costituisce oggetto di un diritto inviolabile e permanente dei cittadini, i quali possono essere chiamati ad esercitarlo in ogni momento. In tale contesto, se non può certo essere negata al Parlamento un’ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, occorre verificare se di questa facoltà non se ne faccia un uso manifestamente irragionevole. Il sistema elettorale, infatti, pur costituendo espressione dell’ampia discrezionalità legislativa, non è esente da controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalità.

L’impostazione proporzionalistica alla tedesca (germanellum), che caratterizza l’accordo politico raggiunto, sembra essere più compatibile con il nostro ordinamento. Occorre però ricordare che l’Assemblea Costituente, pur avendo manifestato il favore per il sistema proporzionale nell’elezione dei membri della Camera dei deputati, non volle irrigidirlo attraverso un’espressa previsione costituzionale, riservando al legislatore ordinario la politicità della determinazione delle formule e dei sistemi elettorali. In sostanza, non c’è un modello di sistema elettorale imposto dalla Carta costituzionale, in quanto quest’ultima lascia alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema che ritenga più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico. Peraltro, in ordinamenti costituzionali omogenei a quello italiano, nei quali pure è contemplato detto principio e non è costituzionalizzata la formula elettorale, il giudice costituzionale ha espressamente riconosciuto, da tempo, che, qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare.

Orbene la bozza provvisoria del sistema elettorale, i cui dettagli tecnici non risultano ancora nitidi, nel perseguire obiettivi di rilievo costituzionale, quali sono quello della stabilità del governo del Paese e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamentare, dovrà dettare una disciplina che rispetti il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti. In definitiva, anche il nuovo sistema elettorale, che sembra non resistere alla tradizionale tentazione di prevedere listini bloccati e capilista in circoscrizioni ampie, dovrà risultare proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito e capace di scongiurare sia alterazioni profonde della composizione della rappresentanza democratica che compressioni della libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, avvertenze sulle quali si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente.

 

 

 

 

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