sabato , Gennaio 25 2025

Condanna record per il Comune di Enna. Dovrà risarcire 21 miliardi delle vecchie lire

Nei giorni scorsi il Comune di Enna è stato condannato dal TAR di Catania al pagamento di euro 10.526.205,61 in favore di un’azienda ennese a titolo di risarcimento danni. La notizia ha dell’incredibile visto che stiamo proprio parlando di 21 miliardi delle vecchie lire e che l’1 aprile è lontano.

Ne parliamo con Massimo Greco.

Ma cos’è successo di così grave?

Un’azienda privata si è rivolta al Tribunale Regionale Amministrativo per avere avuto illegittimamente rigettata una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su serra per uso produttivo. Autorizzazione che poi è stata rilasciata da un commissario ad acta nominato dallo stesso TAR sostituitosi al Comune.

…. e quindi l’azienda ha ottenuto comunque la richiesta autorizzazione?

Sì però la tardiva autorizzazione ha fatto perdere all’azienda il treno delle tariffe incentivanti previste dal competente Ministero dello Sviluppo Economico e quindi la realizzazione del progettato impianto sarebbe stata antieconomica.

… e così è partita la richiesta di risarcimento danni.

Esattamente, visto che per il Giudice amministrativo le conseguenze del ritardo nel rilascio del titolo autorizzatorio, in termini di pregiudizio economico, sono state imputate in capo al Comune.

…ma ammesso che sia così chiara la responsabilità soggettiva del Comune come si è arrivati a quantificare un danno economico così elevato?

Il mancato guadagno dell’azienda è stato calcolato dal Consulente Tecnico nominato dallo stesso TAR moltiplicando la tariffa incentivante sulla vendita dell’energia elettrica per l’energia prodotta nell’arco di venti anni, che corrisponde alla durata media di un impianto di questa tipologia.

Il Sindaco di Enna sembra intenzionato ad appellarsi….

E fa bene visto che in discussione c’è la stabilità finanziaria dell’ente Comune, anche se l’affermazione del TAR contenuta in sentenza a tenore della quale “non è in discussione la responsabilità soggettiva del ritardo, non negata dall’ente” sembra circoscrivere parecchio gli spazi di rivalutazione della decisione.

Andiamo alle responsabilità. A prescindere dall’entità del danno chi pagherebbe concretamente?

La delicatezza della questione suggerisce anche a noi che tentiamo di fare informazione tecnica di non azzardare ipotesi. Possiamo solo qui dire che l’azione di risarcimento, ancorchè di natura civilistica, è stata promossa astrattamente nei confronti del Comune, al quale è stato contestato di non avere con la necessaria diligenza bilanciato l’interesse pubblico alla cui cura è preposto e il legittimo interesse dell’azienda.

 

 

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