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Comune di Enna: sulla condanna record si cercano i responsabili, dovrà risarcire 21 miliardi delle vecchie lire

Comune di Enna: sulla condanna record si cercano i responsabili
dovrà risarcire 21 miliardi delle vecchie lire

di Massimo Greco

 

La vicenda della condanna record subita dal Comune di Enna ha sollevato, com’era prevedibile, un vespaio di polemiche accompagnato da un dibattito, più o meno utile, in ordine ai diversi livelli di responsabilità. E’ infatti fisiologico il tentativo di ribaltare ad altri la responsabilità di quanto accaduto. Ora, senza cadere nella tentazione di ipotizzare singole responsabilità, ci sembra utile evidenziare la cornice normativa di riferimento. Nel nostro ordinamento il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa, proprie dei dirigenti, costituisce un principio di carattere generale che trova il suo fondamento nell’art. 97 della Costituzione. All’interno della “macchina comunale” è necessario distinguere gli organi di governo, ai quali competono funzioni di indirizzo politico-amministrativo (Coniglio, Sindaco e Giunta) dalla struttura burocratica (dirigenti e  responsabili di servizio) a cui sono devolute funzioni di mera gestione dell’attività amministrativa. Con particolare riferimento al rapporto tra dirigenti e Sindaco, occorre sottolineare come quest’ultimo non disponga di poteri di avocazione e di ordine sugli atti di gestione, né può vantare “poteri sostitutivi”, ma deve solo sovrintendere sull’attività complessiva degli uffici e dei servizi, e adottare, all’occorrenza, apposite direttive. In tale contesto, l’esclusività di funzioni e competenze dirigenziali non può quindi essere ridotta o condizionata dalla relazione funzionale con gli organi di governo perché altrimenti risulterebbe violato il citato principio di separazione dei poteri. Ciò comporta che gli atti dei dirigenti, anche nel caso in cui a monte esistono direttive emesse dal Sindaco o dalla Giunta, non possono mai considerarsi “dovuti” perché tali direttive non hanno alcuna forza cogente rispetto all’azione gestionale. In sostanza, il dirigente deve sempre esprimere la propria autonomia decisionale e in presenza di una “direttiva di indirizzo politico” dovrà disattenderla qualora contra legem, magari motivando ovvero, nel dubbio, interpretandola in modo da renderla conforme e rispettosa delle norme. Invero, il principio di separazione dei poteri risulta decisamente impallidito in quei Comuni minori sprovvisti di Dirigenti. In quest’ultimo caso, la responsabilità del Sindaco per omesso controllo sul buon andamento dell’azione amministrativa comporta un’indubbia sanzionabilità che non richiede necessariamente il dolo, bastando la sola colposità del comportamento omissivo.

news riferimento:
Condanna record per il Comune di Enna. Dovrà risarcire 21 miliardi delle vecchie lire

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