Comune di Enna: sulla condanna record si cercano i responsabili, dovrà risarcire 21 miliardi delle vecchie lire

Comune di Enna: sulla condanna record si cercano i responsabili
dovrà risarcire 21 miliardi delle vecchie lire

di Massimo Greco

 

La vicenda della condanna record subita dal Comune di Enna ha sollevato, com’era prevedibile, un vespaio di polemiche accompagnato da un dibattito, più o meno utile, in ordine ai diversi livelli di responsabilità. E’ infatti fisiologico il tentativo di ribaltare ad altri la responsabilità di quanto accaduto. Ora, senza cadere nella tentazione di ipotizzare singole responsabilità, ci sembra utile evidenziare la cornice normativa di riferimento. Nel nostro ordinamento il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa, proprie dei dirigenti, costituisce un principio di carattere generale che trova il suo fondamento nell’art. 97 della Costituzione. All’interno della “macchina comunale” è necessario distinguere gli organi di governo, ai quali competono funzioni di indirizzo politico-amministrativo (Coniglio, Sindaco e Giunta) dalla struttura burocratica (dirigenti e  responsabili di servizio) a cui sono devolute funzioni di mera gestione dell’attività amministrativa. Con particolare riferimento al rapporto tra dirigenti e Sindaco, occorre sottolineare come quest’ultimo non disponga di poteri di avocazione e di ordine sugli atti di gestione, né può vantare “poteri sostitutivi”, ma deve solo sovrintendere sull’attività complessiva degli uffici e dei servizi, e adottare, all’occorrenza, apposite direttive. In tale contesto, l’esclusività di funzioni e competenze dirigenziali non può quindi essere ridotta o condizionata dalla relazione funzionale con gli organi di governo perché altrimenti risulterebbe violato il citato principio di separazione dei poteri. Ciò comporta che gli atti dei dirigenti, anche nel caso in cui a monte esistono direttive emesse dal Sindaco o dalla Giunta, non possono mai considerarsi “dovuti” perché tali direttive non hanno alcuna forza cogente rispetto all’azione gestionale. In sostanza, il dirigente deve sempre esprimere la propria autonomia decisionale e in presenza di una “direttiva di indirizzo politico” dovrà disattenderla qualora contra legem, magari motivando ovvero, nel dubbio, interpretandola in modo da renderla conforme e rispettosa delle norme. Invero, il principio di separazione dei poteri risulta decisamente impallidito in quei Comuni minori sprovvisti di Dirigenti. In quest’ultimo caso, la responsabilità del Sindaco per omesso controllo sul buon andamento dell’azione amministrativa comporta un’indubbia sanzionabilità che non richiede necessariamente il dolo, bastando la sola colposità del comportamento omissivo.
Nei giorni scorsi il Comune di Enna è stato condannato dal TAR di Catania al pagamento di euro 10.526.205,61 in favore di un’azienda ennese a titolo di risarcimento danni. La notizia ha dell’incredibile visto che stiamo proprio parlando di 21 miliardi delle vecchie lire e che l’1 aprile è lontano.

Ma cos’è successo di così grave?

Un’azienda privata si è rivolta al Tribunale Regionale Amministrativo per avere avuto illegittimamente rigettata una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su serra per uso produttivo. Autorizzazione che poi è stata rilasciata da un commissario ad acta nominato dallo stesso TAR sostituitosi al Comune.

…. e quindi l’azienda ha ottenuto comunque la richiesta autorizzazione?

Sì però la tardiva autorizzazione ha fatto perdere all’azienda il treno delle tariffe incentivanti previste dal competente Ministero dello Sviluppo Economico e quindi la realizzazione del progettato impianto sarebbe stata antieconomica.

… e così è partita la richiesta di risarcimento danni.

Esattamente, visto che per il Giudice amministrativo le conseguenze del ritardo nel rilascio del titolo autorizzatorio, in termini di pregiudizio economico, sono state imputate in capo al Comune.

…ma ammesso che sia così chiara la responsabilità soggettiva del Comune come si è arrivati a quantificare un danno economico così elevato?

Il mancato guadagno dell’azienda è stato calcolato dal Consulente Tecnico nominato dallo stesso TAR moltiplicando la tariffa incentivante sulla vendita dell’energia elettrica per l’energia prodotta nell’arco di venti anni, che corrisponde alla durata media di un impianto di questa tipologia.

Il Sindaco di Enna sembra intenzionato ad appellarsi….

E fa bene visto che in discussione c’è la stabilità finanziaria dell’ente Comune, anche se l’affermazione del TAR contenuta in sentenza a tenore della quale “non è in discussione la responsabilità soggettiva del ritardo, non negata dall’ente” sembra circoscrivere parecchio gli spazi di rivalutazione della decisione.

Andiamo alle responsabilità. A prescindere dall’entità del danno chi pagherebbe concretamente?

La delicatezza della questione suggerisce anche a noi che tentiamo di fare informazione tecnica di non azzardare ipotesi. Possiamo solo qui dire che l’azione di risarcimento, ancorchè di natura civilistica, è stata promossa astrattamente nei confronti del Comune, al quale è stato contestato di non avere con la necessaria diligenza bilanciato l’interesse pubblico alla cui cura è preposto e il legittimo interesse dell’azienda.

 

 

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