Nella seduta dello scorso 27 settembre Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto la richiesta di sospensione della sentenza del TAR di Catania che ha riconosciuto la responsabilità del Comune di Enna e il conseguenziale risarcimento di euro 10.526.205,61 nei confronti di un imprenditore ennese costretto a rinunciare alla realizzazione di un impianto industriale per energie rinnovabili.
Ne parliamo con Massimo Greco.
Adesso cosa succede?
La sentenza del TAR rimane esecutiva, salvo diverso giudizio del Giudice d’appello la cui udienza di merito è fissata per il prossimo 10 gennaio 2018.
Il CGA potrebbe ribaltare il verdetto?
In teoria sì, ma la mancata sospensiva è un indicatore che gioca a sfavore del Comune. Il Giudice d’appello ha, evidentemente, potuto apprezzare solo l’evidente danno irreparabile per il bilancio del Comune e non anche il cosiddetto fumus boni iuris. Del resto, come già detto in precedenza, il TAR di Catania non ha mancato di sottolineare che “non è in discussione la responsabilità soggettiva del ritardo, non negata dall’ente”.
Quali saranno le future mosse dell’utente danneggiato dal Comune?
Ammesso che non lo abbia già fatto chiederà l’ottemperanza della sentenza, minacciando di adire nuovamente il TAR per la nomina di un commissario ad acta. Nel frattempo il Comune sarà costretto a fare una variazione di bilancio dell’esercizio corrente per inserire la somma in questione mediante la procedura del debito fuori bilancio, trattandosi di un obbligazione certa derivante da sentenza che, ancorchè non passata in giudicato, è esecutiva. La sentenza esecutiva consente all’utente creditore del Comune la possibilità di azionare l’esecuzione forzata, atteso che il credito vantato è divenuto certo – giacché ne è stato determinato l’ammontare – liquido – in quanto ha assunto la natura di debito di valuta – esigibile – atteso che dal momento della esecutività della statuizione del Giudice amministrativo d’appello vengono meno le condizioni ostative al pagamento della somma al creditore.
Ma il Comune può rinviare l’approvazione del debito fuori bilancio al passaggio in giudicato della sentenza e quindi al prossimo anno?
Il rinvio del materiale pagamento fino al passaggio in giudicato della sentenza, oltreché tradursi in un eccessivo e ingiustificato sacrificio di controparte, presenta seri dubbi di legittimità se si considera che il Comune si espone al rischio del riconoscimento di interessi per ritardato pagamento, con i conseguenti profili di responsabilità. In tale contesto, se è vero che di norma occorre pagare i debiti con la massima sollecitudine al fine di evitare ulteriori oneri a carico del Comune, è altrettanto vero che bisogna ricercare delle soluzioni alternative che pregiudichino il meno possibile, oltreché gli interessi della giustizia, gli altri interessi pubblici meritevoli di tutela.
E quindi cosa si potrà fare?
Occorrerebbe, allora, un accordo con la controparte in merito a forme di pagamento coperte da garanzia: pagamento immediato dietro prestazione di idonea fideiussione; pagamento su deposito vincolato delle somme da liberare al termine del giudizio; impegnare la spesa senza l’erogazione di somme. Le soluzioni alternative richiedono un atteggiamento di totale collaborazione fra il Comune e il suo creditore, dovendo essere quest’ultimo ad accogliere le proposte del primo, in assenza di una espressa normativa che li prevede.